ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI VACANZE - LAVORO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea (di seguito definite "le Parti"), Nello spirito di intensificare le relazioni di collaborazione tra i due Paesi e in conformita' con la normativa nazionale vigente nei rispettivi Paesi nonche', nel caso della Repubblica Italiana, alla legislazione comunitaria, Desiderosi di offrire maggiori opportunita' ai propri cittadini, particolarmente ai giovani, di apprezzare la cultura ed il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi, Desiderosi di fornire assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi, particolarmente i giovani della Repubblica Italiana che vogliano recarsi in Corea ed i giovani della Repubblica di Corea che vogliano recarsi in Italia, principalmente per motivi di vacanza di lungo periodo con la possibilita' di un impiego occasionale che consenta di completare i mezzi finanziari di cui dispongono, Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Per il Governo della Repubblica Italiana 1. Il Governo della Repubblica Italiana, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Corea rilascera', a richiesta di cittadini coreani, visti multipli per vacanze lavoro validi dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino le seguenti condizioni: a) non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro; b) siano cittadini coreani residenti in Corea; c) abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza nella Repubblica Italiana, durante il quale un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno; d) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti; e) Non abbiano familiari al seguito; f) siano in possesso di un passaporto coreano che abbia una validita' non inferiore ai diciotto (18) mesi; g) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo; h) siano in possesso di fondi sufficienti, in conformita' alla normativa nazionale italiana vigente, per mantenersi durante il periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana; i) siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere, valida per tutta la durata del loro soggiorno nella Repubblica Italiana; j) dimostrino di non avere condanne penali a carico. 2. Il Governo della Repubblica Italiana potra' rilasciare a cittadini coreani, ogni anno, fino a cinquecento (500) visti del tipo "visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerati emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici. 3. Il Governo della Repubblica Italiana permettera' ai cittadini coreani che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro l'ingresso nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dall'inizio del loro ingresso sul territorio italiano. 4. I cittadini coreani in possesso di un visto di ingresso vacanze lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed entro i termini di legge (8 giorni), richiedere il permesso di soggiorno sulla base del visto di ingresso rilasciato dalla rete Diplomatico-consolare italiana nella Repubblica di Corea. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro rilasciato sulla base del visto di ingresso vacanze lavoro consentira' agli stessi di svolgere un'attivita' lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non e' estensibile ne' convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo. Il possesso di un permesso di soggiorno conforme ad un visto vacanze lavoro non da' titolo ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o per motivi familiari. 5. Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana si adopereranno affinche' i permessi necessari siano rilasciati nel minor tempo possibile, in conformita' alla normativa nazionale vigente in materia. 6. I cittadini coreani che hanno fatto ingresso in Italia muniti di visto vacanze lavoro possono svolgere attivita' lavorativa per un periodo complessivo non superiore ai sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Secondo la legge dello Stato italiano, il datore di lavoro dovra' comunicare l'assunzione del cittadino coreano mediante le modalita' di trasmissione della comunicazione obbligatoria previste dalla legislazione nazionale. Ai cittadini coreani che svolgono un'attivita' lavorativa in Italia nel quadro del presente accordo, si applichera' la legislazione italiana in materia di lavoro e di previdenza sociale. 7. Il Governo della Repubblica Italiana richiedera' ai cittadini coreani che siano entrati nella Repubblica Italiana nel quadro del presente Accordo vacanze lavoro il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiedera' di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non e' consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.