Art. 12 
 
 
             Commissioni giudicatrici degli esami finali 
 
  1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali  dei  corsi  sono
nominate con decreto del  Capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del
Direttore generale per i corsi di cui ai Titoli II, III,  IV,  e  del
Direttore dell'Istituto per i corsi di cui al Titolo V. 
  2. Le commissioni sono composte da  un  presidente,  scelto  tra  i
dipendenti dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a  quella
dirigenziale, e  un  numero  pari  di  componenti,  non  inferiore  a
quattro, scelti tra i docenti del  corso  ed  esperti  nelle  materie
oggetto del programma. 
  3. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  funzionario  del
Corpo. 
  4. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i  componenti  ed
un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari. 
  5. La  composizione  delle  commissioni  giudicatrici  avviene  nel
rispetto delle disposizioni previste  dagli  articoli  35,  comma  3,
lett. e), e 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 12: 
              Si  riporta  il  testo  della  lett.  e)  del  comma  3
          dell'articolo 35 e della lett. a) del comma 1 dell'articolo
          57 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                "Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36,  commi
          da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  d.lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  d.lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del d.lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  d.lgs  n.
          267 del 2000). 
                1. - 2. (Omissis). 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) - b) - c) - d) (Omissis).; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
                3-bis. - 3-ter. - 4. - 4-bis. - 5. - 5-bis. -  5-ter.
          - 6. - 7. (Omissis)." 
                  "Art. 57. Pari opportunita' (Art. 61 del  d.lgs  n.
          29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs n.  546
          del 1993, successivamente modificato  prima  dall'art.  43,
          comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e  poi  dall'art.  17  del
          d.lgs n. 387 del 1998). 
              01. - 02. - 03. - 04. - 05. (Omissis). 
              1. Le pubbliche amministrazioni, al fine  di  garantire
          pari opportunita' tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al
          lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
                a)   riservano    alle    donne,    salva    motivata
          impossibilita', almeno un terzo  dei  posti  di  componente
          delle commissioni di concorso, fermo restando il  principio
          di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e);  in  caso  di
          quoziente   frazionario   si   procede   all'arrotondamento
          all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia  pari  o
          superiore a 0,5 e all'unita'  inferiore  qualora  la  cifra
          decimale sia inferiore a 0,5; 
                (Omissis).".