Art. 26 Disposizioni transitorie e finali 1. Le iscrizioni relative alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le garanzie finanziarie gia' prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza. 2. Le iscrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse. 3. Restano, altresi', valide ed efficaci le domande di iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni. 6. Nell'attesa delle norme che disciplinino il trasporto via mare dei rifiuti di cui all'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trasporto dei rifiuti all'interno del territorio della laguna di Venezia avviene secondo le modalita' disciplinate dal Comitato nazionale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 7. In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restano in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2004, n. 87, recante modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2005, n. 217, recante modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti. 8. Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, e' abrogato con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 giugno 2014 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3296
Note all'art. 26: - Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 265, comma 2, e 214, comma 11, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 265 (Disposizioni transitorie). - (Omissis). 2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dall' art. 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.». «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - (Omissis). 11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.».