Art. 13 
 
 
                 Sessioni suppletive e straordinarie 
 
  1. I partecipanti, che non si presentano  all'esame  finale,  senza
giustificato motivo accertato dal  presidente  della  commissione  di
esami, vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 
  2. I partecipanti che,  per  malattia  o  per  altro  grave  motivo
accertato dal presidente della  commissione  di  esame,  non  abbiano
potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una
sessione straordinaria da effettuarsi entro il  termine  di  sessanta
giorni dalla  conclusione  dell'esame  medesimo,  superato  il  quale
vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.