Art. 9 
 
 
                           Corpo ispettivo 
 
  1. Il corpo ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che  svolgono  la
funzione   ispettiva   tecnica,   e'   collocato,   a   livello    di
amministrazione centrale, in posizione di dipendenza  funzionale  dal
capo del Dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  e  di
formazione, e, a  livello  periferico,  in  posizione  di  dipendenza
funzionale dai dirigenti preposti agli uffici  scolastici  regionali.
Le modalita' di  esercizio  della  funzione  ispettiva  tecnica  sono
determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.