Art. 7 
 
 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
                      finanziarie e strumentali 
 
  1. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  svolge  funzioni  nelle
seguenti  aree:  studi  e   programmazione   ministeriale;   politica
finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno  finanziario  del
Ministero;  definizione  degli  indirizzi  generali  in  materia   di
gestione delle risorse umane del Ministero, di  disciplina  giuridica
ed economica del relativo  rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento  e
formazione, di relazioni sindacali e di  contrattazione;  acquisti  e
affari generali; gestione e  sviluppo  dei  sistemi  informativi  del
Ministero  e  connessione  con  i  sistemi  informativi  dei  settori
universita',  ricerca  e  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica;  innovazione   digitale   nell'amministrazione   e   nelle
istituzioni  scolastiche;  elaborazioni  statistiche  in  materia  di
istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica
e musicale; promozione  di  elaborazioni  e  di  analisi  comparative
rispetto a modelli e sistemi comunitari e  internazionali.  Cura  dei
rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia  di
istruzione scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e  di  formazione,  al  fine  di  favorire  i
processi di internazionalizzazione dell'istruzione. Cura dei rapporti
con  le  agenzie  nazionali  designate  alle  funzioni  di   supporto
gestionale  dei  programmi  comunitari  in  materia   di   istruzione
scolastica. Cura dei  rapporti  per  le  materie  di  competenza  del
Ministero con l'Agenzia per l'Italia digitale. Predisposizione  della
programmazione e cura della gestione dei  Fondi  strutturali  europei
finalizzati  allo  sviluppo  ed  all'attuazione  delle  politiche  di
coesione sociale relative al settore  dell'istruzione;  attivita'  di
coordinamento connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e  all'edilizia
scolastica,  in  raccordo  con  le  competenze  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  delle  regioni  ed  enti  locali.
Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli  obblighi  di
trasparenza dell'Amministrazione di cui  al  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, e  successive  modificazioni.  Coordinamento  e
monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico  a
livello centrale, indirizzando l'attivita' degli uffici relazioni con
il  pubblico  a  livello  periferico;  promozione  dell'attivita'  di
comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza. 
  2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali, di  cui  uno  con
funzioni di autorita' di audit, in conformita' con i regolamenti  sui
fondi strutturali europei destinati al settore istruzione. 
  3. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti  uffici
di livello dirigenziale generale: 
  a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 
  b) direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica; 
  c)  direzione  generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per l'innovazione digitale. 
  4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si
articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di  politiche
del  personale  amministrativo  e  tecnico,  dirigente  e  non,   del
Ministero; 
  b) reclutamento e formazione generale del personale Ministero; 
  c) amministrazione del personale del Ministero; 
  d) relazioni sindacali e contrattazione; 
  e)  emanazione  di   indirizzi   alle   direzioni   regionali   per
l'applicazione dei contratti  collettivi  e  la  stipula  di  accordi
decentrati; 
  f) mobilita' generale del personale del Ministero; 
  g) trattamento di quiescenza e  previdenza  relativo  al  personale
dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del  Ministero  e  al
personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale; 
  h) pianificazione e allocazione delle risorse umane; 
  i) servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la
gestione delle biblioteche; 
  l)  cura  dell'adozione  di  misure  finalizzate  a  promuovere  il
benessere organizzativo dei lavoratori  del  Ministero  e  a  fornire
consulenza agli uffici scolastici regionali  per  lo  svolgimento  di
analoghe  azioni  con  riferimento  al   contesto   territoriale   di
competenza; 
  m) gestione del  contenzioso  per  provvedimenti  aventi  carattere
generale e definizione delle linee di indirizzo per la  gestione  del
contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; 
  n)   trattazione   del   contenzioso   concernente   il   personale
amministrativo dirigente di seconda fascia e  il  personale  iscritto
nelle aree  funzionali  assegnato  agli  Uffici  dell'Amministrazione
centrale, nonche' del  contenzioso  relativo  sia  al  personale  con
qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima
Amministrazione centrale e presso gli  Uffici  scolastici  regionali,
sia ai dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita'  di
Uffici scolastici regionali; 
  o)   gestione   delle   attivita'   rientranti   nella   competenza
dell'Ufficio   per   i    procedimenti    disciplinari    concernenti
l'applicazione delle sanzioni disciplinari  di  maggiore  gravita'  a
carico del personale appartenente alle aree  funzionali  in  servizio
presso l'amministrazione centrale e  del  personale  dirigenziale  di
seconda fascia, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari  a  carico
del personale dirigenziale di prima fascia; 
  p)   cura   delle   attivita'   connesse   ai   procedimenti    per
responsabilita' penale,  amministrativo-contabile  e  disciplinare  a
carico del personale amministrativo dirigente  di  seconda  fascia  e
delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione  centrale,
del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in  servizio
presso la medesima Amministrazione centrale e gli  Uffici  scolastici
regionali, nonche' dei dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la
titolarita' degli Uffici scolastici regionali; 
  q) funzione di coordinamento e monitoraggio delle  azioni  connesse
agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui  al  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; 
  r) adozione delle misure di attuazione del programma triennale  per
la  trasparenza  e  l'integrita'  del  Ministero   e   delle   azioni
finalizzate  alla  realizzazione   degli   obiettivi   in   tema   di
trasparenza, valutazione e merito; 
  s)  attivita'  di  supporto   alla   definizione   della   politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per
il documento di decisione di finanza pubblica; 
  t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli   uffici   scolastici
regionali; 
  u)  coordinamento  dell'attivita'  di  predisposizione  del  budget
economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; 
  v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa
del Ministero, delle operazioni di variazione e  assestamento,  della
redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la  legge  di
stabilita', dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli
organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro  e  in
coordinamento con i dipartimenti; 
  z) definizione, sviluppo e gestione del  modello  di  controllo  di
gestione  per  garantire  la   coerenza   dell'utilizzo   dei   fondi
finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative
ai settori di competenza del Ministero; 
  aa) raccordo con i sistemi di controllo di  gestione  adottati  dai
soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero; 
  bb) predisposizione  delle  relazioni  tecniche  sui  provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; 
  cc) predisposizione dei programmi  di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione
alle destinazioni per essi previste; 
  dd) predisposizione degli atti connessi  con  l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di
costo; 
  ee) coordinamento, organizzazione,  formazione  della  funzione  di
revisione contabile nelle istituzioni scolastiche  e  predisposizione
del  piano  annuale  di  conferimento  delle  funzioni  di  revisione
contabile; 
  ff) coordinamento  dei  programmi  di  acquisizione  delle  risorse
finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento; 
  gg)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei   flussi
finanziari e dell'andamento della spesa; 
  hh)  assegnazione  delle  risorse  finanziarie   alle   istituzioni
scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati  alla  sua
gestione; 
  ii)  elaborazione  delle  istruzioni  generali  per   la   gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
  ll)    attivita'    di    assistenza    tecnica    sulle    materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici; 
  mm)  verifiche  amministrativo-contabili  presso   le   istituzioni
scolastiche ed educative, anche  per  il  tramite  dei  revisori  dei
conti. 
  5. La direzione generale per i contratti,  gli  acquisti  e  per  i
sistemi informativi e la statistica, che si articola in n.  6  uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) cura della gestione amministrativa e contabile  delle  attivita'
strumentali, contrattuali  e  convenzionali  di  carattere  generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; 
  b)   consulenza   all'amministrazione   periferica    in    materia
contrattuale; 
  c)  gestione  contrattuale  dei  servizi,   strutture   e   compiti
strumentali dell'amministrazione centrale; 
  d)  consulenza  alle  strutture  dipartimentali  e  alle  direzioni
generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; 
  e) elaborazione del piano acquisti annuale; 
  f) pianificazione, gestione  e  sviluppo  del  sistema  informativo
dell'istruzione; 
  g) gestione dei contratti che afferiscono al sistema informativo  e
alle infrastrutture di rete; 
  h) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione,  ai  sensi
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  i) svolgimento dei compiti  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo  7   marzo   2005,   n.   82,   concernente   il   codice
dell'amministrazione digitale, in raccordo con la direzione  generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale; 
  l) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa'
dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni; 
  m) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto
attiene i sistemi informativi automatizzati; 
  n) gestione della rete di comunicazione del Ministero,  definizione
di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i
servizi di interconnessione con altre amministrazioni; 
  o) attuazione delle linee strategiche  per  la  riorganizzazione  e
digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai
processi  connessi  all'utilizzo  del  protocollo  informatico,  alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; 
  p) indirizzo, pianificazione e  monitoraggio  della  sicurezza  del
sistema informativo; 
  q)  progettazione  e  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a  supporto
del sistema scolastico; 
  r)  gestione  dell'Anagrafe  degli  alunni,   dell'Anagrafe   degli
studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della  ricerca,  in  raccordo
con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso
ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti  esterni,  nel  rispetto
della tutela della privacy; 
  s) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione
di  dati  riguardanti  il  settore  dell'istruzione,  universita'   e
ricerca; 
  t) concorso, in collaborazione  con  l'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e  di  formazione,
all'implementazione di banche dati finalizzate alla  valutazione  del
sistema  dell'istruzione  e  al  processo  di  autovalutazione  delle
istituzioni scolastiche ed educative; 
  u) elaborazione di studi ed analisi  funzionali  all'attivita'  dei
dipartimenti e delle direzioni  generali,  relativamente  ad  aspetti
inerenti le tematiche di rispettiva competenza; 
  v) pianificazione e  realizzazione  degli  interventi  del  sistema
informativo per il settore della formazione  superiore,  in  raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; 
  z)  coordinamento  della  comunicazione  istituzionale,  anche  con
riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; 
  aa)  elaborazione  e  gestione  del  piano  di   comunicazione   in
coordinamento  con  gli  Uffici  di  diretta   collaborazione   e   i
Dipartimenti del Ministero; 
  bb) gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione; 
  cc) analisi  delle  domande  di  servizi  e  prestazioni  attinenti
all'informazione e alla relativa divulgazione; 
  dd) gestione dell'ufficio  relazioni  con  il  pubblico  a  livello
centrale e indirizzo dell'attivita' degli  uffici  relazioni  con  il
pubblico a livello periferico. 
  6. Nell'ambito  della  direzione  generale  per  i  contratti,  gli
acquisti e per  i  sistemi  informativi  e  la  statistica  opera  il
servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio  per
tutte le articolazioni organizzative,  centrali  e  periferiche,  del
Ministero. 
  7. La direzione generale per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per  l'innovazione  digitale,  che  si  articola  in  n.   6   uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) programmazione degli interventi strutturali  e  non  strutturali
nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e
all'edilizia scolastica; 
  b) individuazione delle  priorita'  in  materia  di  valutazione  e
promozione di appositi progetti; 
  c) attuazione  delle  normative  di  competenza  del  Ministero  in
materia di edilizia scolastica; 
  d) studio di soluzioni innovative per la messa in  sicurezza  e  la
rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico; 
  e) individuazione di un nuovo modello architettonico di scuola, con
particolare attenzione  al  risparmio  energetico,  alle  innovazioni
digitali e alle correlate attivita' didattiche ed  organizzative  dei
plessi scolastici; 
  f) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati  alla  criminalita'
organizzata; 
  g) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica; 
  h) predisposizione della programmazione e cura della  gestione  dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione
delle   politiche   di   coesione   sociale   relative   al   settore
dell'istruzione; 
  i)  partecipazione  ad  iniziative  europee  finanziate  con  fondi
finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle  politiche
di coesione sociale relative al settore istruzione; 
  l) opportunita' di finanziamento a valere sui fondi  internazionali
e comunitari, pubblici e privati; 
  m)  programmazione,  monitoraggio  e  attuazione  di  programmi   e
iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con  i  fondi
per le politiche di coesione in materia di istruzione; 
  n)  raccordi  con  le  altre  istituzioni  europee,   nazionali   e
territoriali per il coordinamento dei programmi; 
  o) autorita' di gestione  del  programma  operativo  nazionale  del
Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppo'  e  del  Programma
operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti
per l'Apprendimento' nelle  regioni  dell'obiettivo  'Convergenza'  -
Programmazione e gestione delle  risorse  nazionali  del  Fondo  aree
sottoutilizzate; 
  p) autorita' di certificazione del  Programma  operativo  nazionale
del  Fondo  sociale  europeo  'Competenze  per  lo  sviluppo'  e  del
Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale
'Ambienti   per   l'apprendimento'   nelle   regioni   dell'obiettivo
'Convergenza'; 
  q) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle
istituzioni scolastiche; 
  r) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi a  supporto  del  sistema
scolastico; 
  s) cura dei rapporti  con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  per
quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica; 
  t) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi,
di innovazione  digitale  nelle  scuole  e  delle  azioni  del  Piano
nazionale scuola digitale; 
  u) editoria digitale, in raccordo con la Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la  valutazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione; 
  v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche  volte  a  favorire  e
supportare i processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso
la collaborazione  con  aziende,  organizzazioni  e  associazioni  di
settore. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
          150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
          di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
          di    efficienza    e    trasparenza    delle     pubbliche
          amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31
          ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - Il D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          L. 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
          e  le  tecnologie).  -  1.  Le  pubbliche   amministrazioni
          centrali garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche
          per     la     riorganizzazione     e      digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine,  le
          predette  amministrazioni  individuano  un  unico   ufficio
          dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo
          di tali uffici, responsabile del coordinamento  funzionale.
          Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a: 
              a) coordinamento strategico dello sviluppo dei  sistemi
          informativi, di  telecomunicazione  e  fonia,  in  modo  da
          assicurare anche la coerenza con  gli  standard  tecnici  e
          organizzativi comuni; 
              b)  indirizzo  e  coordinamento  dello   sviluppo   dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
              c)   indirizzo,   pianificazione,    coordinamento    e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; 
              d)  accesso  dei  soggetti  disabili   agli   strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
              e)  analisi   della   coerenza   tra   l'organizzazione
          dell'amministrazione   e   l'utilizzo   delle    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  al   fine   di
          migliorare la soddisfazione dell'utenza e la  qualita'  dei
          servizi nonche' di ridurre i tempi e  i  costi  dell'azione
          amministrativa; 
              f) cooperazione alla revisione  della  riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
              g)  indirizzo,  coordinamento  e   monitoraggio   della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
              h)  progettazione  e  coordinamento  delle   iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
              i) promozione delle iniziative  attinenti  l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
              j)  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  posta  elettronica,   protocollo   informatico,   firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          accessibilita' e fruibilita'. 
              1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
              1-ter.  DigitPA   assicura   il   coordinamento   delle
          iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le  modalita'
          di cui all'art. 51.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322  (Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L.  23
          agosto 1988, n. 400), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          22 settembre 1989, n. 222: 
              «Art.  3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso   le
          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende
          autonome sono istituiti uffici di  statistica,  posti  alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT. 
              2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
          le esigenze di carattere tecnico  indicate  dall'ISTAT.  Ad
          ogni  ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o   funzionario
          designato dal Ministro competente,  sentito  il  presidente
          dell'ISTAT. 
              3. Le attivita' e le funzioni degli  uffici  statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme
          di attuazione, nonche' dal  presente  decreto  nella  parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
              4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,   anche   il   coordinamento,   il   collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
              5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2,  3  e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.
          17.».