Art. 7 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori universita', ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica; innovazione digitale nell'amministrazione e nelle istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali. Cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione. Cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica. Cura dei rapporti per le materie di competenza del Ministero con l'Agenzia per l'Italia digitale. Predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; attivita' di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni ed enti locali. Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. Coordinamento e monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale, indirizzando l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; promozione dell'attivita' di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza. 2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali, di cui uno con funzioni di autorita' di audit, in conformita' con i regolamenti sui fondi strutturali europei destinati al settore istruzione. 3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie; b) direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica; c) direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale. 4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; b) reclutamento e formazione generale del personale Ministero; c) amministrazione del personale del Ministero; d) relazioni sindacali e contrattazione; e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; f) mobilita' generale del personale del Ministero; g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale; h) pianificazione e allocazione delle risorse umane; i) servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la gestione delle biblioteche; l) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; m) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; n) trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita' di Uffici scolastici regionali; o) gestione delle attivita' rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita' a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale di seconda fascia, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di prima fascia; p) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonche' dei dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita' degli Uffici scolastici regionali; q) funzione di coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; r) adozione delle misure di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrita' del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza, valutazione e merito; s) attivita' di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica; t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; u) coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilita', dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti; z) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero; aa) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero; bb) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; cc) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste; dd) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; ee) coordinamento, organizzazione, formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile; ff) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; gg) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; hh) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione; ii) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; ll) attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; mm) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti. 5. La direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; b) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; c) gestione contrattuale dei servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale; d) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; e) elaborazione del piano acquisti annuale; f) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione; g) gestione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete; h) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; i) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale, in raccordo con la direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale; l) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni; m) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene i sistemi informativi automatizzati; n) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre amministrazioni; o) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; p) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo; q) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto del sistema scolastico; r) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy; s) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione, universita' e ricerca; t) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; u) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza; v) pianificazione e realizzazione degli interventi del sistema informativo per il settore della formazione superiore, in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; z) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; aa) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione e i Dipartimenti del Ministero; bb) gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione; cc) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione; dd) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico. 6. Nell'ambito della direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. 7. La direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica; b) individuazione delle priorita' in materia di valutazione e promozione di appositi progetti; c) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica; d) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico; e) individuazione di un nuovo modello architettonico di scuola, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attivita' didattiche ed organizzative dei plessi scolastici; f) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalita' organizzata; g) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica; h) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; i) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione; l) opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati; m) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione; n) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi; o) autorita' di gestione del programma operativo nazionale del Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppo' e del Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti per l'Apprendimento' nelle regioni dell'obiettivo 'Convergenza' - Programmazione e gestione delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate; p) autorita' di certificazione del Programma operativo nazionale del Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppo' e del Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti per l'apprendimento' nelle regioni dell'obiettivo 'Convergenza'; q) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche; r) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema scolastico; s) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica; t) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale; u) editoria digitale, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.
Note all'art. 7: - Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. - Il D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42. - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita'. 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'art. 51.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: «Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».