Art. 6 Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e' articolato nelle seguenti Direzioni generali: a) Direzione generale del personale e degli affari generali; b) Direzione generale per la motorizzazione; c) Direzione generale per la sicurezza stradale; d) Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'; e) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie; f) Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale; g) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo. 2. La Direzione generale del personale e degli affari generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale; b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio; c) trattamento giuridico del personale; d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali; e) sistemi di valutazione del personale; f) relazioni sindacali; g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunita' e l'anti-mobbing; h) anagrafe delle prestazioni; i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari; j) servizio ispettivo in materia di personale; k) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento; l) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; m) trattamento economico e pensionistico del personale; n) Ufficio cassa; o) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza; p) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; q) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso; r) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche; s) servizi comuni e servizi tecnici; t) supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro; u) acquisizione di beni e servizi, economato; v) ufficio relazioni con il pubblico; w) ufficio contratti. 3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti; b) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unita' tecniche indipendenti; c) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti; d) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; e) normativa di settore nazionale ed internazionale armonizzata con la legislazione comunitaria; f) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio; g) tenuta e gestione degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione; h) erogazione all'utenza dei servizi telematici e dei relativi servizi applicativi per la consultazione e l'utilizzazione degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti; i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale; j) relazioni internazionali. 4. La Direzione generale per la sicurezza stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, d'intesa, per quanto di competenza, con la direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative; c) comunicazione istituzionale nei settori di competenza; d) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale; e) autorizzazione all'esercizio dei sistemi di controllo delle zone a traffico limitato e per soluzioni segnaletiche anche sperimentali; f) normativa ed omologazione nel settore dei sistemi di ritenuta stradale; g) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza; h) uso e tutela delle strade; i) competizioni motoristiche; j) attivita' internazionale nelle materie di competenza; k) contenzioso in materia di circolazione stradale; l) coordinamento nazionale e attuazione della disciplina in materia di infomobilita' e di Intelligent Trasport System (ITS); m) tenuta e gestione dell'indice pubblico delle infrastrutture e del traffico (D.I. n. 391/2013); n) Organo nazionale di valutazione e di conformita' ai sensi degli articoli 8 del Reg. n. 886/13/UE (informazioni minime di sicurezza stradale) e 9 del Reg. n. 885/13/UE (parcheggi sicuri). 5. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, trasporto intermodale e multimodale; b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose in conto terzi; c) interventi finanziari e incentivi per il settore ed a favore dell'intermodalita'; d) normativa di settore nazionale ed internazionale, armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea; e) accesso alla professione ed al mercato del trasporto di persone e cose; f) tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento n. 1071/CE/2009; g) programmazione e coordinamento delle attivita' di controllo previste dalla normativa comunitaria; h) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto, anche intermodale, di persone e cose; i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico europeo nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale; j) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico e per la realizzazione della piattaforma logistica nazionale; k) raccordo con il Comitato centrale per l'albo nazionale autotrasportatori; l) coordinamento in materia di trasporto terrestre e marittimo di merci pericolose; m) contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 6. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) supporto all'esercizio dei poteri dell'azionista delle Ferrovie dello Stato; b) atto di concessione e relativa vigilanza; c) contratti di programma, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore; d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure approvative, d'intesa con la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali; e) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore; f) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore; g) dismissione linee ferroviarie; h) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore; i) licenze, canoni per quanto di competenza, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni; j) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura; k) organismi di certificazione di settore notificati; l) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo; m) indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; n) rapporti internazionali. 7. La Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) normativa e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi (ferrovie regionali, tranvie, metropolitane, impianti a fune, ascensori, scale mobili, impianti elevatori e sistemi di trasporto innovativi) e attivita' di vigilanza; b) attivita' investigativa nelle materie di competenza a seguito di incidenti o criticita'; c) istruttoria e valutazione sotto il profilo tecnico-economico dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi di competenza regionale e locale; d) esame dei progetti di opere nel settore dei trasporti ad impianti fissi; e) verifica, in attuazione del D.M. 28 ottobre 2005, sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie sulle reti regionali; f) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi della legge n. 221 del 2012; g) rapporti istituzionali con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in merito alle ferrovie regionali interconnesse, ai fini della progressiva applicazione del decreto legislativo n. 162 del 2007; h) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio TPL; i) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio; j) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale; k) interventi per la mobilita' dei pendolari e piani urbani della mobilita'; l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni; m) approvazione dei bilanci delle Societa' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali; n) normativa comunitaria di settore. 8. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima; b) promozione della navigazione a corto raggio; c) regime amministrativo della nave; d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) controllo e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione; f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione; g) vigilanza sugli enti di settore; h) nautica da diporto; i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza; j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza; k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo; l) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali; m) regolazione e vigilanza delle attivita' e servizi portuali e del lavoro nei porti; n) disciplina generale dei porti; o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza; p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo; q) sistema idroviario padano-veneto; r) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza; s) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali. 9. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attivita' che seguono: a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali; b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore; c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati; d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo; e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile; f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali; g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza; h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilita'; i) provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello spazio aereo; j) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori. 10. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 2005 concernente il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori come modificato dall'articolo 12, commi 83 e 84, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 11. La Direzione generale del personale e degli affari generali opera al servizio dei due Dipartimenti. 12. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.
Note all'art. 6: Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): "3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7". Il Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilita' connesse alla sicurezza stradale, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18 settembre 2013, n. L 247/6; Il Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18 settembre 2013, n. L 247/1. Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 14 novembre 2009, n. L 300. La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, supplemento ordinario. Il citato decreto legislativo n. 162 del 2007 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): "Art. 16-bis.. Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale; c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati: a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante: a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario. 6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. 9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta; b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta". Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C.) , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario. Si riporta il testo dei commi 4 e 10 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: "4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6" "10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali". Per il testo dell'articolo 10 decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 si veda nelle note alle premesse.