Art. 14 Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni 1. Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalita' telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio. 2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali e' registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo. Il protocollo e' unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed e' tenuto in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 14: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.