Art. 28 Personale impiegato all'estero nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti 1. Nell'ambito delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita' personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio compito ed in nessun caso puo' essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare. 2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso, l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale e' parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. 4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della societa' civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che puo' riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonche' da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalita' e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione. 5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio e' computato per l'elevazione del limite massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita' professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate. 6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, e' data la possibilita' di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore. 7. Le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicita' della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. E' escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale. 9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 10. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attivita' di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. 11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 28: - Il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64) e' il seguente: L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. 2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile." - Il testo dell'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' il seguente: "Art. 60. (Casi di incompatibilita'). - L'impiegato non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.". - Il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI." - Il testo dell'art. 23-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: "5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attivita' in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'. 6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5." - Il testo dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e' il seguente: "1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalita' di cui all'articolo 1; d) svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno tre anni." - Il testo dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e' il seguente: "1. Il servizio civile puo' essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonche' in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalita' ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero."