ARTICOLO 2 Per il Governo della Repubblica di Corea 1. Il Governo della Repubblica di Corea, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Italia rilascera', a richiesta di cittadini italiani, visti multipli per vacanze lavoro validi per un periodo di dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni: a. non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro; b. siano cittadini italiani residenti in Italia; c. abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza in Corea, e che in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno; d. abbiano, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti; e. non abbiano familiari al seguito; f. siano in possesso di un passaporto italiano di validita' non inferiore ai diciotto (18) mesi; g. siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo; h. siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno in Corea, secondo un ammontare determinato dalle autorita' competenti; i. siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno in Corea; j. dimostrino di non avere condanne penali a carico. 2. Il Governo della Repubblica di Corea potra' rilasciare a cittadini italiani, ogni anno, fino ad un massimo di cinquecento (500) visti del tipo "visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerate emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici. 3. Il Governo della Repubblica di Corea permettera' ai cittadini italiani che siano in possesso di un visto per vacanze l'ingresso ed il soggiorno nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dal loro ingresso e consentira' agli stessi di svolgere un'attivita' lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non e' estensibile ne' convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo di permesso di soggiorno. 4. I cittadini italiani che hanno fatto ingresso nella Repubblica di Corea con un visto vacanze lavoro possono svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo non superiore a sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Ai cittadini italiani che svolgono un'attivita' lavorativa in Corea nel quadro del presente accordo si applichera' la legislazione coreana in materia di lavoro e di previdenza sociale. 5. Il Governo della Repubblica di Corea richiedera' ai cittadini della Repubblica Italiana che siano entrati in Corea nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiedera' di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non e' consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.