Art. 3 
 
 
                         Programmi formativi 
 
  1. I programmi formativi dei corsi  sono  stabiliti  dal  Direttore
generale e dal Direttore dell'Istituto, ciascuno nel  proprio  ambito
di competenza, e sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento,
in coerenza con i profili professionali dei ruoli tecnici di  cui  al
d.m. 22 dicembre 2012, n. 268. 
  2. I  corsi  hanno  carattere  residenziale  e  si  svolgono  nelle
strutture dell'Amministrazione dedicate alla formazione. 
  3.  I  programmi  formativi  sono  volti  all'acquisizione  e  allo
sviluppo delle competenze individuate dagli articoli 4, 10, 16  e  25
del decreto legislativo 9 settembre 2010,  n.  162,  e  dal  d.m.  22
dicembre 2012, n. 268. 
  4. I programmi formativi privilegiano la conoscenza operativa degli
argomenti, nell'ambito  degli  aspetti  teorici  fondamentali,  e  la
consapevolezza delle  responsabilita'  connesse  all'esercizio  della
funzione. 
  5. I  programmi  formativi  possono  prevedere  l'applicazione  del
personale in  formazione  presso  le  strutture  dell'Amministrazione
penitenziaria nonche' presso le altre Amministrazioni dello Stato, le
Universita', gli organismi di ricerca pubblici e privati, italiani  e
stranieri, al fine di assicurare il perfezionamento delle  competenze
e l'uso dei sistemi tecnologici avanzati relativi alle attivita'  del
Laboratorio, come individuato dall'articolo 5 delle legge  30  giugno
2009, n. 85. 
  6. I programmi formativi  possono  svolgersi  anche  attraverso  la
stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture di
cui al comma 5, e possono prevedere per i partecipanti l'acquisizione
di  crediti  formativi  spendibili  in  percorsi   culturali   e   la
possibilita' di conseguire master di primo e secondo livello. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il D.M. 22 dicembre 2012, n. 268  (Regolamento  per  la
          determinazione dei profili dei ruoli tecnici del  Corpo  di
          polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo  9  settembre  2010,  n.  162),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2013, n. 108. 
              Si riporta il testo degli articoli 4, 10, 16 e  25  del
          citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162: 
                "Art. 4.   Mansioni  del  personale  appartenente  al
          ruolo degli operatori tecnici. 
                1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori
          tecnici svolge  mansioni  esecutive  di  natura  tecnica  e
          tecnico-manuale,   con   capacita'   di   utilizzazione   e
          conduzione di mezzi e strumenti e di  dati  nell'ambito  di
          procedure predeterminate. 
                2. Le prestazioni lavorative sono  caratterizzate  da
          margini valutativi nella esecuzione,  anche  con  eventuale
          esposizione a rischi specifici. 
                3.  Al  personale  delle  qualifiche  di   assistente
          tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite
          responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico  di
          personale sottordinato. 
                4. Gli appartenenti  alle  qualifiche  di  assistente
          tecnico  e  assistente  capo   tecnico   possono   altresi'
          svolgere, in  relazione  alla  professionalita'  posseduta,
          compiti di addestramento del personale." 
                "Art. 10.  Mansioni  del  personale  appartenente  al
          ruolo dei revisori tecnici. 
                1. Il personale appartenente al  ruolo  dei  revisori
          tecnici svolge mansioni  esecutive  richiedenti  conoscenza
          specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito,  con
          capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e
          di interpretazione di disegni, grafici e  dati  nell'ambito
          delle direttive di massima ricevute. 
                2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore
          tecnico di impiego,  attivita'  di  guida  e  controllo  di
          unita' operative sottordinate, con responsabilita'  per  il
          risultato conseguito.  Collabora  con  i  propri  superiori
          gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di   temporaneo
          impedimento o assenza. 
                3. Al personale  della  qualifica  di  revisore  capo
          tecnico, oltre a quanto gia'  specificato,  possono  essere
          attribuiti incarichi specialistici richiedenti  particolari
          conoscenze tecniche ed attitudini. 
                4. Al suddetto personale  possono  essere  attribuiti
          compiti di istruzione del personale sottordinato." 
                "Art. 16.  Funzioni  del  personale  appartenente  ai
          ruoli dei periti tecnici. 
                1. Il personale  appartenente  ai  ruoli  dei  periti
          tecnici  svolge  funzioni   che   richiedono   preparazione
          professionale specialistica nel settore tecnico al quale e'
          adibito. 
                2.  L'attivita'  e'  caratterizzata  da   particolare
          apporto  di  competenza  in  operazioni  su   apparati   ed
          attrezzature,  che  presuppongono  conoscenze  approfondite
          delle relative tecnologie. 
                3.  In  relazione  alla   professionalita'   e   alle
          attitudini possedute, gli appartenenti ai ruoli dei  periti
          tecnici possono essere preposti al coordinamento di  unita'
          operative, con le connesse responsabilita' per le direttive
          impartite ed i  risultati  conseguiti  e  possono  svolgere
          compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
          conto dei rapporti  di  gerarchia,  allo  stesso  personale
          possono  essere  attribuite  le  funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento di piu' unita' operative,  nell'ambito  delle
          direttive  superiori,   con   piena   responsabilita'   per
          l'attivita' svolta. 
                4. In caso di assenza o impedimento il personale  dei
          ruoli dei  periti  tecnici  puo'  sostituire  il  superiore
          gerarchico. 
                5. Il personale appartenente alla qualifica di perito
          superiore svolge, oltre  ai  compiti  di  cui  al  presente
          articolo,   funzioni   che   richiedono   una   qualificata
          preparazione professionale nel settore tecnico al quale  e'
          adibito, con conoscenze di elevato valore  specialistico  e
          collabora con i superiori gerarchici in studi,  esperimenti
          e  altre  attivita'  richiedenti  qualificata  preparazione
          professionale,  sostituendoli  in   caso   di   assenza   o
          impedimento." 
              "Art. 25. Funzioni del personale appartenente ai  ruoli
          dei direttori tecnici. 
                1. Il personale appartenente ai ruoli  dei  direttori
          tecnici   svolge   attivita'    richiedente    preparazione
          professionale di  livello  universitario,  con  conseguente
          apporto di competenza specialistica in studi,  ricerche  ed
          elaborazione di piani e programmi tecnologici. 
                2. L'attivita'  comporta  preposizione  a  servizi  e
          laboratori,  scientifici  o  didattici,  con  facolta'   di
          decisione sull'uso di sistemi  e  procedimenti  tecnologici
          nell'ambito  del  settore  di  competenza,  e  facolta'  di
          proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 
                3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  assume   la
          responsabilita'  derivante  dall'attivita'   delle   unita'
          organiche sottordinate e  dal  lavoro  direttamente  svolto
          dallo stesso. 
                4. Il personale appartenente ai ruoli  dei  direttori
          tecnici  svolge,  altresi',  compiti  di   istruzione   del
          personale del Corpo di polizia penitenziaria, in  relazione
          alla professionalita' posseduta.". 
              Per l'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85,  si
          veda nelle note all'articolo 1.