Art. 5 
 
 
 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
  1. Il Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione  degli
obiettivi formativi nei diversi  gradi  e  tipologie  di  istruzione;
organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica,   ordinamenti,
curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della
scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del  personale  docente,
educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  della
scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei  servizi
nel territorio al fine di garantire livelli di  prestazioni  uniformi
su  tutto  il  territorio  nazionale;   valutazione   dell'efficienza
dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e
parametri  per  l'attuazione  di  interventi  sociali  nella  scuola;
definizione di interventi a  sostegno  delle  aree  depresse  per  il
riequilibrio territoriale della qualita' del servizio  scolastico  ed
educativo; ricerca e  sperimentazione  delle  innovazioni  funzionali
alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e  delle
certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed  attuazione  di
politiche  dell'educazione  comuni  ai  Paesi  dell'Unione   europea;
assetto  complessivo  e  indirizzi  per  la  valutazione  dell'intero
sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard  e
percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione
tecnica superiore anche in  raccordo,  per  le  parti  relative  alla
formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca; cura dei rapporti con  i  sistemi  formativi  delle
regioni;  consulenza  e  supporto  all'attivita'  delle   istituzioni
scolastiche autonome;  definizione  degli  indirizzi  in  materia  di
scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;  cura
delle attivita' relative all'associazionismo  degli  studenti  e  dei
genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca;
diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello  status
dello studente  della  scuola  e  della  sua  condizione;  competenze
riservate   all'amministrazione   scolastica    relativamente    alle
istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano e con la Conferenza  unificata  per  le  materie  di  propria
competenza;  convenzioni  editoriali;  promozione  di  eventi,  nelle
materia di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di  diretta
collaborazione;  cura  delle  relazioni  internazionali,  in   ambito
bilaterale e multilaterale, in materia  di  istruzione  scolastica  e
collaborazione alla definizione dei protocolli  culturali  bilaterali
in     materia     di     istruzione      scolastica;      promozione
dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e  di
formazione; promozione dell'attivita' di comunicazione  istituzionale
per la parte di rispettiva competenza. 
  2. Nell'ambito del Dipartimento operano il Comitato  nazionale  per
l'apprendimento pratico della musica e il Comitato  per  lo  sviluppo
della cultura scientifica e tecnologica. 
  3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali e n. 30  posizioni
dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva. 
  4. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
  a)  direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici   e   la
valutazione del sistema nazionale di istruzione; 
  b) direzione generale per il personale scolastico; 
  c)  direzione  generale  per  lo  studente,  l'integrazione  e   la
partecipazione. 
  5. La direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si  articola  in
n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; 
  b) ordinamenti dei percorsi liceali; 
  c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, ivi compresi  gli  aspetti  riguardanti  l'innovazione
degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze  del  mondo  del
lavoro e delle professioni; 
  d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione,  nonche'
dei programmi delle prove concorsuali  del  personale  docente  della
scuola; 
  e)   ordinamento   dell'istruzione   degli    adulti    nell'ambito
dell'apprendimento permanente; 
  f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori  (ITS)
e indirizzi  per  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; 
  g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; 
  h) ricerca, innovazione e misure  di  sostegno  allo  sviluppo  nei
diversi gradi e settori dell'istruzione,  anche  avvalendosi  a  tale
fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di  documentazione,
innovazione e ricerca educativa; 
  i) indirizzi in materia di libri  di  testo,  in  raccordo  con  la
direzione  generale  per  gli  interventi  in  materia  di   edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l'innovazione
digitale; 
  l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di  II  grado  con
riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli
esami stessi; 
  m) cura delle  relazioni  internazionali  e  dei  rapporti  con  le
organizzazioni internazionali in materia  di  istruzione  scolastica,
anche  al  fine  della  promozione  dell'internazionalizzazione   del
sistema educativo di istruzione e di formazione; 
  n)  collaborazione  alla  definizione  dei   protocolli   culturali
bilaterali in materia di istruzione scolastica; 
  o) certificazione delle competenze e riconoscimento dei  titoli  di
studio nel quadro dell'attuazione dei dispositivi comunitari; 
  p)  riconoscimento  dei  titoli   di   abilitazione   professionale
all'insegnamento conseguiti all'estero; 
  q) organizzazione e cura  degli  scambi  di  assistenti  di  lingua
straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; 
  r) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione,
il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero; 
  s)  alternanza  scuola-lavoro  e  orientamento  al  lavoro  e  alle
professioni, fatte salve le competenze delle  regioni  e  degli  enti
locali in materia; 
  t) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle  prestazioni
in materia di istruzione e  formazione  professionale,  ivi  compreso
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio,  e
cura dei rapporti con le Regioni; 
  u)  adempimenti  ministeriali  relativi  alle   abilitazioni   alle
professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito
industriale; 
  v) indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'Istituto nazionale  per
la valutazione del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione
(INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE) e, in raccordo con la  direzione  generale
per  il  coordinamento,  la  promozione  e  la  valorizzazione  della
ricerca, la gestione degli adempimenti finalizzati alla  attribuzione
della quota di competenza di INVALSI e INDIRE nel riparto  del  Fondo
di finanziamento degli enti di  ricerca;  indirizzi  al  processo  di
autovalutazione  delle  istituzioni  scolastiche   ed   educative   e
valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione  secondo
quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80; 
  z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo  da  Vinci»  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza  sugli
enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n.  297,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado; 
  aa)  svolge  le  funzioni  di  segreteria  dell'Organo   collegiale
nazionale   con   funzioni    di    consulenza    e    di    supporto
tecnico-scientifico   in   materia   di   istruzione   e   formazione
professionale. 
  6. La direzione  generale  per  il  personale  scolastico,  che  si
articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) definizione degli indirizzi generali  della  organizzazione  del
lavoro; 
  b) disciplina giuridica ed  economica  del  rapporto  di  lavoro  e
relativa contrattazione; 
  c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni  in  materia
di quiescenza e previdenza; 
  d) indirizzi in materia di reclutamento dei  dirigenti  scolastici,
del personale docente,  educativo  e  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola; 
  e) definizione delle dotazioni organiche  nazionali  del  personale
docente ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale; 
  f) coordinamento  della  formazione  iniziale  e  in  servizio  dei
dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del
personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  della  scuola,  ivi
compresa la formazione a distanza, e programmazione  delle  politiche
formative a livello nazionale; 
  g) programmazione dei percorsi di tirocinio  formativo  attivo  del
personale docente e gestione della prova di accesso, programmazione e
gestione dei percorsi abilitanti speciali; 
  h) indirizzi in materia di  riconversione  e  riqualificazione  del
personale docente ed educativo; 
  i) rapporti con il Ministero degli  affari  esteri  in  materia  di
organici e di procedure per  la  copertura  dei  posti  nelle  scuole
italiane all'estero; 
  l)  gestione  del  contenzioso  del  personale  scolastico  e   dei
dirigenti scolastici per provvedimenti aventi  carattere  generale  e
definizione delle linee di indirizzo per la gestione del  contenzioso
di competenza delle articolazioni territoriali. 
  7. La direzione generale  per  lo  studente,  l'integrazione  e  la
partecipazione, che si articola  in  n.  5  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero
nei seguenti ambiti: 
  a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione
delle nuove tecnologie e rapporti con  le  Regioni  e  disciplina  ed
indirizzo in materia di status dello studente; 
  b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione
di disabilita', in situazioni di  ospedalizzazione  e  di  assistenza
domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; 
  c) cura dei servizi di accoglienza e  integrazione  degli  studenti
immigrati e delle famiglie; 
  d) elaborazione degli indirizzi  e  delle  strategie  nazionali  in
materia di rapporti delle scuole con lo sport; 
  e)  elaborazione  di   strategie   nazionali   a   supporto   della
partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito
della comunita' scolastica, cura dei  rapporti  con  le  associazioni
degli  studenti  e  supporto  alla  loro  attivita',  supporto   alle
attivita' del  Consiglio  nazionale  dei  presidenti  delle  consulte
provinciali degli studenti; 
  f) cura  delle  politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in
particolare, delle azioni di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio
giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, anche  attraverso
la promozione di manifestazioni, eventi  ed  azioni  a  favore  degli
studenti,  nonche'  delle  azioni  di  contrasto  della   dispersione
scolastica, favorendo il coinvolgimento  e  la  partecipazione  delle
famiglie; 
  g)  orientamento  allo  studio  e  professionale,  promozione   del
successo formativo e raccordo con il sistema di formazione  superiore
e con il mondo  del  lavoro,  anche  in  raccordo  con  la  direzione
generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi  e
la statistica; 
  h) cura dei rapporti con le associazioni dei  genitori  e  supporto
della loro attivita'; 
  i)  promozione  e  realizzazione  sul   territorio   nazionale   di
iniziative progettuali nelle materie di  competenza  della  direzione
generale,  mediante  il  coinvolgimento  diretto  delle   istituzioni
scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione  e  del  supporto
tecnico-gestionale delle reti di scuole; 
  l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano
politiche e azioni a favore degli studenti; 
  m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale  della  'carta
dello studente' mediante soluzioni  innovative,  anche  di  carattere
digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio
al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso  agevolato  al
patrimonio culturale italiano; 
  n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale  di  educazione
alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; 
  o) attuazione, nelle  materie  di  competenza,  dei  Protocolli  di
intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al  fine
di realizzare azioni efficaci di intervento; 
  p)  promozione,  nelle  materie  di   competenza,   di   iniziative
istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali in raccordo con gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri  Uffici
coinvolti per materia. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'art.  137,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della  L.  15
          marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
          aprile 1998, n. 92, S.O.: 
              «Art. 137 (Competenze dello Stato). 
              (Omissis). 
              2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le  funzioni
          amministrative relativi alle scuole militari  ed  ai  corsi
          scolastici organizzati,  con  il  patrocinio  dello  Stato,
          nell'ambito delle attivita' attinenti alla  difesa  e  alla
          sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti  relativi  agli
          organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 389.». 
              - Il d.P.R. 28  marzo  2013,  n.  80  (Regolamento  sul
          sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
          formazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          luglio 2013, n. 155. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n.  258  (Riordino  del  Centro
          europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione
          pedagogica  e  trasformazione  in  Fondazione   del   museo
          nazionale  della  scienza  e  della  tecnica  «Leonardo  da
          Vinci», a norma dell'art. 11 della L.  15  marzo  1997,  n.
          59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999,  n.
          181: 
              «Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1.  Il
          Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo  da
          Vinci» di Milano,  ente  pubblico  istituito  con  legge  2
          aprile  1958,  n.  332,  sottoposto  alla   vigilanza   del
          Ministero della pubblica  istruzione  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2000  e'  trasformato  nella   «Fondazione   Museo
          nazionale della scienza  e  della  tecnologia  Leonardo  da
          Vinci»,  ed  acquista  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato a norma degli articoli 12  e  seguenti  del  codice
          civile, alla data di pubblicazione dello statuto. 
              2. Il consiglio di amministrazione del Museo  nazionale
          della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» adotta  a
          maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore
          del presente decreto legislativo, lo  Statuto  della  nuova
          fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro,  bilancio  e  programmazione  economica,  che  deve
          intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica.  Il
          Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino
          all'elezione  del  primo   consiglio   di   amministrazione
          successivo  all'entrata  in  vigore  dello  statuto   della
          fondazione. 
              3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine  di  cui
          al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
          commissario che provvede ad adottarlo  nei  novanta  giorni
          successivi. 
              4. Lo statuto  disciplina  i  compiti  e  la  struttura
          organizzativa della fondazione, ne individua  le  categorie
          di  partecipanti,   gli   organi   di   amministrazione   e
          scientifici, le modalita' della loro elezione e i  relativi
          poteri, la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
          controlli di gestione e di risultato; esso prevede che  del
          consiglio di amministrazione,  oltre  a  rappresentanti  di
          enti pubblici e privati, alle persone fisiche e  giuridiche
          che intendano dare il loro costruttivo  apporto  alla  vita
          della  fondazione,  facciano   parte   rappresentanti   del
          Ministero  della   pubblica   istruzione,   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e del Ministero dei beni culturali. Le successive  delibere
          riguardanti modifiche  statutarie,  lo  scioglimento  della
          fondazione e la devoluzione del  patrimonio  sono  adottate
          con la procedura di cui al comma 2. 
              5.  Tra  le  finalita'  della  Fondazione  lo   statuto
          individua in particolare: 
              a)  la  diffusione  della  conoscenza   della   cultura
          scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni  e
          interazioni  con  altri  settori  del  sapere,  anche   con
          riferimento alla  dinamica  storica  della  scienza,  della
          tecnica   e   della   tecnologia   ed   alle    prospettive
          contemporanee e future; 
              b) la conservazione, il reperimento, la  valorizzazione
          e la illustrazione al pubblico, anche in  forma  attiva  ed
          esemplificativa, delle produzioni materiali  e  immateriali
          della  scienza,  della  tecnica  e  della  tecnologia   con
          riferimento al passato  e  alla  contemporaneita',  in  una
          prospettiva  di  costante  aggiornamento   del   patrimonio
          museale. 
              6. Il patrimonio della  fondazione  e'  costituito  dai
          beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente  pubblico  e
          della fondazione preesistente, la quale  e'  incorporata  a
          tutti gli effetti  dalla  nuova  fondazione  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
          da lasciti, donazioni ed erogazioni  destinati  da  enti  o
          privati ad incremento del patrimonio stesso.  Per  esigenze
          connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
          puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
          valore  iscritto  nell'ultimo   bilancio   approvato,   con
          l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i  due
          esercizi  successivi.  Il  consiglio   di   amministrazione
          uscente,  entro  venti  giorni  dalla   pubblicazione   del
          presente decreto legislativo procede alla  designazione  di
          uno o piu' esperti iscritti  nel  registro  dei  consulenti
          tecnici del tribunale di Milano per la redazione  di  stima
          del  patrimonio;  ad  essi  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 64 del codice di procedura civile.  La  relazione
          sulla stima del patrimonio contiene  la  descrizione  delle
          singole componenti patrimoniali, l'indicazione  del  valore
          attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti. 
              7. La «Fondazione nazionale Museo della scienza e delle
          tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi compiti con: 
              a) i redditi del suo patrimonio; 
              b) i contributi ordinari dello Stato; 
              c) eventuali contributi straordinari dello Stato  e  di
          enti pubblici; 
              d) eventuali proventi della gestione delle attivita'; 
              e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo
          di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e
          privati, italiani e stranieri; 
              f)   eventuali   altre   entrate,    anche    derivanti
          dall'esercizio di attivita'  commerciali  coerenti  con  le
          finalita' della fondazione. 
              8. Ai fini della determinazione del contributo  statale
          da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le
          disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2  aprile  1958,
          n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105. 
              9. La Fondazione e' tenuta agli  adempimenti  contabili
          di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  per
          la parte relativa agli enti non commerciali. 
              10. I rapporti  di  lavoro  del  personale  attualmente
          dipendente dal Museo  della  scienza  e  della  tecnica  di
          Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono  disciplinati
          dal codice civile  e  dalla  contrattazione  collettiva  di
          diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
          collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
          contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo.  I
          dipendenti conservano comunque i diritti,  compresi  quelli
          relativi al trattamento di fine  rapporto,  loro  derivanti
          dall'anzianita' raggiunta anteriormente  alla  stipulazione
          del  primo  contratto  collettivo.  Entro  tre  mesi  dalla
          stipulazione del primo contratto collettivo  di  lavoro  il
          personale  puo'  optare  per  la  permanenza  nel  pubblico
          impiego  e  conseguentemente  viene  trasferito  ad   altra
          amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
          la  collocazione  nei  ruoli   dell'amministrazione   della
          pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli  degli
          istituti di cui agli articoli 1 e 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e  3,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  (Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  19  maggio
          1994, n. 115, S.O.: 
              «Art. 605  (Competenze  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione). 
              (Omissis). 
              2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza
          sui seguenti enti: 
              a) vigilanza sull'Ente  per  le  scuole  materne  della
          Sardegna, secondo le modalita'  stabilite  dalla  legge  1°
          giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente; 
              b)  vigilanza   sull'Ente   nazionale   di   assistenza
          magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
          modificazioni e secondo le norme dello  statuto  dell'ente;
          sono  iscritti  d'ufficio  all'Ente,  e   sottoposti   alla
          ritenuta di cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          del   Capo   provvisorio   dello   Stato    e    successive
          modificazioni,  gli  insegnanti  di  ruolo   delle   scuole
          elementari  statali,  i  docenti  di  ruolo  delle   scuole
          elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
          statali e i direttori didattici; 
              c) sorveglianza  sull'Unione  nazionale  per  la  lotta
          contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti  al  disposto
          dell'art. 2 della legge 2  aprile  1968,  n.  470  e  delle
          disposizioni  dello  statuto  dell'ente;  nel   potere   di
          sorveglianza  e'   compresa   la   facolta'   di   disporre
          accertamenti  e  ispezioni  relativamente  all'impiego,  da
          parte dell'ente,  del  contributo  annuo,  a  carico  dello
          Stato, di lire 150  milioni,  previsto  dall'art.  1  della
          predetta legge; 
              d) vigilanza sull'Opera nazionale  Montessori,  secondo
          quanto previsto dalle leggi 3  marzo  1983,  n.  66,  e  16
          febbraio 1987, n. 46 ; 
              e) vigilanza sull'Ente per  il  museo  nazionale  della
          scienza e della  tecnica  «Leonardo  da  Vinci»,  ai  sensi
          dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332. 
              3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri
          enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.».