Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'iscrizione nell'elenco 
 
  1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i cittadini italiani
che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali  o  direttive,
in base  a  rapporto  di  lavoro  dipendente,  presso  organizzazioni
internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre
anni non continuativi. 
  2. Il  richiedente  attesta  il  possesso  dei  requisiti  mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  in  conformita'  agli
articoli 46 e 48 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Il Ministero degli affari esteri  verifica  la
veridicita' delle dichiarazioni rese. 
  3. I funzionari iscritti nell'elenco comunicano tempestivamente  al
Ministero degli affari  esteri  qualsiasi  variazione  dei  requisiti
posseduti o dei dati  autocertificati,  compresa  la  cessazione  dal
servizio presso l'organizzazione internazionale. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo  degli  articoli  46  e  48  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'  il
          seguente: 
              "Art. 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; (145) 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; (146) 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato." 
              "Art.  48.  Disposizioni   generali   in   materia   di
          dichiarazioni sostitutive 
              1.  Le  dichiarazioni  sostitutive  hanno   la   stessa
          validita' temporale degli atti che sostituiscono. 
              2. Le singole amministrazioni  predispongono  i  moduli
          necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
          che gli  interessati  hanno  facolta'  di  utilizzare.  Nei
          moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
          le amministrazioni inseriscono il  richiamo  alle  sanzioni
          penali  previste  dall'articolo  76,  per  le  ipotesi   di
          falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi  indicate.  Il
          modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo  10
          della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
          sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la
          relativa formula nei moduli per le istanze.".