Art. 11 
 
 
                              Tirocinio 
 
  1. I tirocini sono svolti presso le strutture di  cui  all'articolo
3, comma 5, del presente decreto. 
  2. La durata dei tirocini e'  stabilita  all'inizio  del  corso  di
formazione, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso
formativo. 
  3. I contenuti formativi dei  tirocini  sono  fissati  in  sede  di
predisposizione dei programmi dei corsi, ai  sensi  dell'articolo  3,
coerentemente con gli obiettivi dei singoli moduli. 
  4. Le attivita' di  tirocinio  sono  svolte  secondo  le  direttive
impartite  a  seconda   dei   casi   dalla   Direzione   generale   o
dall'Istituto. 
  5. Durante le attivita' di tirocinio, i corsisti sono  affidati  al
personale, anche di altre amministrazioni dello Stato, che svolga  le
funzioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 
  6. I vice direttori tecnici in  prova  partecipano  alle  attivita'
operative in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita'  e  la
guida del personale di cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, si
          veda nelle note alle premesse.