Art. 2 Organizzazione centrale e periferica 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in due Dipartimenti, come di seguito indicati: a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici; b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. 2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1, si articolano in complessive sedici Direzioni generali, di cui al Capo III, ed assicurano l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 3. Sono organi decentrati del Ministero sette Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici. 4. Sono, altresi', articolazioni periferiche del Ministero quattro Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. 5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui al successivo articolo 12 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e gli Organismi e le Istituzioni di cui al Capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi speciali. 7. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Note all'art. 2: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite". Si riporta il testo dell'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): "Art. 118. Corpi della Marina militare. 1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio navale; c) Corpo delle armi navali; d) Corpo sanitario militare marittimo; e) Corpo di commissariato militare marittimo; f) Corpo delle capitanerie di porto; g) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il Corpo delle Capitanerie di porto e' trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto. 2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanita'; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S". Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): "Art. 3. Gestione del bilancio. 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti".