(Accordo-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
                              Denuncia 
 
  Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a che una  delle  Parti
contraenti non lo denunci. Ciascuna Parte contraente puo'  denunciare
il  presente  Accordo,  previa  notifica  scritta  tramite  i  canali
diplomatici alla controparte con almeno sei (6) mesi di anticipo. 
 
  IN  FEDE  DI  CIO',  il  presente   Accordo   viene   firmato   dai
sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi. 
 
  Fatto a ...... il ...... in due  originali  ciascuno  in  italiano,
coreano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di
discordanza nell'interpretazione o  nell'applicazione,  prevarra'  il
testo in lingua inglese. 
 
 
      Per il Governo                              Per il Governo      
della Repubblica Italiana                   della Repubblica di Corea 
         (Firme)                                      (Firme)         
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico