Art. 11 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10,  pari
complessivamente a euro 452.731.694 per l'anno 2014, si provvede: 
    a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di
quota dei proventi per interessi derivanti dalla  sottoscrizione  dei
Nuovi strumenti finanziari, di  cui  agli  articoli  da  23-sexies  a
23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.135,  non  necessari  al
pagamento degli interessi passivi da  corrispondere  sui  titoli  del
debito  pubblico  emessi  ai  fini  dell'acquisizione  delle  risorse
necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato; 
    b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni; 
    c) quanto  a  euro  13.510.615,  mediante  utilizzo  delle  somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore  del  presente  provvedimento  non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.  Nelle  more  dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro  13.510.615  e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza  e  cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli  esiti
degli accertamenti di entrata,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede al disaccantonamento  ovvero  alla  riduzione  delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui  alla  presente
lettera c); 
    d) quanto  a  euro  213.000.000,  mediante  una  riprogrammazione
straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero  della  difesa,
delle spese correnti iscritte  a  legislazione  vigente  nel  proprio
stato di previsione, da effettuare entro il 30  ottobre  2014.  Nelle
more della definizione dei suddetti interventi  di  riprogrammazione,
sono accantonate le risorse  corrispondenti  all'importo  di  cui  al
primo periodo assicurando comunque la prosecuzione  degli  interventi
previsti dal presente decreto  fino  al  31  dicembre  2014.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo,  il  Ministro  della  difesa,  con
propri decreti da  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e'  autorizzato  a  disporre  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio sui pertinenti capitoli di spesa; 
    e)   quanto   a    euro    1.136.883,    mediante    soppressione
dell'autorizzazione di  spesa  relativamente  al  contributo  per  la
partecipazione italiana all'Unione  Latina,  di  cui  alla  legge  11
febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350; 
    f)  quanto  a   euro   15.645.275,   mediante   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
    g) quanto a euro 901.603, a valere  sugli  stanziamenti  iscritti
nello stato di previsione del Ministero degli affari  esteri  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30  maggio  2012,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.