Art. 11 
 
 
          Competenze delle Direzioni generali territoriali 
 
  1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti  attribuite
in capo alle regioni, anche a  statuto  speciale,  ed  alle  province
autonome di Trento e  Bolzano  e  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e  dai  conseguenti
provvedimenti  di  attuazione,  le  Direzioni  generali  territoriali
assicurano, in sede periferica,  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti  di  spettanza  statale  nelle   aree   funzionali   di   cui
all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza,
lettera d-bis), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare,  le
funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) attivita' in materia di omologazione  dei  veicoli  a  motore,
loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti; 
    b) attivita' in materia di collaudi e revisione  dei  veicoli  in
circolazione; 
    c) attivita' in  materia  di  conducenti:  rilascio  di  patenti,
certificati di abilitazione professionale; 
    d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto  ad
impianto fisso di competenza statale; 
    e)  compiti  di  supporto  tecnico  e   amministrativo   per   la
realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; 
    f) attivita' in materia  di  navigazione  interna  di  competenza
statale; 
    g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli; 
    h) circolazione e sicurezza stradale; 
    i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e  con  gli
enti locali; 
    j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e  controllo
tecnico; 
    k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; 
    l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto; 
    m)  espletamento  del  servizio  di  polizia  stradale   di   cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    n) consulenza, assistenza, servizio,  su  base  convenzionale,  a
pubbliche amministrazioni  ed  enti  pubblici  anche  ad  ordinamento
autonomo nelle materie di competenza; 
    o)  attivita'  in  materia   di   autotrasporto,   autorizzazione
all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli; 
    p) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il decreto legislativo n. 112 del 1998  ,  si  veda
          nelle note all'articolo 8. 
              Per il testo  del  comma  1,  lettere  c),  d),  d-bis)
          dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 300  del  1999,
          si veda nelle note all'articolo 1. 
              Per il testo dell'articolo 12 del  decreto  legislativo
          n. 285 del 1992, si veda nelle note all'articolo 8.