Art. 5 
 
 
                      Cancellazione dall'elenco 
 
  1. La cancellazione dall'elenco e' disposta  a  semplice  richiesta
del funzionario o d'ufficio, trascorsi dieci  anni  dalla  cessazione
dal servizio presso un'organizzazione internazionale  o  per  perdita
della cittadinanza italiana.  Della  cancellazione  e'  data  notizia
all'interessato da parte del Ministero degli affari esteri.