Art. 15 
 
 
    Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo 
 
  1. E' istituito il Comitato interministeriale per  la  cooperazione
allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la  programmazione
ed il coordinamento di tutte  le  attivita'  di  cui  all'articolo  4
nonche' la coerenza  delle  politiche  nazionali  con  i  fini  della
cooperazione allo sviluppo. 
  2. Il CICS e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei  ministri
ed e' composto dal Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, che ne e' vice presidente, dal  vice  ministro  della
cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale puo' delegare le proprie  funzioni,
e dai Ministri dell'interno,  della  difesa,  dell'economia  e  delle
finanze,  dello  sviluppo   economico,   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  3. Sulla base delle finalita' e degli indirizzi della  politica  di
cooperazione  allo  sviluppo  indicati  nel  documento  triennale  di
programmazione e  di  indirizzo  di  cui  all'articolo  12,  il  CICS
verifica la coerenza e il coordinamento delle attivita' di CPS. 
  4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di
legge di stabilita', rappresenta le esigenze  finanziarie  necessarie
per l'attuazione delle politiche  di  cooperazione  allo  sviluppo  e
propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun  Ministero  ai
sensi  del  comma  1  dell'articolo  14,  sulla  base  del  documento
triennale di programmazione e di indirizzo di  cui  all'articolo  12,
dell'esito dei negoziati internazionali in materia di  partecipazione
alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse
gia' stanziate a tale fine. 
  5. Qualora  siano  trattate  questioni  di  loro  competenza,  sono
invitati a partecipare alle riunioni  del  CICS  altri  Ministri,  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti  delle
associazioni rappresentative degli enti  locali.  Alle  riunioni  del
CICS partecipano senza diritto di voto anche  il  direttore  generale
per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di  cui
all'articolo 17. 
  6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al  CICS
ai sottosegretari competenti per materia. 
  7. Il CICS adotta un  regolamento  interno  che  ne  disciplina  il
funzionamento. La partecipazione alle riunioni non puo' in ogni  caso
dare  luogo  alla  corresponsione  di   compensi,   rimborsi   spese,
emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. 
  8.  Le  deliberazioni  del  CICS  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  9.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico  alle
attivita'  del  CICS,  attraverso  la  Direzione  generale   per   la
cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20. 
  10.  All'attuazione  del  presente  articolo   le   amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.