Art. 5 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; convenzioni editoriali; promozione di eventi, nelle materia di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione; cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica e collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione; promozione dell'attivita' di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza. 2. Nell'ambito del Dipartimento operano il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica e il Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica. 3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali e n. 30 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva. 4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; b) direzione generale per il personale scolastico; c) direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione. 5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; b) ordinamenti dei percorsi liceali; c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni; d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente; f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; i) indirizzi in materia di libri di testo, in raccordo con la direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l'innovazione digitale; l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi; m) cura delle relazioni internazionali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, anche al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione; n) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica; o) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione dei dispositivi comunitari; p) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero; q) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; r) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero; s) alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; t) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni; u) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; v) indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e, in raccordo con la direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la gestione degli adempimenti finalizzati alla attribuzione della quota di competenza di INVALSI e INDIRE nel riparto del Fondo di finanziamento degli enti di ricerca; indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; aa) svolge le funzioni di segreteria dell'Organo collegiale nazionale con funzioni di consulenza e di supporto tecnico-scientifico in materia di istruzione e formazione professionale. 6. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione; c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale; g) programmazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo del personale docente e gestione della prova di accesso, programmazione e gestione dei percorsi abilitanti speciali; h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; i) rapporti con il Ministero degli affari esteri in materia di organici e di procedure per la copertura dei posti nelle scuole italiane all'estero; l) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. 7. La direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le Regioni e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente; b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilita', in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie; d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attivita', supporto alle attivita' del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti, nonche' delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie; g) orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo del lavoro, anche in raccordo con la direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica; h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attivita'; i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole; l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della 'carta dello studente' mediante soluzioni innovative, anche di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano; n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; o) attuazione, nelle materie di competenza, dei Protocolli di intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al fine di realizzare azioni efficaci di intervento; p) promozione, nelle materie di competenza, di iniziative istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri Uffici coinvolti per materia.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 137, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «Art. 137 (Competenze dello Stato). (Omissis). 2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.». - Il d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999, n. 181: «Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 e' trasformato nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci», ed acquista personalita' giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto. 2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione. 3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi. 4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2. 5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto individua in particolare: a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future; b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneita', in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale. 6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti. 7. La «Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio; b) i contributi ordinari dello Stato; c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici; d) eventuali proventi della gestione delle attivita'; e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri; f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le finalita' della fondazione. 8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105. 9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali. 10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.». - Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 605 (Competenze del Ministero della pubblica istruzione). (Omissis). 2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti: a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente; b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici; c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge; d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46 ; e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332. 3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.».