Art. 3 
 
 
                        Conferenza permanente 
 
  1. E' istituita la conferenza permanente del Ministero, di  seguito
denominata   «Conferenza».   La   Conferenza   svolge   funzioni   di
coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali  o  comuni
all'attivita' dei Dipartimenti del  Ministero  e  puo'  formulare  al
Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e  direttive  diretti
ad  assicurare  il  raccordo  operativo  fra  i  Dipartimenti  e   lo
svolgimento coordinato delle relative funzioni. 
  2. La Conferenza e' composta dal Capo  di  Gabinetto,  i  Capi  dei
Dipartimenti, il Direttore generale  del  personale  e  degli  affari
generali,  il  Direttore  generale  per  i  sistemi   informativi   e
statistici ed il Direttore generale per lo sviluppo  del  territorio,
la programmazione ed i progetti internazionali. 
  3. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere  chiamati
a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti  di  seconda
fascia  ai  quali   sono   affidate   responsabilita'   nei   settori
interessati, sono dedicate a  singole  questioni  ed  in  particolare
all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di
gestione  delle  risorse  umane,  nonche'  al   coordinamento   delle
attivita' informatiche. 
  4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di  Porto  ed
il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici partecipano
alla Conferenza per gli  affari  rientranti  nelle  attribuzioni  del
Comando generale e  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  e  del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
  5. Il  servizio  di  segreteria,  necessario  per  i  lavori  della
Conferenza, e' assicurato dalla Direzione generale  del  personale  e
degli affari generali.