Art. 2 
 
 
                     Attivita' di coordinamento 
 
  1. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  coordina,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche  all'esercizio  dei  poteri
speciali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del  Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: 
    a)  individua  l'ufficio  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, di  livello  almeno  dirigenziale  generale  o  equiparato,
responsabile dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso
il  supporto  di  tutte   le   altre   strutture   della   Presidenza
eventualmente  interessate  in  relazione  alla  specificita'   della
materia o dell'operazione; 
    b)  individua,  su  indicazione  rispettivamente   dei   Ministri
dell'economia  e  delle   finanze,   dell'interno,   dello   sviluppo
economico, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  degli  affari
esteri,  l'ufficio  di  livello  almeno   dirigenziale   generale   o
equiparato responsabile delle  attivita'  di  competenza  di  ciascun
Ministero. Per il  Ministero  degli  affari  esteri  il  responsabile
dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale; 
    c)  istituisce  un  gruppo  di   coordinamento   presieduto   dal
responsabile  dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  a),  o  da  altro
componente da lui indicato e composto dai responsabili  degli  uffici
di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi
Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario
e in ogni tempo, da rappresentanti di altre  strutture  o  unita'  al
fine  di  potenziarne  le  capacita'  di  analisi.  Ai  soggetti  che
partecipano  ai  lavori  del  gruppo  di   coordinamento   non   sono
corrisposti gettoni, compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati; 
    d)  stabilisce  adeguate  modalita'   e   procedure   telematiche
necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali  e
la sicurezza  dei  dati  trasmessi,  nonche'  la  predisposizione  di
apposita modulistica per le notifiche previste  dall'articolo  2  del
decreto-legge; 
    e) predispone adeguate procedure elettroniche per il  ricevimento
delle notifiche, degli allegati e delle  informazioni  inerenti  agli
atti e alle operazioni di rilevanza strategica; 
    f) assicura modalita' di condivisione dei dati  con  i  Ministeri
interessati  anche  mediante  accesso  informatico   immediato   alle
notifiche, ai documenti, agli  allegati,  ai  pareri  e  a  tutte  le
informazioni inerenti  agli  atti  e  alle  operazioni  di  rilevanza
strategica; 
    g) stabilisce la tempistica e le  modalita'  di  raccordo  tra  i
Ministeri interessati, i termini per la  presentazione  da  parte  di
questi  del  parere  motivato  per  l'esercizio  o  meno  dei  poteri
speciali,  e  prevede  la  possibilita'  di  convocare  riunioni   di
coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati
elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o
meno dei poteri speciali; 
    h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni
infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati,  sono
nominati, in sede di prima attuazione, i  componenti  del  gruppo  di
coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di
essi, due componenti supplenti. E' in  facolta'  del  Presidente  del
Consiglio e dei Ministri interessati,  previa  formale  comunicazione
all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera
a), sostituire il componente effettivo o supplente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo degli articoli 5, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e  2  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, si veda nelle note alle premesse.