Art. 2 
 
 
                              Allegati 
 
  1. All'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
sono effettuate le seguenti modifiche: 
    a) nel paragrafo 1 dell'allegato n. 1 le parole: «ad un  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «a distinti periodi», le parole: «che
coincide» sono sostituite dalle seguenti: «coincidenti»,  la  parola:
«annuali» e' soppressa e le parole: «per l'esercizio di  riferimento»
sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun esercizio »; 
    b) nel paragrafo 2 dell'allegato n. 1, dopo le  parole:  «durante
la gestione»,  sono  inserite  le  seguenti:  «Le  entrate  in  conto
capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di  spese  di
investimento.»,  e  dopo  le  parole:  «salvo  diversa   disposizione
normativa» sono inserite le seguenti: «di  disciplina  delle  entrate
vincolate»; 
    c) nel paragrafo 15 dell'allegato n. 1, le parole:  «il  pareggio
finanziario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «l'equilibrio   di
bilancio», le  parole:  «Il  pareggio  finanziario  nel  bilancio  di
previsione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «L'equilibrio   di
bilancio» e la parola: «rispettato»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«rispettati»; 
    d) il paragrafo 16 dell'allegato n. 1 e' sostituito dal seguente: 
      «16. Principio della competenza finanziaria 
  Il principio della competenza finanziaria costituisce  il  criterio
di  imputazione   agli   esercizi   finanziari   delle   obbligazioni
giuridicamente  perfezionate  attive  e   passive   (accertamenti   e
impegni). 
  Il  principio  e'  applicato  solo  a  quei  documenti  di   natura
finanziaria che compongono il sistema di bilancio  di  ogni  pubblica
amministrazione che adotta la contabilita' finanziaria,  e  attua  il
contenuto  autorizzatorio  degli   stanziamenti   del   bilancio   di
previsione. 
  Le  previsioni  del  bilancio  di  previsione   finanziario   hanno
carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il  bilancio
si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai  pagamenti,  fatta
eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e  per  i
rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria  fa
riferimento  anche  alle  entrate,  di  competenza  e  di  cassa  per
accensione di prestiti. 
  Gli  stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  sono   aggiornati
annualmente in occasione della sua approvazione. 
  Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive,
che  danno  luogo  a  entrate  e  spese  per  l'ente,  devono  essere
registrate  nelle  scritture  contabili  quando   l'obbligazione   e'
perfezionata, con imputazione  all'esercizio  in  cui  l'obbligazione
viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva  la  piena  copertura
finanziaria  degli  impegni  di  spesa   giuridicamente   assunti   a
prescindere  dall'esercizio  finanziario  in  cui  gli  stessi   sono
imputati. 
  L'accertamento costituisce la fase dell'entrata  con  la  quale  si
perfeziona un diritto di  credito  relativo  ad  una  riscossione  da
realizzare e si imputa contabilmente  all'esercizio  finanziario  nel
quale il diritto di credito viene a scadenza. 
  L'accertamento  presuppone  idonea  documentazione,  attraverso  la
quale sono verificati e attestati dal soggetto  cui  e'  affidata  la
gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: 
    (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; 
    (b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
    (c) l'individuazione del soggetto debitore; 
    (d) l'ammontare del credito; 
    (e) la relativa scadenza. 
  Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario
le entrate per le  quali  non  sia  venuto  a  scadere  nello  stesso
esercizio   finanziario   il   diritto   di   credito.   E'   esclusa
categoricamente la possibilita' di accertamento  attuale  di  entrate
future, in quanto cio' darebbe luogo ad un'anticipazione di  impieghi
(ed ai  relativi  oneri)  in  attesa  dell'effettivo  maturare  della
scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza
di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario. 
  L'impegno costituisce la  fase  della  spesa  con  la  quale  viene
registrata nelle scritture contabili  la  spesa  conseguente  ad  una
obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad  un  pagamento
da effettuare,  con  imputazione  all'esercizio  finanziario  in  cui
l'obbligazione passiva viene a scadenza. 
  Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 
    (a) la ragione del debito; 
    (b) la determinazione della somma da pagare; 
    (c) il soggetto creditore; 
    (d) la specificazione del vincolo costituito  sullo  stanziamento
di bilancio 
    (e) la relativa scadenza. 
  Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario
le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio
finanziario la relativa obbligazione giuridica. 
  In ogni caso, per l'attivita' di investimento che comporta  impegni
di spesa che vengono a scadenza in  piu'  esercizi  finanziari,  deve
essere dato specificamente atto,al momento dell'attivazione del primo
impegno,  di  aver   predisposto   la   copertura   finanziaria   per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento,  anche  se
la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale  del
piano  delle  opere  pubbliche  di  cui  all'art.  128  del   decreto
legislativo n. 163 del 2006. 
  La copertura finanziaria delle spese di investimento e'  costituita
da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione  o
la cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita'  dell'ente  o  di
altra  pubblica   amministrazione,   dall'utilizzo   dell'avanzo   di
amministrazione  o,  fino  all'esercizio  2015,  di  una   legge   di
autorizzazione all'indebitamento. 
  Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia  degli  equilibri
di bilancio e anche di  provvedimento  di  assestamento  generale  di
bilancio, e' necessario dare atto del  rispetto  degli  equilibri  di
bilancio per la gestione di competenza e la gestione  di  cassa,  per
ciascuna delle annualita' contemplate dal bilancio. 
  La necessita' di  garantire  e  verificare  l'equivalenza  tra  gli
accertamenti e gli impegni  riguardanti  le  partite  di  giro  o  le
operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate  cui
deve  conseguire,  automaticamente,  comporta  che,  in   deroga   al
principio  generale,  le  obbligazioni  giuridicamente   perfezionate
attive e passive, che danno luogo a entrate e  spese  riguardanti  le
partite di giro e  le  operazioni  per  conto  terzi,  devono  essere
registrate  e  imputate  all'esercizio  in  cui   l'obbligazione   e'
perfezionata. 
  Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso  esercizio  in
cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. 
  Gli  incassi  ed  i  pagamenti  risultanti  dai   mandati   versati
all'entrata  del  bilancio  dell'amministrazione  pubblica  stessa  a
seguito di regolazioni contabili (che non danno  luogo  ad  effettivi
incassi  e  pagamenti)  sono   imputati   all'esercizio   cui   fanno
riferimento i titoli di entrata e di spesa. 
  e' prevista la coesistenza di  documenti  contabili  finanziari  ed
economici, in quanto una rappresentazione  veritiera  della  gestione
non puo' prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.» 
  2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  dopo  l'allegato
3, sono aggiunti i seguenti: 
    a) Allegato n. 4 "Principi contabili applicati", articolato in n.
4/1 "Principio contabile applicato della programmazione di bilancio",
in  n.  4/2  "Principio  contabile   applicato   della   contabilita'
finanziaria",  in  n.  4/3  "Principio  contabile   applicato   della
contabilita' economico patrimoniale" e in  4/4  "Principio  contabile
applicato del bilancio consolidato", che costituisce l'allegato A  al
presente decreto; 
    b) Allegato  n.  5  "Allegati  alla  delibera  di  riaccertamento
straordinario dei residui", articolato in n. 5/1 "Determinazione  del
fondo   pluriennale   vincolato   a   seguito   del    riaccertamento
straordinario dei residui" e in n. 5/2  "Prospetto  dimostrativo  del
risultato   di   amministrazione   alla   data   del   riaccertamento
straordinario dei residui", che costituisce l'allegato B al  presente
decreto: 
    c) Allegato n. 6 "Piano dei conti integrato",  articolato  in  n.
6/1 "Piano  dei  conti  finanziario",  in  n.  6/2  Piano  dei  conti
economico, in n. 6/3 "Piano dei conti patrimoniale", che  costituisce
l'allegato C al presente decreto; 
    d) Allegato n. 7  "Codifica  della  transazione  elementare"  che
costituisce l'allegato D al presente decreto; 
    e) Allegato n. 8  "Allegati  delle  variazioni  del  bilancio  di
previsione per il tesoriere", articolato in n. 8/1 "Allegato delibera
di  variazione  del  bilancio  riportante  i  dati  d'interesse   del
Tesoriere" e in n. 8/2 "Allegato delibera  di  variazione  del  fondo
pluriennale vincolato", che  costituisce  l'allegato  E  al  presente
decreto; 
    f)  Allegato  n.  9  "Schema  del  Bilancio  di  previsione"  che
costituisce l'allegato F al presente decreto; 
    g) Allegato n. 10 "Schema  del  Rendiconto  della  gestione"  che
costituisce l'allegato. G al presente decreto; 
    h)  Allegato  n.  11  "Schema  di   Bilancio   consolidato"   che
costituisce l'allegato H al presente decreto; 
    i)  Allegato  n.   12   "Allegati   al   Documento   tecnico   di
accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di  gestione  per
gli enti locali" che costituisce l'allegato I al presente decreto; 
    l) Allegato n. 13 "Elenco delle entrate per titoli,  tipologie  e
categorie" che costituisce l'allegato L al presente decreto; 
    m) Allegato n. 14 "Elenco delle spese  per  missioni,  programmi,
titoli e macroaggregati" che costituisce  l'allegato  M  al  presente
decreto; 
    n) Allegato n. 15 "Tassonomia enti non sanitari  in  contabilita'
civilistica" che costituisce l'allegato N al presente decreto; 
    o) Allegato n. 16  "Tassonomia  enti  sanitari"  che  costituisce
l'allegato O al presente decreto 
    p)  Allegato  n.  17  "Conto  del  tesoriere"   che   costituisce
l'allegato P al presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'allegato 1 del citato  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Allegato 1 
              (previsto dall'articolo 3, comma 1) 
              Principi generali o postulati 
              In vigore dal 10 agosto 2011 
              1. Principio dell'annualita' 
              2. Principio dell'unita' 
              3. Principio dell'universalita' 
              4. Principio dell'integrita' 
              5.   Principio   della   veridicita',   attendibilita',
          correttezza e comprensibilita' 
              6. Principio della significativita' e rilevanza 
              7. Principio della flessibilita' 
              8. Principio della congruita' 
              9. Principio della prudenza 
              10. Principio della coerenza 
              11. Principio della continuita' e della costanza 
              12.   Principio   della    comparabilita'    e    della
          verificabilita' 
              13. Principio della neutralita' 
              14. Principio della pubblicita' 
              15. Principio dell'equilibrio di bilancio 
              16. Principio della competenza finanziaria 
              17. Principio della competenza economica 
              18. Principio della  prevalenza  della  sostanza  sulla
          forma 
              1. Principio della annualita' 
              I documenti del sistema di bilancio, sia di  previsione
          sia  di  rendicontazione,  sono  predisposti  con   cadenza
          annuale e si riferiscono a  distinti  periodi  di  gestione
          coincidenti con l'anno solare.  Nella  predisposizione  dei
          documenti di bilancio, le previsioni di  ciascun  esercizio
          sono elaborate sulla base di una  programmazione  di  medio
          periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 
              2. Principio dell'unita' 
              La singola  amministrazione  pubblica  e'  una  entita'
          giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere  unico  e
          unitario sia il suo bilancio  di  previsione,  sia  il  suo
          rendiconto e bilancio d'esercizio. 
              E' il complesso unitario  delle  entrate  che  finanzia
          l'amministrazione  pubblica  e  quindi  sostiene  cosi'  la
          totalita' delle sue spese durante la gestione.  Le  entrate
          in  conto  capitale  sono   destinate   esclusivamente   al
          finanziamento di spese di investimento. 
              I documenti contabili non possono essere articolati  in
          maniera  tale  da  destinare  alcune  fonti  di  entrata  a
          copertura solo di determinate  e  specifiche  spese,  salvo
          diversa disposizione normativa di disciplina delle  entrate
          vincolate. 
              3. Principio della universalita' 
              Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalita' e
          gli  obiettivi  di  gestione,  nonche'  i  relativi  valori
          finanziari, economici  e  patrimoniali  riconducibili  alla
          singola amministrazione pubblica, al fine  di  fornire  una
          rappresentazione  veritiera  e  corretta  della   complessa
          attivita'  amministrativa  svolta  nell'esercizio  e  degli
          andamenti  dell'amministrazione,  anche  nell'ottica  degli
          equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio. 
              Sono incompatibili con il principio  dell'universalita'
          le gestioni fuori bilancio, consistenti in  gestioni  poste
          in  essere  dalla  singola   amministrazione   o   da   sue
          articolazioni organizzative -  che  non  abbiano  autonomia
          gestionale  -  che  non   transitano   nel   bilancio.   Le
          contabilita' separate, ove ammesse dalla normativa,  devono
          essere    ricondotte     al     sistema     di     bilancio
          dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio. 
              4. Principio della integrita' 
              Nel  bilancio  di  previsione  e   nei   documenti   di
          rendicontazione le entrate devono essere iscritte al  lordo
          delle  spese  sostenute  per  la  riscossione  e  di  altre
          eventuali spese ad esse connesse  e,  parimenti,  le  spese
          devono essere iscritte al lordo  delle  correlate  entrate,
          senza compensazioni di partite. 
              Lo stesso principio si applica a  tutti  i  valori  del
          sistema di bilancio, quindi anche ai  valori  economici  ed
          alle grandezze patrimoniali  che  si  ritrovano  nel  conto
          economico e nel conto del patrimonio. 
              5.   Principio   della   veridicita',   attendibilita',
          correttezza e comprensibilita' 
              Il   principio   della   «veridicita'»   fa   esplicito
          riferimento al principio del true and fair view che ricerca
          nei dati contabili di bilancio  la  rappresentazione  delle
          reali condizioni delle operazioni  di  gestione  di  natura
          economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. 
              Il principio della veridicita' non si applica  solo  ai
          documenti di rendicontazione e alla gestione, ma  anche  ai
          documenti di previsione nei quali  e'  da  intendersi  come
          rigorosa valutazione dei  flussi  finanziari  (e  nel  caso
          anche  economici)  generati   dalle   operazioni   che   si
          svolgeranno nel futuro periodo di  riferimento.  Si  devono
          quindi evitare le sottovalutazioni  e  le  sopravalutazioni
          delle singole  poste  che  invece  devono  essere  valutate
          secondo una rigorosa analisi di controllo. 
              Una  corretta  interpretazione  del   principio   della
          veridicita'  richiede  anche  l'enunciazione  degli   altri
          postulati  di  bilancio  (attendibilita',   correttezza   e
          comprensibilita'). Il principio di veridicita' e' quindi da
          considerarsi un obiettivo a cui tendono  i  postulati  e  i
          principi contabili generali. 
              Le previsioni e in  generale  tutte  le  valutazioni  a
          contenuto economico - finanziario  e  patrimoniale,  devono
          essere, inoltre, sostenute  da  accurate  analisi  di  tipo
          storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei  ed
          obiettivi parametri  di  riferimento,  nonche'  da  fondate
          aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse  al
          fine  di  rendere  attendibili  i   documenti   predisposti
          (principio  dell'attendibilita').  Tale  principio  non  e'
          applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e
          previsione,  ma  anche  al   rendiconto   e   al   bilancio
          d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo
          di valutazione. Il principio in  argomento  si  estende  ai
          documenti descrittivi  ed  accompagnatori.  Un'informazione
          contabile  e'  attendibile  se  e'  scevra  da   errori   e
          distorsioni rilevanti e se gli  utilizzatori  possono  fare
          affidamento su  di  essa.  L'oggettivita'  degli  andamenti
          storici  e  dei  suddetti  parametri  di  riferimento,   ad
          integrazione di quelli eventualmente previsti dalle  norme,
          consente   di   effettuare   razionali   e    significative
          comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parita' di altre
          condizioni, di avvicinarsi  alla  realta'  con  un  maggior
          grado di approssimazione. 
              Il rispetto  formale  e  sostanziale  delle  norme  che
          disciplinano  la  redazione  dei  documenti  contabili   di
          programmazione e previsione, di gestione e controllo  e  di
          rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione
          dei  citati  documenti   (principio   della   correttezza).
          Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai
          principi contabili generali e applicati che costituiscono i
          fondamenti e le  regole  di  carattere  generale  cui  deve
          informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste
          da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento  dei
          sistemi    contabili    adottati    da    ogni    specifica
          amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si
          applica anche alle comunicazioni  e  ai  dati  oggetto  del
          monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo
          della finanza pubblica. 
              Infine,   il   sistema   di   bilancio   deve    essere
          comprensibile  e  deve  percio'   presentare   una   chiara
          classificazione  delle  voci  finanziarie,   economiche   e
          patrimoniali     (principio     della      chiarezza      o
          comprensibilita').   Il   principio   della   chiarezza   o
          comprensibilita' e' rafforzativo del principio  base  della
          veridicita'. Al fine  di  consentire  una  rappresentazione
          chiara dell'attivita' svolta, le registrazioni contabili ed
          i  documenti   di   bilancio   adottano   il   sistema   di
          classificazione  previsto  dall'ordinamento   contabile   e
          finanziario, uniformandosi  alle  istruzioni  dei  relativi
          glossari. L'articolazione  del  sistema  di  bilancio  deve
          essere tale da facilitarne - tra l'altro - la  comprensione
          e  permetterne  la  consultazione  rendendo   evidenti   le
          informazioni previsionali, gestionali e di  rendicontazione
          in esso contenute.  Il  sistema  di  bilancio  deve  essere
          corredato da una informativa supplementare che faciliti  la
          comprensione e l'intelligibilita' dei documenti. L'adozione
          di una corretta  classificazione  dei  documenti  contabili
          costituisce una  condizione  necessaria  per  garantire  il
          corretto monitoraggio e consolidamento dei  conti  pubblici
          da parte delle  istituzioni  preposte  al  coordinamento  e
          controllo della finanza pubblica. 
              Una qualita' essenziale  delle  informazioni  contenute
          nel sistema di  bilancio  e'  che  esse  siano  prontamente
          comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacita'
          di garantire sinteticita' ed al tempo  stesso  analiticita'
          delle  conoscenze.  A  tale  scopo,  si  assume   che   gli
          utilizzatori possano con la normale diligenza  esaminare  i
          dati contabili  dei  bilanci  ed  abbiano  una  ragionevole
          conoscenza   dell'attivita'   svolta   dall'amministrazione
          pubblica considerata e dei sistemi contabili  adottati,  al
          fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi
          disponibili, chiare e trasparenti informazioni. 
              I documenti contabili che non rispettano  il  principio
          della veridicita' e tutti gli altri  principi  allo  stesso
          collegati, non possono acquisire il  parere  favorevole  da
          parte degli organi preposti al controllo e  alla  revisione
          contabile. 
              6. Principio della significativita' e rilevanza 
              Per   essere   utile,   un'informazione   deve   essere
          significativa  per  le  esigenze  informative  connesse  al
          processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione  e'
          qualitativamente  significativa  quando  e'  in  grado   di
          influenzare le decisioni degli  utilizzatori  aiutandoli  a
          valutare gli eventi  passati,  presenti  o  futuri,  oppure
          confermando o correggendo valutazioni  da  loro  effettuate
          precedentemente. 
              Il procedimento di formazione del sistema  di  bilancio
          implica delle stime o previsioni. Pertanto, la  correttezza
          dei  dati   di   bilancio   non   si   riferisce   soltanto
          all'esattezza aritmetica, bensi'  alla  ragionevolezza,  ed
          all'applicazione oculata e  corretta  dei  procedimenti  di
          valutazione  adottati  nella  stesura   del   bilancio   di
          previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. 
              Errori,   semplificazioni   e    arrotondamenti    sono
          tecnicamente inevitabili  e  trovano  il  loro  limite  nel
          concetto di rilevanza; essi  cioe'  non  devono  essere  di
          portata tale da avere un effetto  rilevante  sui  dati  del
          sistema  di  bilancio  e  sul  loro   significato   per   i
          destinatari. 
              L'effetto deve essere  anche  valutato  ai  fini  degli
          equilibri  finanziari  ed   economici   del   bilancio   di
          previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. 
              L'informazione e'  rilevante  se  la  sua  omissione  o
          errata presentazione puo' influenzare  le  decisioni  degli
          utilizzatori prese sulla base del sistema di  bilancio.  La
          rilevanza  dipende  dalla  dimensione  quantitativa   della
          posta, valutata comparativamente con i  valori  complessivi
          del sistema di  bilancio,  e  dall'errore  giudicato  nelle
          specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 
              7. Principio della flessibilita' 
              Nel sistema del bilancio di previsione i documenti  non
          debbono essere interpretati  come  immodificabili,  perche'
          questo comporterebbe una rigidita' nella gestione che  puo'
          rivelarsi controproducente. 
              Il  principio  di  flessibilita'  e'  volto  a  trovare
          all'interno dei documenti  contabili  di  programmazione  e
          previsione di bilancio la possibilita' di fronteggiare  gli
          effetti  derivanti  dalle   circostanze   imprevedibili   e
          straordinarie  che  si  possono  manifestare   durante   la
          gestione, modificando i valori a suo tempo approvati  dagli
          organi di governo. 
              Per tale finalita' la legge  disciplina  l'utilizzo  di
          strumenti ordinari, come il fondo di riserva,  destinati  a
          garantire le risorse da impiegare a copertura  delle  spese
          relative a eventi prevedibili e straordinari. 
              Un  eccessivo   ricorso   agli   altri   strumenti   di
          flessibilita', quali le variazioni di  bilancio,  va  visto
          come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilita' del
          processo  di  programmazione  e  rende  non  credibile   il
          complesso del sistema di bilancio. 
              Differente funzione ha la flessibilita' dei bilanci  in
          sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative
          tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti
          di trasferimenti  del  personale  all'interno  di  ciascuna
          amministrazione  e   la   rimodulazione   delle   dotazioni
          finanziarie interne a ogni  programma.  Non  e'  consentito
          l'utilizzo  degli  stanziamenti  in  conto   capitale   per
          finanziare spese correnti. 
              Il principio di flessibilita' si applica  non  solo  ai
          valori finanziari contenuti nel bilancio di  previsione  su
          cui  transita  la  funzione  autorizzatoria,  ma  anche  ai
          documenti di programmazione sui quali si fonda la  gestione
          ed il relativo controllo interno. 
              E' necessario che nella  relazione  illustrativa  delle
          risultanze di esercizio si dia  adeguata  informazione  sul
          numero, sull'entita' e sulle ragioni che  hanno  portato  a
          variazioni di bilancio  in  applicazione  del  principio  e
          altresi'  sull'utilizzo   degli   strumenti   ordinari   di
          flessibilita' previsti nel bilancio di previsione. 
              8. Principio della congruita' 
              La congruita' consiste nella verifica  dell'adeguatezza
          dei  mezzi  disponibili  rispetto  ai  fini  stabiliti.  Il
          principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone
          i  contenuti  di   carattere   finanziario,   economico   e
          patrimoniale,  anche  nel  rispetto  degli   equilibri   di
          bilancio. 
              La congruita' delle entrate e delle spese  deve  essere
          valutata in  relazione  agli  obiettivi  programmati,  agli
          andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli  impegni
          pluriennali  che  sono  coerentemente   rappresentati   nel
          sistema  di   bilancio   nelle   fasi   di   previsione   e
          programmazione, di gestione e rendicontazione. 
              9. Principio della prudenza 
              Il  principio  della  prudenza  si  applica   sia   nei
          documenti contabili di programmazione  e  del  bilancio  di
          previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. 
              Nel  bilancio  di  previsione,  piu'  precisamente  nei
          documenti  sia  finanziari  sia  economici,  devono  essere
          iscritte solo le componenti  positive  che  ragionevolmente
          saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,
          mentre le componenti negative saranno  limitate  alle  sole
          voci degli impegni  sostenibili  e  direttamente  collegate
          alle risorse previste. 
              Nei documenti contabili di rendicontazione il principio
          della prudenza comporta  che  le  componenti  positive  non
          realizzate non devono essere contabilizzate,  mentre  tutte
          le  componenti  negative  devono  essere  contabilizzate  e
          quindi rendicontate,  anche  se  non  sono  definitivamente
          realizzate. 
              Il principio della prudenza cosi' definito  rappresenta
          uno degli  elementi  fondamentali  del  processo  formativo
          delle valutazioni  presenti  nei  documenti  contabili  del
          sistema di bilancio. I suoi  eccessi  devono  pero'  essere
          evitati perche'  sono  pregiudizievoli  al  rispetto  della
          rappresentazione  veritiera   e   corretta   delle   scelte
          programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e
          quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile. 
              Il  principio  della   prudenza   non   deve   condurre
          all'arbitraria e immotivata riduzione delle  previsioni  di
          entrata, proventi  e  valutazioni  del  patrimonio,  bensi'
          esprimere qualita' di giudizi  a  cui  deve  informarsi  un
          procedimento valutativo e di formazione dei  documenti  del
          sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto.  Cio'
          soprattutto  nella  ponderazione   dei   rischi   e   delle
          incertezze connessi agli andamenti operativi degli  enti  e
          nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per  la
          continuita' dell'amministrazione. 
              10. Principio della coerenza 
              Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la
          programmazione, la previsione, gli atti di  gestione  e  la
          rendicontazione generale. La coerenza  implica  che  queste
          stesse funzioni ed i documenti contabili  e  non,  ad  esse
          collegati, siano strumentali al perseguimento dei  medesimi
          obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli
          atti contabili preventivi, gestionali e  consuntivi,  siano
          essi  di  carattere  strettamente  finanziario,   o   anche
          economico  e  patrimoniale,  siano   essi   descrittivi   e
          quantitativi, di indirizzo politico ed  amministrativo,  di
          breve o di lungo termine. 
              La coerenza interna implica: 
              -  in   sede   preventiva,   che   gli   strumenti   di
          programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla
          pianificazione dell'ente; 
              - in sede di gestione, che le decisioni e gli atti  non
          siano in  contrasto  con  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi
          indicati negli strumenti di  programmazione  pluriennale  e
          annuale e non pregiudichino  gli  equilibri  finanziari  ed
          economici; 
              - in sede di  rendicontazione,  che  sia  dimostrato  e
          motivato lo scostamento fra  risultati  ottenuti  e  quelli
          attesi. 
              La coerenza interna del sistema  di  bilancio  riguarda
          anche i criteri particolari di  valutazione  delle  singole
          poste in conformita' ai postulati  e  principi  generali  e
          concerne le strutture e le classificazioni  dei  conti  nel
          bilancio di  previsione,  nel  rendiconto  e  nel  bilancio
          d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra  loro
          comparabili non solo da un punto di vista formale ma  anche
          di omogeneita' e correttezza negli  oggetti  di  analisi  e
          negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati. 
              La coerenza esterna comporta  una  connessione  fra  il
          processo  di   programmazione,   previsione,   gestione   e
          rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive
          e le scelte strategiche di altri  livelli  di  governo  del
          sistema pubblico anche secondo i principi di  coordinamento
          della finanza pubblica. 
              11. Principio della continuita' e della costanza 
              La valutazione delle poste contabili di  bilancio  deve
          essere fatta nella prospettiva  della  continuazione  delle
          attivita'  istituzionali  per  le  quali  l'amministrazione
          pubblica e' costituita. Il principio della  continuita'  si
          fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale,  sia
          pubblico sia  privato,  deve  rispondere  alla  preliminare
          caratteristica  di  essere  atto  a  perdurare  nel  tempo.
          Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e
          patrimoniali del sistema di bilancio devono  rispondere  al
          requisito di essere fondate su criteri tecnici e  di  stima
          che abbiano la possibilita' di continuare ad essere  validi
          nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali  da
          evidenziare  chiari   e   significativi   cambiamenti.   Il
          principio si applica anche al fine di  garantire  equilibri
          economico - finanziari che siano salvaguardati e  perdurino
          nel tempo. Il principio della continuita' riguarda anche  i
          dati contabili  che  nella  successione  del  tempo  devono
          essere  rilevati  e  rappresentati  con  correttezza  nelle
          situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei  conti
          e in tutti i documenti contabili. 
              Inoltre,  la  costanza  di  applicazione  dei  principi
          contabili generali e di quelli particolari  di  valutazione
          e'  uno  dei  cardini  delle  determinazioni   finanziarie,
          economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione,  della
          gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio  (principio
          della costanza). Infatti, il principio della continuita'  e
          quello della costanza dei criteri applicati introducono  le
          condizioni   essenziali   per   la   comparabilita'   delle
          valutazioni tra  i  documenti  contabili  del  bilancio  di
          previsione  e  della  rendicontazione  e  delle  singole  e
          sintetiche valutazioni nel  tempo,  anche  connesse  con  i
          processi gestionali. L'eventuale  cambiamento  dei  criteri
          particolari di  valutazione  adottati,  deve  rappresentare
          un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta
          e  documentata  in  apposite  relazioni  nel  contesto  del
          sistema di bilancio. Il principio della  costanza,  insieme
          agli altri postulati,  risponde  alla  logica  unitaria  di
          rappresentare nel sistema di bilancio, mediante  i  diversi
          valori  contabili  di   tipo   finanziario,   economico   e
          patrimoniale,   la   coerenza,   la    chiarezza    e    la
          significativita'  delle  scelte  di  programmazione,  della
          gestione e delle risultanze finali di esercizio. 
              12. Principio della comparabilita' e verificabilita' 
              Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio  devono
          essere in grado di comparare  nel  tempo  le  informazioni,
          analitiche e sintetiche  di  singole  o  complessive  poste
          economiche,  finanziarie  e  patrimoniali  del  sistema  di
          bilancio,  al   fine   di   identificarne   gli   andamenti
          tendenziali.  Gli  utilizzatori,  inoltre,   devono   poter
          comparare  le  informazioni  di  bilancio  anche  tra  enti
          pubblici diversi,  e  dello  stesso  settore,  al  fine  di
          valutarne  le   diverse   potenzialita'   gestionali,   gli
          orientamenti strategici e le qualita' di una sana  e  buona
          amministrazione.   Deve   essere   consentita   anche    la
          valutazione delle situazioni patrimoniali, degli  andamenti
          economici   e   finanziari,    nonche'    delle    relative
          modificazioni. 
              Il costante e continuo rispetto dei principi  contabili
          e'   condizione   necessaria    per    la    comparabilita'
          spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio  sia
          per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa
          singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia
          per ogni categoria di  portatori  di  interesse  che  vuole
          ottenere informazioni sulla gestione pubblica. 
              Un'importante   implicazione    della    caratteristica
          qualitativa della comparabilita' e'  che  gli  utilizzatori
          siano informati  dei  principi  contabili  impiegati  nella
          preparazione dei documenti e dei  dati  che  compongono  il
          sistema   di    bilancio,    di    qualsiasi    cambiamento
          nell'applicazione di tali principi e degli effetti di  tali
          cambiamenti. 
              Il requisito  di  comparabilita'  non  deve  essere  un
          impedimento   all'introduzione   dei   principi   contabili
          applicativi piu' adeguati alla specifica operazione. Non e'
          appropriato  che  un'amministrazione  pubblica  continui  a
          contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento
          se  il  criterio  adottato  non  e'  conforme  al  disposto
          normativo ed ai principi contabili. 
              Nell'ambito della stessa  amministrazione  pubblica  la
          comparabilita' dei bilanci in periodi diversi e'  possibile
          se sussistono le seguenti condizioni: 
              - la forma di presentazione e' costante, cioe' il  modo
          di esposizione delle  voci  deve  essere  uguale  o  almeno
          comparabile; 
              - i criteri  di  valutazione  adottati  sono  mantenuti
          costanti. L'eventuale cambiamento deve essere  giustificato
          da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In  ogni
          caso l'effetto del cambiamento dei criteri  di  valutazione
          sul risultato dell'esercizio e sul  patrimonio  netto  deve
          essere adeguatamente illustrato e motivato; 
              - i mutamenti  strutturali  nell'organizzazione  e  gli
          eventi di natura straordinaria  devono  essere  chiaramente
          evidenziati. 
              Inoltre,  l'informazione  patrimoniale,   economica   e
          finanziaria, e  tutte  le  altre  fornite  dal  sistema  di
          bilancio di ogni amministrazione  pubblica,  devono  essere
          verificabili attraverso la ricostruzione  del  procedimento
          valutativo  seguito.  A  tale  scopo   le   amministrazioni
          pubbliche devono conservare  la  necessaria  documentazione
          probatoria   (principio    della    Verificabilita').    La
          verificabilita' delle informazioni  non  riguarda  solo  la
          gestione e la  rendicontazione  ma  anche  il  processo  di
          programmazione e di bilancio per ricostruire  adeguatamente
          e documentalmente il procedimento  di  valutazione  che  ha
          condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti
          della programmazione e dei relativi obiettivi. 
              13. Principio di neutralita' o imparzialita' 
              La redazione dei documenti contabili deve  fondarsi  su
          principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i
          destinatari, senza servire o favorire gli  interessi  o  le
          esigenze  di   particolari   gruppi.   La   neutralita'   o
          imparzialita' deve essere presente in tutto il procedimento
          formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione  e
          previsione,  sia  di   gestione   e   di   rendicontazione,
          soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. 
              La presenza di elementi  soggettivi  di  stima  non  e'
          condizione  per  far   venir   meno   l'imparzialita',   la
          ragionevolezza   e   la   verificabilita'.   Discernimento,
          oculatezza e giudizio sono alla  base  dei  procedimenti  e
          delle metodologie di ragioneria a cui la  preparazione  dei
          documenti  contabili  deve  informarsi  e  richiedono   due
          requisiti  essenziali,  la  competenza  e  la   correttezza
          tecnica.   L'imparzialita'   contabile   va   intesa   come
          l'applicazione  competente  e  tecnicamente  corretta   del
          processo  di  formazione  dei  documenti   contabili,   del
          bilancio di  previsione,  del  rendiconto  e  del  bilancio
          d'esercizio,  che  richiede  discernimento,  oculatezza   e
          giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi. 
              14. Principio della pubblicita' 
              Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa
          nei confronti degli utilizzatori dei  documenti  contabili.
          E' compito dell'amministrazione pubblica rendere  effettiva
          tale  funzione  assicurando  ai  cittadini  ed  ai  diversi
          organismi sociali e di  partecipazione  la  conoscenza  dei
          contenuti significativi e caratteristici  del  bilancio  di
          previsione, del  rendiconto  e  del  bilancio  d'esercizio,
          comprensivi dei rispettivi allegati,  anche  integrando  le
          pubblicazioni obbligatorie. 
              Affinche' i documenti  contabili  di  previsione  e  di
          rendicontazione assumano a pieno la loro valenza  politica,
          giuridica, economica e sociale devono essere resi  pubblici
          secondo le norme vigenti. 
              Il rispetto del principio della pubblicita'  presuppone
          un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel  contesto
          della  comunita'  amministrata,  garantendo  trasparenza  e
          divulgazione alle scelte di  programmazione  contenute  nei
          documenti  previsionali  ed  ai  risultati  della  gestione
          descritti in modo veritiero e  corretto  nei  documenti  di
          rendicontazione; cio' e' fondamentale  per  la  fruibilita'
          delle informazioni finanziarie, economiche  e  patrimoniali
          del sistema di bilancio. 
              15. Principio dell'equilibrio di bilancio 
              Le norme di contabilita' pubblica pongono come  vincolo
          del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. 
              L'osservanza di tale  principio  riguarda  il  pareggio
          complessivo  di  competenza  e  di  cassa  attraverso   una
          rigorosa valutazione di tutti i  flussi  di  entrata  e  di
          spesa. 
              Il  rispetto  del  principio  di  pareggio  finanziario
          invero non  basta  per  soddisfare  il  principio  generale
          dell'equilibrio del sistema di bilancio  di  ogni  pubblica
          amministrazione. 
              L'equilibrio di  bilancio  infatti  comporta  anche  la
          corretta  applicazione  di  tutti   gli   altri   equilibri
          finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare
          non solo  in  sede  di  previsione,  ma  anche  durante  la
          gestione  in  modo  concomitante  con  lo  svolgersi  delle
          operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi
          dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di
          rendicontazione. 
              Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica,
          gli  equilibri  stabiliti   in   bilancio   devono   essere
          rispettati considerando non solo la fase di previsione,  ma
          anche la fase  di  rendicontazione  come  prima  forma  del
          controllo interno, concernente tutti  i  flussi  finanziari
          generati dalla produzione, diretta  o  indiretta  e  quindi
          effettuata anche attraverso le altre forme di gestione  dei
          servizi erogati e di altre attivita' svolte. 
              Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi e' piu'
          ampio del normato principio  del  pareggio  finanziario  di
          competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche
          la  realizzazione  dell'equilibrio   economico   (sia   nei
          documenti contabili di programmazione e previsione e quindi
          con riferimento al budget ed al  preventivo  economico  sia
          nei documenti contabili di  rendicontazione  e  quindi  nel
          conto  economico  di  fine  esercizio)  e'  garanzia  della
          capacita'  di  perseguire  le  finalita'  istituzionali  ed
          innovative di un'amministrazione  pubblica  in  un  mercato
          dinamico. 
              L'equilibrio  finanziario  del  bilancio  non  comporta
          necessariamente una stabilita' anche di carattere economico
          e patrimoniale. 
              Il principio dell'equilibrio di  bilancio  quindi  deve
          essere inteso in una versione complessiva ed analitica  del
          pareggio economico, finanziario  e  patrimoniale  che  ogni
          amministrazione  pubblica  pone  strategicamente  da  dover
          realizzare  nel  suo  continuo  operare   nella   comunita'
          amministrata. 
              16. Principio della competenza finanziaria 
              Il principio della competenza  finanziaria  costituisce
          il criterio di imputazione agli esercizi  finanziari  delle
          obbligazioni giuridicamente perfezionate attive  e  passive
          (accertamenti e impegni). 
              Il principio e' applicato  solo  a  quei  documenti  di
          natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di
          ogni pubblica amministrazione che  adotta  la  contabilita'
          finanziaria, e  attua  il  contenuto  autorizzatorio  degli
          stanziamenti del bilancio di previsione. 
              Le previsioni del bilancio  di  previsione  finanziario
          hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli  esercizi
          cui il  bilancio  si  riferisce,  costituendo  limite  agli
          impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le  partite  di
          giro/servizi per conto di terzi  e  per  i  rimborsi  delle
          anticipazioni  di  cassa.  La  funzione  autorizzatoria  fa
          riferimento anche alle entrate, di competenza  e  di  cassa
          per accensione di prestiti. 
              Gli  stanziamenti  del  bilancio  di  previsione   sono
          aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione. 
              Tutte  le  obbligazioni   giuridicamente   perfezionate
          attive e passive, che danno luogo a  entrate  e  spese  per
          l'ente, devono essere registrate nelle scritture  contabili
          quando  l'obbligazione  e'  perfezionata,  con  imputazione
          all'esercizio in cui l'obbligazione viene a  scadenza.  E',
          in ogni caso, fatta salva la  piena  copertura  finanziaria
          degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere
          dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. 
              L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con  la
          quale si perfeziona un diritto di credito relativo  ad  una
          riscossione  da  realizzare  e  si   imputa   contabilmente
          all'esercizio finanziario nel quale il diritto  di  credito
          viene a scadenza. 
              L'accertamento   presuppone   idonea    documentazione,
          attraverso  la  quale  sono  verificati  e  attestati   dal
          soggetto  cui  e'  affidata  la  gestione  della   relativa
          entrata, i seguenti requisiti: 
              (a) la ragione del credito che da luogo a  obbligazione
          attiva; 
              (b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
              (c) l'individuazione del soggetto debitore; 
              (d) l'ammontare del credito; 
              (e) la relativa scadenza. 
              Non possono essere riferite ad un determinato esercizio
          finanziario le entrate  per  le  quali  non  sia  venuto  a
          scadere nello stesso esercizio finanziario  il  diritto  di
          credito. E'  esclusa  categoricamente  la  possibilita'  di
          accertamento attuale di  entrate  future,  in  quanto  cio'
          darebbe  luogo  ad  un'anticipazione  di  impieghi  (ed  ai
          relativi oneri) in  attesa  dell'effettivo  maturare  della
          scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura,  con  la
          conseguenza   di   alterare   gli   equilibri    finanziari
          dell'esercizio finanziario. 
              L'impegno costituisce la fase della spesa con la  quale
          viene  registrata  nelle  scritture  contabili   la   spesa
          conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata
          e relativa ad un pagamento da effettuare,  con  imputazione
          all'esercizio finanziario  in  cui  l'obbligazione  passiva
          viene a scadenza. 
              Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 
              (a) la ragione del debito; 
              (b) la determinazione della somma da pagare; 
              (c) il soggetto creditore; 
              (d) la  specificazione  del  vincolo  costituito  sullo
          stanziamento di bilancio 
              (e) la relativa scadenza. 
              Non possono essere riferite ad un determinato esercizio
          finanziario le spese per le quali non sia venuta a  scadere
          nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione
          giuridica. 
              In ogni  caso,  per  l'attivita'  di  investimento  che
          comporta impegni di spesa che vengono a  scadenza  in  piu'
          esercizi  finanziari,  deve  essere   dato   specificamente
          atto,al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver
          predisposto la copertura  finanziaria  per  l'effettuazione
          della complessiva  spesa  dell'investimento,  anche  se  la
          forma di  copertura  e'  stata  gia'  indicata  nell'elenco
          annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo
          128 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 
              La copertura finanziaria delle spese di investimento e'
          costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in
          corso di gestione o la  cui  esigibilita'  e'  nella  piena
          discrezionalita'   dell'ente   o    di    altra    pubblica
          amministrazione,     dall'utilizzo      dell'avanzo      di
          amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di
          autorizzazione all'indebitamento. 
              Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli
          equilibri  di  bilancio  e  anche   di   provvedimento   di
          assestamento generale di bilancio, e' necessario dare  atto
          del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di
          competenza e la  gestione  di  cassa,  per  ciascuna  delle
          annualita' contemplate dal bilancio. 
              La necessita' di garantire e  verificare  l'equivalenza
          tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti  le  partite
          di  giro  o  le  operazioni  per  conto  terzi,  attraverso
          l'accertamento   di   entrate    cui    deve    conseguire,
          automaticamente,  comporta  che,  in  deroga  al  principio
          generale,  le  obbligazioni   giuridicamente   perfezionate
          attive e  passive,  che  danno  luogo  a  entrate  e  spese
          riguardanti le partite di giro e le  operazioni  per  conto
          terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in
          cui l'obbligazione e' perfezionata. 
              Gli incassi ed i pagamenti sono  imputati  allo  stesso
          esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. 
              Gli incassi  ed  i  pagamenti  risultanti  dai  mandati
          versati  all'entrata  del   bilancio   dell'amministrazione
          pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non
          danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati
          all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di  entrata  e
          di spesa. 
              E'  prevista  la  coesistenza  di  documenti  contabili
          finanziari ed economici,  in  quanto  una  rappresentazione
          veritiera della gestione non puo' prescindere dall'esame di
          entrambi gli aspetti. 
              17. Principio della competenza economica 
              Il principio della competenza economica rappresenta  il
          criterio con il  quale  sono  imputati  gli  effetti  delle
          diverse  operazioni  ed  attivita'  amministrative  che  la
          singola  amministrazione  pubblica  svolge   durante   ogni
          esercizio e mediante  le  quali  si  evidenziano  "utilita'
          economiche" cedute e/o acquisite anche se non  direttamente
          collegate  ai  relativi  movimenti   finanziari.   Per   il
          principio  della  competenza  economica   l'effetto   delle
          operazioni  e  degli  altri  eventi  deve  essere  rilevato
          contabilmente ed attribuito  all'esercizio  al  quale  tali
          operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello  in  cui
          si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 
              La determinazione dei risultati di  esercizio  di  ogni
          pubblica amministrazione implica un procedimento  contabile
          di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le
          entrate e le  uscite  dei  documenti  finanziari  e  tra  i
          proventi ed i costi e le spese dei documenti economici  del
          bilancio di previsione e di rendicontazione.  Il  risultato
          economico d'esercizio implica un  procedimento  di  analisi
          della competenza economica e  delle  componenti  economiche
          positive  e  negative   relative   all'esercizio   cui   il
          rendiconto si riferisce. 
              Il presente principio  della  competenza  economica  e'
          riferibile  ai  soli  prospetti  di  natura   economica   e
          patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio;  in
          particolare si  fa  riferimento  al  budget  economico  e/o
          preventivo economico, al conto economico ed  al  conto  del
          patrimonio nel rendiconto della gestione. 
              La rilevazione contabile dell'aspetto  economico  della
          gestione e' necessaria in  considerazione  degli  obiettivi
          che   l'ordinamento   assegna   al   sistema    informativo
          obbligatorio. 
              I documenti di programmazione e di previsione esprimono
          la    dimensione    finanziaria    di    fatti    economici
          complessivamente valutati in via preventiva. 
              Il  rendiconto   deve   rappresentare   la   dimensione
          finanziaria,   economica   e   patrimoniale    dei    fatti
          amministrativi che la singola amministrazione  pubblica  ha
          realizzato nell'esercizio. 
              L'analisi economica dei  fatti  amministrativi  di  una
          singola amministrazione pubblica richiede  una  distinzione
          tra fatti gestionali direttamente collegati ad un  processo
          di scambio  sul  mercato  (acquisizione,  trasformazione  e
          vendita)  che  danno  luogo  a  costi  o  ricavi,  e  fatti
          gestionali non caratterizzati da questo processo in  quanto
          finalizzati ad altre attivita' istituzionali e/o  erogative
          (tributi,   contribuzioni,   trasferimenti   di    risorse,
          prestazioni, servizi, altro), che danno  luogo  a  oneri  e
          proventi. 
              Nel primo caso la competenza economica dei costi e  dei
          ricavi e' riconducibile al principio contabile  n.  11  dei
          Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso,  e  quindi
          per  la  maggior  parte  delle   attivita'   amministrative
          pubbliche, e' necessario fare riferimento  alla  competenza
          economica  delle  componenti  positive  e  negative   della
          gestione direttamente collegate al processo erogativo delle
          prestazioni e servizi offerti alla comunita' amministrata e
          quindi alle diverse categorie di portatori di interesse. 
              Nel  secondo  caso  quindi,  i  ricavi,   come   regola
          generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si
          verificano le seguenti due condizioni: 
              il processo produttivo dei beni o dei servizi e'  stato
          completato; 
              l'erogazione e' gia' avvenuta, si e'  cioe'  verificato
          il passaggio  sostanziale  e  non  formale  del  titolo  di
          proprieta' o i servizi sono stati resi. 
              Le  risorse  finanziarie  rese   disponibili   per   le
          attivita'  istituzionali   dell'amministrazione,   come   i
          diversi  proventi  o  trasferimenti  correnti   di   natura
          tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si e'
          verificata la manifestazione finanziaria e se tali  risorse
          sono  risultate  impiegate  per  la  copertura  dei   costi
          sostenuti per le attivita' istituzionali programmate. Fanno
          eccezione i trasferimenti a destinazione  vincolata,  siano
          questi correnti o in conto capitale, che  vengono  imputati
          in ragione del costo o dell'onere di  competenza  economica
          alla copertura del quale sono destinati. 
              I componenti economici negativi devono essere correlati
          con i ricavi dell'esercizio o con  le  altre  risorse  rese
          disponibili per il  regolare  svolgimento  delle  attivita'
          istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario
          fondamentale del principio della  competenza  economica  ed
          intende  esprimere  la  necessita'   di   contrapporre   ai
          componenti economici  positivi  dell'esercizio  i  relativi
          componenti economici negativi ed oneri,  siano  essi  certi
          che presunti. Tale correlazione si realizza: 
              per associazione di  causa  ad  effetto  tra  costi  ed
          erogazione o cessione del prodotto o  servizio  realizzato.
          L'associazione  puo'  essere  effettuata  analiticamente  e
          direttamente o sulla base  di  assunzioni  del  flusso  dei
          costi; 
              per   ripartizione   dell'utilita'   o    funzionalita'
          pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di
          una  piu'   diretta   associazione.   Tipico   esempio   e'
          rappresentato dall'ammortamento; 
              per imputazione diretta di  costi  al  conto  economico
          dell'esercizio   o    perche'    associati    a    funzioni
          istituzionali, o perche' associati al tempo, o perche'  sia
          venuta meno l'utilita' o la  funzionalita'  del  costo.  In
          particolare quando: 
              a) i costi sostenuti in  un  esercizio  esauriscono  la
          loro  utilita'  gia'  nell'esercizio  stesso,  o  non   sia
          identificabile o valutabile la futura utilita'; 
              b)  viene  meno  o  non  sia  piu'   identificabile   o
          valutabile  la  futura  utilita'  o  la  funzionalita'  dei
          fattori produttivi i  cui  costi  erano  stati  sospesi  in
          esercizi precedenti; 
              c)  L'associazione  al   processo   produttivo   o   la
          ripartizione delle utilita' del costo a cui ci si riferisce
          su  base  razionale  e  sistematica  non  risulti  piu'  di
          sostanziale rilevanza. 
              I componenti economici positivi  quindi  devono  essere
          correlati ai componenti economici negativi o costi o  spese
          dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario
          fondamentale del principio della competenza  economica  dei
          fatti gestionali caratterizzanti l'attivita' amministrativa
          di ogni amministrazione pubblica. 
              18. Principio della  prevalenza  della  sostanza  sulla
          forma 
              Se   l'informazione   contabile   deve    rappresentare
          fedelmente ed in modo veritiero le operazioni  ed  i  fatti
          che sono accaduti durante l'esercizio,  e'  necessario  che
          essi siano rilevati contabilmente secondo  la  loro  natura
          finanziaria, economica e patrimoniale in  conformita'  alla
          loro sostanza effettiva e quindi alla realta' economica che
          li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente
          secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la
          contabilizzazione formale. 
              La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle
          operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione
          rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione,
          valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti
          amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.".