(Accordo-art. 1)
          ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
               ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA 
                   IN MATERIA DI VACANZE - LAVORO 
 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Corea (di seguito definite "le Parti"), 
  Nello spirito di intensificare le relazioni di collaborazione tra i
due Paesi e in conformita' con la  normativa  nazionale  vigente  nei
rispettivi Paesi nonche', nel caso della  Repubblica  Italiana,  alla
legislazione comunitaria, 
  Desiderosi di offrire maggiori opportunita'  ai  propri  cittadini,
particolarmente ai giovani, di apprezzare la cultura ed  il  generale
stile di vita  dell'altro  Paese  al  fine  di  promuovere  la  mutua
comprensione tra i due Paesi, 
  Desiderosi di fornire assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi,
particolarmente i giovani  della  Repubblica  Italiana  che  vogliano
recarsi in Corea ed i giovani della Repubblica di Corea che  vogliano
recarsi in Italia, principalmente per  motivi  di  vacanza  di  lungo
periodo con la possibilita' di un impiego occasionale che consenta di
completare i mezzi finanziari di cui dispongono, 
 
  Hanno concordato quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
              Per il Governo della Repubblica Italiana 
 
  1. Il Governo della Repubblica Italiana, attraverso la propria rete
diplomatico-consolare in Corea rilascera', a richiesta  di  cittadini
coreani, visti multipli per vacanze lavoro validi dodici (12) mesi, a
coloro che soddisfino le seguenti condizioni: 
a) non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro; 
b) siano cittadini coreani residenti in Corea; 
c) abbiano  come  obiettivo  prioritario  quello  di  trascorrere  un
   periodo di vacanza nella Repubblica Italiana, durante il quale  un
   lavoro rappresenterebbe un aspetto  marginale  e  non  la  ragione
   principale del soggiorno; 
d) abbiano, al momento della richiesta del  visto,  un'eta'  compresa
   tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti; 
e) Non abbiano familiari al seguito; 
f) siano in possesso di un passaporto coreano che abbia una validita'
   non inferiore ai diciotto (18) mesi; 
g) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e  ritorno,  o
   di fondi sufficienti per acquistarlo; 
h) siano in  possesso  di  fondi  sufficienti,  in  conformita'  alla
   normativa nazionale italiana vigente, per  mantenersi  durante  il
   periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana; 
i) siano in possesso di  una  assicurazione  medica  e  di  copertura
   globale delle spese ospedaliere, valida per tutta  la  durata  del
   loro soggiorno nella Repubblica Italiana; 
j) dimostrino di non avere condanne penali a carico. 
  2.  Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  potra'  rilasciare  a
cittadini coreani, ogni anno, fino a cinquecento (500) visti del tipo
"visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente.
Variazioni  sul  numero  di  visti  vacanze  lavoro   da   rilasciare
annualmente non saranno considerati emendamenti formali  al  presente
Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici. 
  3. Il Governo della Repubblica Italiana  permettera'  ai  cittadini
coreani che  siano  in  possesso  di  un  visto  per  vacanze  lavoro
l'ingresso nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente
i dodici (12) mesi  dall'inizio  del  loro  ingresso  sul  territorio
italiano. 
  4. I cittadini coreani in possesso di un visto di ingresso  vacanze
lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed  entro  i  termini  di
legge (8 giorni), richiedere il permesso di soggiorno sulla base  del
visto  di  ingresso  rilasciato  dalla   rete   Diplomatico-consolare
italiana nella Repubblica di Corea.  Il  permesso  di  soggiorno  per
vacanze lavoro rilasciato sulla base del visto  di  ingresso  vacanze
lavoro consentira' agli stessi di  svolgere  un'attivita'  lavorativa
quale impiego occasionale della loro vacanza per completare  i  mezzi
finanziari di cui dispongono. Il permesso di  soggiorno  per  vacanze
lavoro  non  e'  estensibile  ne'  convertibile  in  un  permesso  di
soggiorno di altro tipo. Il possesso  di  un  permesso  di  soggiorno
conforme ad un visto vacanze lavoro non da' titolo ad ottenere  visti
per ricongiungimento familiare o per motivi familiari. 
  5.  Le  competenti   Autorita'   della   Repubblica   Italiana   si
adopereranno affinche' i  permessi  necessari  siano  rilasciati  nel
minor  tempo  possibile,  in  conformita'  alla  normativa  nazionale
vigente in materia. 
  6. I cittadini coreani che hanno fatto ingresso in Italia muniti di
visto vacanze lavoro possono svolgere  attivita'  lavorativa  per  un
periodo complessivo non superiore ai  sei  (6)  mesi  con  lo  stesso
datore di lavoro. Secondo la legge dello Stato italiano, il datore di
lavoro dovra' comunicare l'assunzione del cittadino coreano  mediante
le  modalita'  di  trasmissione  della   comunicazione   obbligatoria
previste dalla  legislazione  nazionale.  Ai  cittadini  coreani  che
svolgono un'attivita' lavorativa in Italia nel  quadro  del  presente
accordo, si applichera' la legislazione italiana in materia di lavoro
e di previdenza sociale. 
  7. Il Governo della Repubblica Italiana  richiedera'  ai  cittadini
coreani che siano entrati nella Repubblica Italiana  nel  quadro  del
presente Accordo  vacanze  lavoro  il  rispetto  delle  leggi  e  dei
regolamenti del Paese e richiedera' di non assumere impegni di lavoro
contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti  per
vacanze lavoro non e'  consentito,  durante  il  loro  soggiorno,  di
assumere lavori a tempo indeterminato.