Art. 9 Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche 1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva. 2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche, elettriche. 3. Presso ciascun Provveditorato interregionale e' istituito il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato. 4. Il Comitato tecnico-amministrativo e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere: a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente; b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale; c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale; d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i) un rappresentante del Ministero della giustizia; j) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; k) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. 5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. 6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresi', la possibilita' di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese. 7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro; b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro; c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori; f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato; g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato. 8. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3.