Art. 24 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1.  Le  domande  d'iscrizione,  variazione  o  cancellazione   sono
assoggettate all'assolvimento  di  un  diritto  di  segreteria.  Tale
diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce  al  registro
delle imprese. 
  2.  Successivamente  all'assegnazione   del   numero   d'iscrizione
all'Albo  le  imprese  e  gli  enti  iscritti  possono  accedere   ai
provvedimenti emessi dalla sezione  competente,  sia  telematicamente
sia presso qualsiasi camera di  commercio  e  possono  richiedere  il
rilascio  di  certificati  d'iscrizione,  visure  o   elenchi.   Tali
documenti sono soggetti al pagamento degli importi  previsti  per  il
rilascio della certificazione del registro delle imprese delle camere
di commercio. 
  3. Le imprese  e  gli  enti  iscritti  all'Albo  sono  tenuti  alla
corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i  seguenti
ammontari: 
    a) imprese ed  enti  che  effettuano  attivita'  di  gestione  di
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) d), e), f), g)  ed
h): 
      classe a), euro 1.800; 
      classe b), euro 1.300; 
      classe c), euro 1.000; 
      classe d), euro 750; 
      classe e), euro 350; 
      classe f), euro 150; 
    b) imprese ed enti  che  effettuano  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l): 
      classe a), euro 3.100; 
      classe b), euro 2.050; 
      classe c), euro 1.300; 
      classe d), euro 650; 
      classe e), euro 300; 
    c) imprese ed enti  che  effettuano  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), euro 50. 
  4. Il versamento del diritto  annuale  d'iscrizione  e'  effettuato
entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto  corrente
postale, bonifico bancario o modalita' telematica. In sede  di  prima
iscrizione o  di  variazione  di  classe  il  pagamento  del  diritto
corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre  relativamente  ai  mesi
ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe. 
  5. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale  e  della
relativa segreteria, delle Sezioni speciali del  Comitato  nazionale,
delle Sezioni regionali e provinciali  si  provvede,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le  somme  derivanti  dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione. 
  6. Al fine  di  garantire  l'effettiva  copertura  delle  spese  di
funzionamento   dell'Albo,   i   diritti   d'iscrizione,    correlati
all'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo,  sono
rideterminati  ogniqualvolta  si  renda  necessario  in   base   alle
procedure che sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e de mare, di  concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e  dei  trasporti  su
proposta  del  Comitato  nazionale.  Ai  medesimi  fini  si   procede
all'aggiornamento  dei  diritti  di  segreteria   simultaneamente   e
conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese. 
  7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20,  comma  1,  lettera
f), l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini  previsti
comporta la sospensione  d'ufficio  dall'Albo,  che  permane  fino  a
quando non venga  data  prova  alla  Sezione  dell'effettuazione  del
pagamento.