Art. 8 
 
 
                     Uffici scolastici regionali 
 
  1. Gli  uffici  scolastici  sono  uffici  di  livello  dirigenziale
generale o, in relazione alla popolazione studentesca della  relativa
Regione, di livello non generale,  cui  sono  assegnate  le  funzioni
individuate nel comma  2.  Gli  uffici  scolastici  hanno  dimensione
regionale, secondo le indicazioni  di  cui  al  comma  7.  Il  numero
complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18, di cui 14  di
livello dirigenziale generale. 
  2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico  regionale  adotta,
per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e  stipula  i
contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici  regionali
in cui e' preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente
di livello generale della direzione generale per le risorse  umane  e
finanziarie adotta,  su  proposta  del  predetto  dirigente  titolare
dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e  stipula  i
contratti individuali di lavoro per i dirigenti  di  seconda  fascia.
Provvede alla gestione amministrativa  e  contabile  delle  attivita'
strumentali, contrattuali  e  convenzionali  di  carattere  generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella  prospettiva
della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera
m), della Costituzione  ed  al  fine  di  assicurare  la  continuita'
istituzionale del servizio  scolastico  a  salvaguardia  dei  diritti
fondamentali dei cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale
sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa,  didattica
e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con
quella dei comuni, delle  province  e  della  regione  nell'esercizio
delle competenze loro attribuite dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e  lo
sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione  con
la regione e gli enti locali; cura i rapporti  con  l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti
scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;
svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevare
l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  il
grado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola,  nonche'  del  personale  amministrativo  in  servizio;
supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali,  in
raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie,
in merito alla assegnazione  dei  fondi  alle  medesime  istituzioni.
L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le  attivita'  connesse
ai procedimenti per responsabilita' penale,  amministrativo-contabile
e disciplinare a carico  del  personale  amministrativo  in  servizio
nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia
e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma  4,  lettere
m) e o). 
  3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali
competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni
relative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generale
per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e
alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai
fini  dell'assegnazione  delle  risorse  umane  ai  singoli  istituti
scolastici autonomi; al supporto  e  alla  consulenza  agli  istituti
scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto  e  allo
sviluppo  delle  reti  di  scuole;  al   monitoraggio   dell'edilizia
scolastica  e  della  sicurezza  degli   edifici;   allo   stato   di
integrazione degli alunni  immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle
scuole dei fondi europei in coordinamento con le  direzioni  generali
competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei  diversamente
abili,  alla  promozione  ed  incentivazione   della   partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU  e  con
le organizzazioni sindacali territoriali. 
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  capo  del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. 
  6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 
  7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: 
  a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  5  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  b) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Basilicata,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in  n.  4
uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  c) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Calabria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  d) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Campania,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10
uffici dirigenziali non generali e in n.  14  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11
uffici dirigenziali non generali e in n.  12  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,  di
cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in
n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n.  1  ufficio  per  la
trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in  lingua  slovena
ex articolo 13 della legge 23  febbraio  2001,  n.  38,  e  in  n.  7
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; 
  g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e'  titolare
un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  n.  10  uffici
dirigenziali non generali e  in  n.  13  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  h) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Liguria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  i) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Lombardia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  14
uffici dirigenziali non generali e in n.  16  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  6  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  5  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e' titolare
un dirigente di livello non generale, si  articola  in  n.  4  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  3  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  n) l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Piemonte,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10
uffici dirigenziali non generali e in n.  10  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  7  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  p) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Sardegna,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  7  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  q) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Sicilia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11
uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  r) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Toscana,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  12
uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e'  titolare
un dirigente di livello non generale, si  articola  in  n.  4  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  4  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  8  uffici
dirigenziali non generali, e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 
  8.  Su  proposta  avanzata  dal  titolare  dell'Ufficio  scolastico
regionale,  previa  informativa  alle  organizzazioni  sindacali   di
categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione,  adotta  il  decreto
ministeriale  di  natura  non  regolamentare   per   la   definizione
organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale  non
generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233  (Riforma  degli  organi
          collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art.  21
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170: 
              «Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). -  1.  E'
          istituito,  presso  ogni   ufficio   periferico   regionale
          dell'amministrazione   della   pubblica   istruzione,    il
          consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio  dura  in
          carica tre anni ed ha competenze consultive e  di  supporto
          all'amministrazione  a  livello  regionale.  Esso   esprime
          pareri  obbligatori   in   materia   di   autonomia   delle
          istituzioni scolastiche, di  attuazione  delle  innovazioni
          ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
          integrazione tra istruzione e formazione professionale,  di
          educazione  permanente,  di  politiche   compensative   con
          particolare riferimento all'obbligo formativo e al  diritto
          allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale,  di
          attuazione degli organici funzionali di istituto. 
              2. Il consiglio esprime  all'organo  competente  parere
          obbligatorio  sui  provvedimenti  relativi   al   personale
          docente per i quali la  disciplina  sullo  stato  giuridico
          preveda il parere di un organo collegiale  a  tutela  della
          liberta' di insegnamento. 
              3.  Il  consiglio  e'  costituito  dai  presidenti  dei
          consigli scolastici  locali,  da  componenti  eletti  dalla
          rappresentanza  del  personale  della  scuola  statale  nei
          consigli scolastici locali e da tre componenti  eletti  dai
          rappresentanti  delle  scuole  pareggiate,   parificate   e
          legalmente riconosciute nei consigli  locali  e  da  cinque
          rappresentanti     designati      dalle      organizzazioni
          rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.  Del
          consiglio fa parte di  diritto  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale. 
              4. Il numero  complessivo  dei  componenti  eletti  dai
          consigli scolastici locali in rappresentanza del  personale
          scolastico in servizio  nella  regione  e'  determinato  in
          proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale
          dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario  in
          servizio nelle scuole statali: 14  e  16  seggi  quando  il
          suddetto  personale  sia  rispettivamente  in  numero   non
          superiore  e  superiore   a   50.000.   E'   garantita   la
          rappresentanza di tre ovvero quattro  unita'  di  personale
          docente per ciascun grado di istruzione nonche'  di  almeno
          un  dirigente  scolastico  e  di  un   rappresentante   del
          personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
              5. Il consiglio elegge  nel  suo  seno,  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora  nella
          prima votazione non si raggiunga la  predetta  maggioranza,
          il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 
              6. All'interno del consiglio e'  istituita  un'apposita
          sezione, della quale  fanno  parte  i  docenti  eletti  dal
          personale della scuola, per  l'esercizio  delle  competenze
          consultive di cui al comma 2. 
              7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea
          generale  sono  valide  se  e'  presente   un   terzo   dei
          componenti.   Tutti   i   pareri,   ivi   compresi   quelli
          obbligatori, sono resi nel termine  di  trenta  giorni.  In
          casi  di  particolare  urgenza  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
          inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
          quello  inferiore  assegnato   dal   dirigente,   si   puo'
          prescindere dal parere. 
              8. Il consiglio, nella prima seduta successiva  al  suo
          insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
          organizzazione  dei  propri  lavori  e  l'attribuzione   di
          specifiche   competenze   ad   apposite   commissioni.   Il
          regolamento   puo'   prevedere   la   composizione   e   il
          funzionamento  di  una  giunta  esecutiva  presieduta   dal
          dirigente dell'ufficio periferico regionale. 
              9.  Il  dirigente  dell'ufficio  periferico   regionale
          provvede alla costituzione di una segreteria del  consiglio
          regionale dell'istruzione. 
              10. Presso l'ufficio periferico regionale  avente  sede
          nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'   istituito   un
          consiglio  regionale  dell'istruzione  per  le  scuole  con
          lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
          del personale delle predette  scuole  statali,  pareggiate,
          parificate e legalmente riconosciute  eletti  nei  consigli
          scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti  designati
          dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori.  Ai  predetti  consigli  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 
              11.  I  termini  e  le  modalita'  per  l'elezione  dei
          componenti  dei  consigli  regionali  sono  stabiliti   con
          l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.». 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il D.Lgs. 31 marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della  L.  15
          marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 3,  dell'art.  75,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L.  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 3. Relativamente alle competenze  in  materia  di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla  entrata  in  vigore
          del regolamento stesso, sono  soppresse  le  sovrintendenze
          scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
          territorio provinciale, anche per funzioni, di  servizi  di
          consulenza e supporto alle  istituzioni  scolastiche,  sono
          contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  5  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «5. Nell'esercizio dei  poteri  di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento: 
              a) determina  i  programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del Ministro; 
              b) alloca le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
              c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
          controllo e di vigilanza nei  confronti  degli  uffici  del
          dipartimento; 
              d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli   organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
              e) adotta gli atti  per  l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
              f) e' sentito dal Ministro ai fini  dell'esercizio  del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'art. 19, comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
              g)   puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; 
              h)  e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, del d.P.R. 14 maggio
          1985, n. 246  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  della
          regione  siciliana  in  materia  di  pubblica  istruzione),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135: 
              «Art.  9.  Fino  a  quando   non   sara'   diversamente
          provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni  di  cui  al
          presente  decreto  l'amministrazione  regionale  si  avvale
          degli organi e degli uffici periferici del Ministero  della
          pubblica istruzione esistenti nel territorio della  regione
          e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
          delle funzioni attribuite  alla  regione  ha  l'obbligo  di
          seguire le direttive dell'amministrazione regionale. 
              Le  piante  organiche  degli  uffici  e  degli   organi
          periferici, di cui la regione  si  avvale  per  l'esercizio
          delle funzioni trasferite con  il  presente  decreto,  sono
          stabilite dallo Stato, sentita la regione. 
              L'amministrazione regionale esercita nei confronti  del
          personale  di  cui  al  presente  articolo,   relativamente
          all'utilizzazione,  le  attribuzioni  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, salvo i casi  in  cui,  in  base  alle
          vigenti disposizioni, il provvedimento  ministeriale  debba
          essere preceduto  da  deliberazioni  di  organi  collegiali
          istituiti presso il Ministero. 
              I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale
          ai sensi del comma precedente devono essere  comunicati  al
          Ministero della pubblica istruzione, il quale  puo',  entro
          il termine di trenta giorni dal ricevimento,  chiederne  il
          riesame. Trascorso tale termine  il  provvedimento  diventa
          esecutivo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  13  della  legge  23
          febbraio 2001,  n.  38  (Norme  a  tutela  della  minoranza
          linguistica slovena della regione  Friuli-Venezia  Giulia),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: 
              «Art. 13 (Organi per l'amministrazione  scolastica).  -
          1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione
          in lingua slovena, presso  l'ufficio  scolastico  regionale
          del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio
          diretto da un dirigente  regionale  nominato  dal  Ministro
          della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei
          ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
          e tra i dirigenti scolastici delle  scuole  con  lingua  di
          insegnamento slovena. Tale ufficio  provvede  a  gestire  i
          ruoli del personale  delle  scuole  e  degli  istituti  con
          lingua di insegnamento slovena. 
              2. Al personale dell'ufficio  di  cui  al  comma  1  e'
          richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 
              3. Al fine  di  soddisfare  le  esigenze  di  autonomia
          dell'istruzione  in  lingua   slovena   e'   istituita   la
          Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
          slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
          1. La  composizione  della  Commissione,  le  modalita'  di
          nomina ed il suo  funzionamento  sono  disciplinati,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
          Comitato, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge.  La  Commissione  di  cui  al
          presente comma  sostituisce  quella  prevista  dall'art.  9
          della legge 22 dicembre 1973, n. 932,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 24 della presente legge. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa massima di lire 895  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001.».