Art. 23 
 
(Interventi urgenti in materia di  riforma  delle  province  e  delle
                        citta' metropolitane) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  15,  all'ultimo  periodo  le  parole  "il  consiglio
metropolitano"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "la  conferenza
metropolitana"; 
    b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) nel primo periodo, dopo le  parole:  "Provincia  di  Milano"
sono inserite le seguenti: "e le  partecipazioni  azionarie  detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza". 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Entro il  30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per  il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo  periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in  regime  di  esenzione
fiscale."; 
      3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente:  "Alla  data
del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime  di  esenzione  fiscale
alla  citta'  metropolitana  e  le   partecipazioni   originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite  in
regime di esenzione fiscale  alla  nuova  provincia  di  Monza  e  di
Brianza"; 
    c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: 
    "49-bis. Il subentro  della  regione  Lombardia,  anche  mediante
societa' dalla  stessa  controllate,  nelle  partecipazioni  detenute
dalla provincia di Milano  e  dalla  Provincia  di  Monza  e  Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma  restando  l'appostazione  contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti  nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti  all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione  e  l'accertamento  del
valore delle partecipazioni riferito al momento  del  subentro  della
Regione nelle  partecipazioni  e,  successivamente,  al  momento  del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il  valore  rivestito
dalle partecipazioni al momento  del  subentro  nelle  partecipazioni
della Regione Lombardia,  come  sopra  accertato,  e'  quanto  dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova  Provincia  di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del  trasferimento,  rispettivamente,  alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia  di  Monza  e  Brianza  e
quello accertato al momento  del  subentro  da  parte  della  Regione
Lombardia  costituisce   il   saldo,   positivo   o   negativo,   del
trasferimento delle medesime partecipazioni  a  favore  della  citta'
metropolitana  e  della  nuova  Provincia,  che  sara'   oggetto   di
regolazione tra le parti. Dal  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    49-ter.  Contestualmente  al  subentro  da  parte  della  regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla  stessa  controllate,  nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla  provincia  di
Monza e della Brianza di  cui  al  primo  periodo  del  comma  49,  i
componenti degli organi di amministrazione e di  controllo  di  dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di  detti  organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.  Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo
4 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  fermo  restando  quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto
dal momento della ricostituzione dei  nuovi  organi.  Analogamente  i
componenti degli organi  di  amministrazione  e  di  controllo  delle
societa' partecipate nominati ai sensi del primo  periodo  del  comma
49-bis decadono contestualmente  al  successivo  trasferimento  delle
relative partecipazioni in favore della citta' metropolitana e  della
nuova  Provincia  previsto  dal   terzo   periodo   del   comma   49,
provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e  termini
previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto
dal momento della ricostituzione dei nuovi organi". 
    d) al comma 79, le parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67  a
78  del  consiglio  provinciale,  presieduto  dal  presidente   della
provincia o  dal  commissario,  e'  indetta"  sono  sostituite  dalle
seguenti "l'elezione del presidente della provincia e  del  consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge"; 
    e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; 
    f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: "82. Nel  caso  di
cui al comma 79, lettera a),  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il
presidente della provincia in carica alla data di entrata  in  vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi,  qualora  la  provincia
sia commissariata, il commissario  a  partire  dal  1°  luglio  2014,
assumendo anche le funzioni del  consiglio  provinciale,  nonche'  la
giunta  provinciale,  restano  in  carica  a  titolo   gratuito   per
l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di  quanto  disposto
per la gestione provvisoria  degli  enti  locali  dall'articolo  163,
comma 2, del testo unico, e per gli  atti  urgenti  e  indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai  sensi
dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole ",  secondo  le  modalita'
previste dal comma 82"; 
    g) al comma 143, aggiungere alla fine il  seguente  periodo  "Gli
eventuali incarichi commissariali successivi  all'entrata  in  vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito".