Art. 8 
 
 
              Iniziative di cooperazione allo sviluppo 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di  euro  34.800.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013,  n.
147 (legge di stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione  volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Iraq,  Libia,  Mali,  Myanmar,  Pakistan,  Repubblica  centrafricana,
Siria,  Somalia,  Sudan,   Sud   Sudan,   Yemen   e,   in   relazione
all'assistenza  dei  rifugiati,  dei   Paesi   ad   essi   limitrofi.
Nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  al  presente  comma,  sono
promossi interventi con particolare riguardo a programmi  aventi  tra
gli obiettivi la prevenzione  e  il  contrasto  alla  violenza  sulle
donne, la tutela  dei  loro  diritti  e  il  lavoro  femminile.  Sono
altresi' promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela  e  la
promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono
adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di  aiuto
pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e
con i principi del diritto internazionale in materia. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000  per  la  realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
marzo 2001, n. 58.