Art. 16 Procedure d'iscrizione semplificate 1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono: a) aziende speciali, consorzi di comuni e societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni; b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102. 2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita', il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico; b) foglio notizie debitamente compilato; c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione. 3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera b), attestano con la comunicazione: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dalle quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione. 4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c), attestano, con riferimento alle specifiche attivita' esercitate, quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. 5. Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' da parte degli enti e delle imprese iscritte ai sensi del presente articolo e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l'iscrizione. 6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime. 7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 16: - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, S.O. - Il testo dell'art. 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990: «Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.».