Art. 7 Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo 1. Gli allievi vice periti tecnici frequentano un corso della durata non inferiore a sei mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, puo' suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche. 4. Al termine del corso gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, svolgono una prova teorico-pratica finalizzata al conseguimento del giudizio di idoneita'. Gli allievi che abbiano superato la prova teorico-pratica ed ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria all'esito dell'esame finale. 5. Gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato l'esame finale e siano riconosciuti idonei alla funzione del ruolo, conseguono la nomina a vice perito nell'ordine della graduatoria finale del corso.
Note all'art. 7: Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162: "Art. 18. Concorso pubblico per la nomina a vice perito. 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. 2. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 3. - 4. - 5. 6. - 7. - 8. - 9.- 10. - 11. (Omissis).".