Art. 3 
 
 
               Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti 
 
  1. I  capi  dei  Dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
assicurano  l'esercizio  organico,  coordinato  ed  integrato   delle
funzioni del Ministero. 
  2. I capi  dei  Dipartimenti  svolgono  compiti  di  coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale
compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma  dell'articolo
5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei
risultati complessivamente raggiunti in  attuazione  degli  indirizzi
del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma
5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e  provvedono,  in
particolare, all'assegnazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale  generale
compresi nel Dipartimento. 
  3. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel  Dipartimento  stesso.  Il
capo del Dipartimento puo' promuovere  progetti  che  coinvolgono  le
competenze  di  piu'  uffici  dirigenziali  generali   compresi   nel
Dipartimento, affidandone  il  coordinamento  ad  uno  dei  dirigenti
preposti a tali  uffici.  Gli  uffici  scolastici  regionali  di  cui
all'articolo 8 dipendono  funzionalmente  dai  capi  Dipartimento  in
relazione alle specifiche materie da trattare. 
  4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la  realizzazione  di
progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dei commi da 3 a  5  dell'art.  5
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L.  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 5 (I dipartimenti). 
              (Omissis). 
              3.  Il  capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro. 
              4. Dal capo del Dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento: 
              a) determina  i  programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del Ministro; 
              b) alloca le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
              c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
          controllo e di vigilanza nei  confronti  degli  uffici  del
          dipartimento; 
              d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli   organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
              e) adotta gli atti  per  l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
              f) e' sentito dal Ministro ai fini  dell'esercizio  del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'art. 19, comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
              g)   puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; 
              h)  e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.   Il
          mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
          le risultanze del sistema di valutazione di cui  al  Titolo
          II del decreto legislativo  di  attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto  di  lavoro
          secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  di  attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.».