Art. 11 
 
   (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali) 
 
  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 dell'articolo e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta
specializzazione,  possa  avvenire   mediante   contratto   a   tempo
determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque
in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto  dell'
incarico."; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata
degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni sono collocati  in  aspettativa  senza  assegni,  con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio.". 
  2. L' articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e' abrogato. 
  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite dei posti  di  dotazione  organica  attribuibili
tramite assunzioni a tempo  determinato  e'  fissato  nel  dieci  per
cento. 
  4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  "3-bis.  Resta
fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale  anche  nel
caso in cui  nel  contratto  individuale  di  lavoro  il  trattamento
economico,  prescindendo  dal  possesso  del  titolo  di  studio,  e'
parametrato a quello dirigenziale.".