Art. 7 
 
 
    Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo 
 
  1. Gli allievi vice  periti  tecnici  frequentano  un  corso  della
durata non inferiore a sei mesi. 
  2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 
  3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto,  istituisce  il
corso e, se necessario in relazione al ruolo  di  appartenenza,  puo'
suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche. 
  4. Al termine del corso gli allievi  vice  periti  tecnici  di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9  settembre  2010,
n.  162,  svolgono   una   prova   teorico-pratica   finalizzata   al
conseguimento del giudizio di  idoneita'.  Gli  allievi  che  abbiano
superato  la  prova  teorico-pratica  ed  ottenuto  il  giudizio   di
idoneita' sono nominati vice periti  in  prova  secondo  l'ordine  di
graduatoria all'esito dell'esame finale. 
  5. Gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 2,
del decreto  legislativo  9  settembre  2010,  n.  162,  che  abbiano
superato l'esame finale e siano riconosciuti idonei alla funzione del
ruolo,  conseguono  la  nomina  a  vice  perito   nell'ordine   della
graduatoria finale del corso. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'articolo  18
          del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162: 
                "Art. 18. Concorso pubblico  per  la  nomina  a  vice
          perito. 
                1.  Al  concorso  pubblico  di  cui  all'articolo  17
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          requisiti  generali  per  la  partecipazione  ai   pubblici
          concorsi e  di  specifico  titolo  di  studio  d'istruzione
          secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
          il conseguimento del diploma  universitario,  nonche',  ove
          sia previsto  dalla  legge,  del  diploma  o  attestato  di
          abilitazione, tutti attinenti all'esercizio  dell'attivita'
          inerente al profilo professionale per il quale si concorre. 
                2. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con
          riserva di un quinto dei posti  disponibili  e  purche'  in
          possesso   dei   prescritti   requisiti,    il    personale
          appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con  almeno
          tre anni di anzianita' alla data del bando  che  indice  il
          concorso, il  quale  non  abbia  riportato,  nei  tre  anni
          precedenti, una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
          della deplorazione. I  posti  riservati  non  coperti  sono
          conferiti secondo la graduatoria del concorso. 
                3. - 4.  -  5.  6.  -  7.  -  8.  -  9.-  10.  -  11.
          (Omissis).".