Art. 8 
 
         (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione) 
 
  1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre  2012  n.  190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole:  "compresi  quelli  di  titolarita'  dell'ufficio  di
gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione,"; 
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "E'  escluso  il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.". 
  2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66,  della  legge  n.
190 del 2012, come modificato dal comma 1,  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 
  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in  aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Sui  siti  istituzionali  degli  uffici  giudiziari   ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate  le  statistiche  annuali  inerenti  alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui  medesimi  siti  i  periodi  di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.