Art. 8 
 
 
 Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche 
 
  1. Ferme restando le competenze in materia  infrastrutturale  delle
regioni  e  delle  province  autonome  di   Trento   e   Bolzano,   i
Provveditorati  interregionali  assicurano,   in   sede   decentrata,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza  statale  nelle
aree funzionali di cui all'articolo 42,  comma  1,  lettere  a),  b),
d-ter), d-quater) e, per quanto di  competenza,  lettera  d-bis)  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni. 
  2. Fatto salvo quanto disposto dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112  e  dai  conseguenti  provvedimenti  di  attuazione,  il
Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni  di
competenza nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) opere pubbliche di competenza del Ministero; 
    b) attivita' di vigilanza sulle opere  pubbliche  finanziate  dal
Ministero e da altri Enti pubblici; 
    c)  attivita'   di   supporto   su   base   convenzionale   nella
programmazione,  progettazione  ed  esecuzione  di  opere  anche   di
competenza di  Amministrazioni  non  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi pubblici; 
    d) attivita' di competenza statale di supporto  alla  repressione
dell'abusivismo edilizio; 
    e) supporto all'attivita' di vigilanza sull'ANAS s.p.a.; 
    f) supporto all'attivita' di gestione dei programmi di iniziativa
comunitaria; 
    g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; 
    h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade
e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali,  per
le attivita' di competenza; 
    i)  espletamento  del  servizio  di  polizia  stradale   di   cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per il testo del comma 1, lettere a), b), dbis)  d-ter)
          e d-quater) dell'articolo 42 del citato decreto legislativo
          n. 300 del 1999, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Il  decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  21  aprile  1998,  n.  92,  supplemento
          ordinario. 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
          legislativo n. 285 del 1992: 
              "Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale. 
              1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia  stradale
          previsti dal presente codice spetta: 
              a) in via principale alla specialita' Polizia  Stradale
          della Polizia di Stato; 
              b) alla Polizia di Stato; 
              c) all'Arma dei carabinieri; 
              d) al Corpo della guardia di finanza; 
              d-bis) ai Corpi e ai servizi  di  polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
              e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
              f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti  al
          servizio di polizia stradale; 
              f-bis) al Corpo di polizia  penitenziaria  e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
              a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti , del Dipartimento per i trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
              b) dal personale degli uffici competenti in materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
              c) dai dipendenti dello Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
              d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie e tramvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
              e)  dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
              f) dai militari del Corpo delle capitanerie  di  porto,
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7 . 
              3-bis. I servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale abilitato a svolgere scorte tecniche  ai  veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
              4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
              5. I soggetti indicati nel presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento".