Art. 11 Tirocinio 1. I tirocini sono svolti presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto. 2. La durata dei tirocini e' stabilita all'inizio del corso di formazione, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo. 3. I contenuti formativi dei tirocini sono fissati in sede di predisposizione dei programmi dei corsi, ai sensi dell'articolo 3, coerentemente con gli obiettivi dei singoli moduli. 4. Le attivita' di tirocinio sono svolte secondo le direttive impartite a seconda dei casi dalla Direzione generale o dall'Istituto. 5. Durante le attivita' di tirocinio, i corsisti sono affidati al personale, anche di altre amministrazioni dello Stato, che svolga le funzioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 6. I vice direttori tecnici in prova partecipano alle attivita' operative in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida del personale di cui al comma 5.
Note all'art. 11: Per il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, si veda nelle note alle premesse.