Art. 7 Commissione interministeriale 1. La commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, e' nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed ha sede presso il medesimo Ministero. Essa fornisce alla direzione generale competente indicazioni sulle modalita' di tenuta dell'elenco e ne verifica la correttezza. Puo' inoltre fornire, a richiesta o di propria iniziativa, proposte, indicazioni e pareri, in materia di tutela e di valorizzazione delle competenze professionali dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali. 2. La commissione e' composta da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri, che la presiede, da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da un rappresentante, designato a maggioranza, delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle citta' estere sedi di organizzazioni internazionali. 3. I componenti della commissione sono scelti tra persone con adeguata competenza ed esperienza nel settore, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna. 4. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce di norma almeno ogni sei mesi e, comunque, ogniqualvolta lo decida il presidente o lo richiedano almeno due dei suoi componenti. La commissione puo' riunirsi anche mediante partecipazioni a distanza, attraverso videoconferenza dei suoi componenti. La prima riunione della commissione e' convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di spese.
Note all'art. 7: Per il testo dell'articolo 2, comma 5 della legge 17 dicembre 2010, n. 227, si veda nelle note alle premesse.