Art. 2 
 
 
                      Durata della Commissione 
 
  1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro  mesi
dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una  relazione  sulle
risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza. 
  2. Decorsi dodici  mesi  dalla  sua  costituzione,  la  Commissione
presenta al  Parlamento,  entro  i  quindici  giorni  successivi,  un
documento sull'attivita' svolta.