Art. 4 
 
 
                      Audizioni a testimonianza 
 
  1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  2. Per i segreti professionale e bancario  si  applicano  le  norme
vigenti. Per il segreto di Stato si  applica  quanto  previsto  dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i  fatti  rientranti
nei  compiti  della  Commissione,  puo'  essere  opposto  il  segreto
d'ufficio. 
  3.  E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore   e   parte
processuale nell'ambito del mandato. 
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 366 del codice penale,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti. 
              Chiunque, nominato dall'autorita'  giudiziaria  perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
              Le stesse pene si applicano  a  chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
              Le disposizioni precedenti si  applicano  alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
              Se il colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte."; 
              - Il testo dell'articolo 372 del codice penale,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 372. Falsa testimonianza. 
              Chiunque,    deponendo    come    testimone     innanzi
          all'autorita'   giudiziaria    o    alla    Corte    penale
          internazionale, afferma il falso o  nega  il  vero,  ovvero
          tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui
          quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due  a
          sei anni.". 
              La legge 3 agosto  2007,  n.  124,  reca:  "Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto.". 
              - Il testo dell'articolo 203 del  codice  di  procedura
          penale, e' il seguente: 
              "Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e  dei
          servizi di sicurezza. 
              1. Il giudice non puo' obbligare gli  ufficiali  e  gli
          agenti  di  polizia  giudiziaria   nonche'   il   personale
          dipendente dai servizi per le informazioni e  la  sicurezza
          militare  o  democratica  a  rivelare  i  nomi   dei   loro
          informatori. Se questi non sono esaminati  come  testimoni,
          le  informazioni  da  essi  fornite  non   possono   essere
          acquisite ne' utilizzate. 
              1-bis.  L'inutilizzabilita'  opera  anche  nelle   fasi
          diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
          interrogati ne' assunti a sommarie informazioni.".