(Accordo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
              Per il Governo della Repubblica di Corea 
 
  1. Il Governo della Repubblica di Corea, attraverso la propria rete
diplomatico-consolare in Italia rilascera', a richiesta di  cittadini
italiani, visti multipli per vacanze lavoro validi per un periodo  di
dodici  (12)  mesi,  a  coloro  che  soddisfino  tutte  le   seguenti
condizioni: 
a. non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro; 
b. siano cittadini italiani residenti in Italia; 
c. abbiano  come  obiettivo  prioritario  quello  di  trascorrere  un
   periodo di vacanza in Corea, e  che  in  tale  periodo  un  lavoro
   rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione  principale
   del soggiorno; 
d. abbiano, al momento della richiesta del  visto,  un'eta'  compresa
   tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti; 
e. non abbiano familiari al seguito; 
f. siano in possesso di  un  passaporto  italiano  di  validita'  non
   inferiore ai diciotto (18) mesi; 
g. siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e  ritorno,  o
   di fondi sufficienti per acquistarlo; 
h. siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi  durante  il
   periodo di soggiorno in Corea, secondo  un  ammontare  determinato
   dalle autorita' competenti; 
i. siano in possesso di  una  assicurazione  medica  e  di  copertura
   globale delle spese ospedaliere valida per  tutta  la  durata  del
   loro soggiorno in Corea; 
j. dimostrino di non avere condanne penali a carico. 
  2. Il  Governo  della  Repubblica  di  Corea  potra'  rilasciare  a
cittadini italiani, ogni anno, fino  ad  un  massimo  di  cinquecento
(500) visti del tipo "visti per  vacanze  lavoro",  salvo  non  venga
determinato diversamente. Variazioni  sul  numero  di  visti  vacanze
lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerate  emendamenti
formali al presente Accordo e saranno  confermate  tramite  i  canali
diplomatici. 
  3. Il Governo della Repubblica di Corea  permettera'  ai  cittadini
italiani che siano in possesso di un visto per vacanze l'ingresso  ed
il soggiorno  nel  proprio  territorio  per  un  periodo  totale  non
eccedente i dodici (12) mesi dal loro  ingresso  e  consentira'  agli
stessi di svolgere un'attivita' lavorativa quale impiego  occasionale
della  loro  vacanza  per  completare  i  mezzi  finanziari  di   cui
dispongono. Il permesso  di  soggiorno  per  vacanze  lavoro  non  e'
estensibile ne' convertibile in un permesso  di  soggiorno  di  altro
tipo di permesso di soggiorno. 
  4. I cittadini italiani che hanno fatto ingresso  nella  Repubblica
di Corea con un visto vacanze lavoro  possono  svolgere  un'attivita'
lavorativa per un periodo non superiore a sei (6) mesi con lo  stesso
datore di lavoro. Ai cittadini  italiani  che  svolgono  un'attivita'
lavorativa in Corea nel quadro del presente accordo si applichera' la
legislazione coreana in materia di lavoro e di previdenza sociale. 
  5. Il Governo della Repubblica di Corea  richiedera'  ai  cittadini
della Repubblica Italiana che siano entrati in Corea nel  quadro  del
presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del  Paese
e richiedera' di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito
delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non  e'
consentito, durante il loro soggiorno, di  assumere  lavori  a  tempo
indeterminato.