Art. 3 Programmi formativi 1. I programmi formativi dei corsi sono stabiliti dal Direttore generale e dal Direttore dell'Istituto, ciascuno nel proprio ambito di competenza, e sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, in coerenza con i profili professionali dei ruoli tecnici di cui al d.m. 22 dicembre 2012, n. 268. 2. I corsi hanno carattere residenziale e si svolgono nelle strutture dell'Amministrazione dedicate alla formazione. 3. I programmi formativi sono volti all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze individuate dagli articoli 4, 10, 16 e 25 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e dal d.m. 22 dicembre 2012, n. 268. 4. I programmi formativi privilegiano la conoscenza operativa degli argomenti, nell'ambito degli aspetti teorici fondamentali, e la consapevolezza delle responsabilita' connesse all'esercizio della funzione. 5. I programmi formativi possono prevedere l'applicazione del personale in formazione presso le strutture dell'Amministrazione penitenziaria nonche' presso le altre Amministrazioni dello Stato, le Universita', gli organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di assicurare il perfezionamento delle competenze e l'uso dei sistemi tecnologici avanzati relativi alle attivita' del Laboratorio, come individuato dall'articolo 5 delle legge 30 giugno 2009, n. 85. 6. I programmi formativi possono svolgersi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture di cui al comma 5, e possono prevedere per i partecipanti l'acquisizione di crediti formativi spendibili in percorsi culturali e la possibilita' di conseguire master di primo e secondo livello.
Note all'art. 3: Il D.M. 22 dicembre 2012, n. 268 (Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2013, n. 108. Si riporta il testo degli articoli 4, 10, 16 e 25 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162: "Art. 4. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici. 1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale." "Art. 10. Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici. 1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica di revisore capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. 4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato." "Art. 16. Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei periti tecnici. 1. Il personale appartenente ai ruoli dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito. 2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. 3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti ai ruoli dei periti tecnici possono essere preposti al coordinamento di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 4. In caso di assenza o impedimento il personale dei ruoli dei periti tecnici puo' sostituire il superiore gerarchico. 5. Il personale appartenente alla qualifica di perito superiore svolge, oltre ai compiti di cui al presente articolo, funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli in caso di assenza o impedimento." "Art. 25. Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici. 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 2. L'attivita' comporta preposizione a servizi e laboratori, scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto dallo stesso. 4. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalita' posseduta.". Per l'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'articolo 1.