Art. 9 
 
 
Organizzazione  dei  Provveditorati  interregionali  per   le   opere
                              pubbliche 
 
  1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali  e'  ispirata
al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture,  tenendo
conto della qualita' e della  quantita'  dei  servizi  svolti,  della
rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con  riferimento  al
bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche'  alla
dotazione organica complessiva. 
  2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di  livello
non  generale  insediati  presso  i  Provveditorati   interregionali,
rispondono funzionalmente alla Direzione generale per  le  dighe,  le
infrastrutture idriche, elettriche. 
  3. Presso ciascun Provveditorato  interregionale  e'  istituito  il
Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato. 
  4. Il Comitato tecnico-amministrativo e' costituito, per la  durata
di un triennio, con decreto ministeriale da  adottarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e'
cosi' composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere: 
    a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente; 
    b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale; 
    c)  un  Avvocato   dello   Stato   designato   dalle   Avvocature
distrettuali   rientranti   nella   competenza    territoriale    del
Provveditorato interregionale; 
    d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato; 
    e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
    f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    g) un rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
    h) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    i) un rappresentante del Ministero della giustizia; 
    j) un rappresentante del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
    k) un rappresentante del Ministero  dell'ambiente,  della  tutela
del territorio e del mare. 
  5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare,  in  qualita'
di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e
tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. 
  6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4  stabilisce  modalita'
uniformi  di  convocazione  e  deliberazione  del  Comitato,  nonche'
criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto  del
principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresi',
la  possibilita'  di  integrare  la  composizione  del  Comitato  con
ulteriori  rappresentanti  eventualmente  necessari  in  ragione   di
specifiche  esigenze   dell'ambito   territoriale   interessato.   Ai
componenti  ed  agli  esperti  del  Comitato  non  sono   corrisposte
indennita', emolumenti o rimborsi spese. 
  7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: 
    a) sui progetti preliminari, definitivi  ed  esecutivi  di  opere
attribuite alla  competenza  dei  Provveditorati  interregionali,  da
eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti
definitivi da eseguire da enti pubblici o da  privati,  quando  siano
finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per
opere per le quali le disposizioni  di  legge  richiedano  il  parere
degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non  ecceda  i
venticinque milioni di euro; 
    b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti  alla  competenza
dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di
penalita' contrattuali e per  somme  non  eccedenti  i  cinquantamila
euro; 
    c) sulle proposte di  risoluzione  o  rescissione  di  contratti,
nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi  per  opere  di  importi
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; 
    d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; 
    e) sulla concessione di proroghe superiori a  trenta  giorni  dei
termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori; 
    f)   sugli   affari   di   competenza   degli    organi    locali
dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i  quali  le
disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato; 
    g) sugli  affari  per  i  quali  il  Provveditore  interregionale
ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato. 
  8.  L'organizzazione,  il  numero  ed  i   compiti   degli   uffici
dirigenziali  di  livello  non  generale  in  cui  si  articolano   i
Provveditorati interregionali per le opere  pubbliche  sono  definiti
con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3.