ARTICOLO 4 Sospensione dell'Accordo Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la validita' dell'Accordo per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa operera', sara' notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.