Art. 9 Corpo ispettivo 1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.