Art. 13 Sessioni suppletive e straordinarie 1. I partecipanti, che non si presentano all'esame finale, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione di esami, vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 2. I partecipanti che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esame, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame medesimo, superato il quale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.