Art. 5 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
    a)  missioni  ISAF,  EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,   compreso   il
personale facente parte della struttura attivata  presso  le  Nazioni
Unite e il personale impiegato in attivita'  di  addestramento  delle
forze armate libanesi, nonche' il personale impiegato  negli  Emirati
Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza
presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista  con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; 
    b) nell'ambito delle missioni per il contrasto  della  pirateria,
per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
    c) missione EUMM Georgia: diaria prevista  con  riferimento  alla
Turchia; 
    d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger,  EUFOR
RCA, MINUSMA, EUTM  Mali,  EUCAP  Sahel  Mali,  ulteriori  iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime  capacity  building  nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale  impiegato
in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e per  il
funzionamento della  base  militare  nazionale  nella  Repubblica  di
Gibuti: diaria prevista con riferimento alla  Repubblica  democratica
del Congo; 
    e) nell'ambito della  missione  EUBAM  Libya,  per  il  personale
impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia; 
    f) nell'ambito della missione  EUTM  Somalia,  per  il  personale
impiegato presso l'Head Quarter di  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles. 
  4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1,
comma 6, 3, comma 4, 4, comma 5, del presente decreto e  all'articolo
5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,  il  compenso
forfettario di impiego e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario
sono  corrisposti  in  deroga,  rispettivamente,  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e  ai  limiti  orari  individuali  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge  8  agosto  1990,  n.  231.  Al
personale  di  cui  all'articolo  1791,  commi  1  e  2,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e'  attribuito  nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007. 
  5. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014».