(Accordo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
                      Sospensione dell'Accordo 
 
  Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in  tutto  o
in  parte,  la  validita'  dell'Accordo  per  ragioni   di   pubblica
sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione,
e la data da cui essa operera',  sara'  notificata  alla  controparte
attraverso i canali diplomatici.