(Allegato A-Allegato A/1)
                            Allegato A/1 
 
                                                      Allegato n. 4/1 
                                                    al D.Lgs 118/2011 
 
PRINCIPIO  CONTABILE  APPLICATO  CONCERNENTE  LA  PROGRAMMAZIONE   DI
                              BILANCIO 
 
1. Definizione 
 
La programmazione e'  il  processo  di  analisi  e  valutazione  che,
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i  piani
per il governo  del  territorio,  consente  di  organizzare,  in  una
dimensione  temporale  predefinita,  le  attivita'   e   le   risorse
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello
sviluppo economico e civile delle comunita' di riferimento. 
 
Il  processo  di  programmazione,  si  svolge  nel   rispetto   delle
compatibilita' economico-finanziarie e tenendo conto della  possibile
evoluzione della gestione dell'ente, richiede il  coinvolgimento  dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalita' definite da
ogni  ente,  si  conclude  con  la  formalizzazione  delle  decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell'ente. 
 
Attraverso  l'attivita'   di   programmazione,   le   amministrazioni
concorrono al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica emanati in  attuazione  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e
ne condividono le conseguenti responsabilita'. 
 
Le Regioni individuano gli obiettivi  generali  della  programmazione
economico-sociale e della pianificazione territoriale e  stabiliscono
le  forme  e  i  modi  della   partecipazione   degli   enti   locali
all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali. 
 
La programmazione  si  attua  nel  rispetto  dei  principi  contabili
generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs.  23  giugno  2011,  n.
118. 
 
I documenti nei quali si formalizza  il  processo  di  programmazione
devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori  di
interesse di: 
 
a) conoscere, relativamente a missioni e  programmi  di  bilancio,  i
risultati che l'ente si propone di conseguire, 
 
b) valutare il grado di  effettivo  conseguimento  dei  risultati  al
momento della rendicontazione. 
 
L'attendibilita', la congruita' e la coerenza,  interna  ed  esterna,
dei documenti  di  programmazione  e'  prova  della  affidabilita'  e
credibilita' dell'ente. 
 
Nel rispetto del principio di  comprensibilita',  i  documenti  della
programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra: 
 
- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; 
 
- i portatori di interesse di riferimento; 
 
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; 
 
- le correlate responsabilita' di indirizzo, gestione e controllo. 
 
2. Contenuti della programmazione 
 
I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza
con: 
 
1. il  programma  di  governo,  che  definisce  le  finalita'  e  gli
obiettivi  di  gestione  perseguiti  dall'ente  anche  attraverso  il
sistema di enti strumentali e societa' controllate e partecipate  (il
cd gruppo amministrazioni pubblica); 
 
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e
nazionale. 
 
Le finalita' e gli obiettivi di gestione devono essere  misurabili  e
monitorabili  in  modo  da  potere  verificare  il  loro   grado   di
raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra  risultati  attesi  ed
effettivi. 
 
I risultati riferiti alle finalita' sono rilevabili nel medio periodo
e sono espressi in termini di  impatto  atteso  sui  bisogni  esterni
quale effetto dell'attuazione di politiche,  programmi  ed  eventuali
progetti. 
 
I risultati  riferiti  agli  obiettivi  di  gestione,  nei  quali  si
declinano  le  politiche,  i  programmi  e  gli  eventuali   progetti
dell'ente,  sono  rilevabili  nel  breve  termine  e  possono  essere
espressi in termini di: 
 
a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi  di
gestione. Per gli enti locali i risultati  in  termini  di  efficacia
possono essere letti secondo profili  di  qualita',  di  equita'  dei
servizi e di soddisfazione dell'utenza. 
 
b)  efficienza,  intesa  quale  rapporto  tra  risorse  utilizzate  e
quantita' di servizi prodotti o attivita' svolta. 
 
3. I caratteri qualificanti della programmazione 
 
I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento
finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono: 
 
a) la valenza pluriennale del processo; 
 
b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni
politiche e gestionali trovano concreta attuazione; 
 
c)  la  coerenza  ed  interdipendenza  dei   vari   strumenti   della
programmazione. 
 
3.1 Valenza pluriennale del processo 
 
Il concorso al perseguimento degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,
sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei  bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione
delle conseguenti responsabilita', rendono necessaria una consapevole
attivita'  di  programmazione  con  un  orizzonte  temporale   almeno
triennale. 
 
La  necessita'  di  estendere  al  medio  periodo  l'orizzonte  delle
decisioni da assumere e delle verifiche da compiere  va  al  di  la',
quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di  previsione  e
significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a: 
 
a) affidabilita' e incisivita' delle politiche e dei programmi, 
 
b) chiarezza degli obiettivi, 
 
c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse. 
 
3.2 Lettura non solo contabile dei documenti 
 
Per assicurare  che  la  programmazione  svolga  appieno  le  proprie
funzioni:    politico-amministrativa,    economico-finanziaria     ed
informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza  e  alla  precisione
delle  finalita'  e  degli  obiettivi  di  gestione,   alle   risorse
necessarie per il  loro  conseguimento  e  alla  loro  sostenibilita'
economico-finanziaria, sociale ed ambientale. 
 
Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare  importanza
il  principio   della   comprensibilita',   finalizzato   a   fornire
un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di  interesse  e
il  principio  della  competenza  finanziaria,  che  costituisce   il
criterio di imputazione agli esercizi finanziari  delle  obbligazioni
giuridicamente  perfezionate  attive  e   passive   (accertamenti   e
impegni). 
 
3.3 Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio 
 
Il principio di coerenza implica una  considerazione  "complessiva  e
integrata"  del  ciclo   di   programmazione,   sia   economico   che
finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i  diversi  aspetti
quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi -
inclusi nei documenti di programmazione. 
 
In particolare il bilancio di previsione,  momento  conclusivo  della
fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza
non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro
motivazione    e    coerenza    con     il     programma     politico
dell'amministrazione, con il quadro  economico-finanziario  e  con  i
vincoli di finanza pubblica. 
 
La presenza  degli  elementi  costitutivi  di  ciascun  documento  di
programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine  di
garantire  in  termini  comprensibili   la   valenza   programmatica,
contabile  ed  organizzativa  dei  documenti  in   oggetto,   nonche'
l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione. 
 
Il principio e' applicato solo a quei documenti di natura finanziaria
che  compongono   il   sistema   di   bilancio   di   ogni   pubblica
amministrazione che adotta la contabilita' finanziaria,  e  attua  il
contenuto  autorizzatorio  degli   stanziamenti   del   bilancio   di
previsione. 
 
4. Il ciclo di programmazione dello  Stato  e  delle  amministrazioni
pubbliche 
 
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata  dalla
legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione
tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo1 , dedica 
alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica"  il  titolo
terzo  e  prevede  che  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  devono
conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di  spesa  al
metodo della programmazione. 
 
 
4.1 Gli strumenti della programmazione regionale 
 
Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti: 
 
a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al
Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per  le
conseguenti deliberazioni; 
 
b) la Nota di aggiornamento del  DEFR,  da  presentare  al  Consiglio
entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di  aggiornamento  del
DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque  non  oltre
la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio; 
 
c) ) il disegno di legge di stabilita' regionale,  da  presentare  al
Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque  non  oltre  30
giorni dalla presentazione del disegno di  legge  di  bilancio  dello
Stato; 
 
d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio  entro
il  31  ottobre  di  ogni  anno  e  comunque  non  oltre  30   giorni
dall'approvazione del disegno di legge di stabilita' dello Stato; 
 
e) il piano degli indicatori  di  bilancio,  approvato  dalla  giunta
entro 30  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di  previsione  e
dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio; 
 
f) il disegno di legge di assestamento del  bilancio,  presentato  al
Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno; 
 
g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio; 
 
j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio,
da presentare al Consiglio entro il mese di gennaio di ogni anno; 
 
k) gli specifici strumenti di programmazione regionale  formulati  in
attuazione di programmi statali, comunitari e  regionali  e  definiti
nelle specifiche normative regionali  in  materia  di  programmazione
generale e settoriale. 
 
Il rendiconto della gestione conclude  il  sistema  di  bilancio,  da
approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo  all'esercizio  di
riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del
Consiglio. 
 
4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali 
 
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: 
 
a)  il  Documento  unico  di  programmazione  (DUP),  presentato   al
Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun  anno,  per  le  conseguenti
deliberazioni; 
 
b) l'eventuale nota  di  aggiornamento  del  DUP,  da  presentare  al
Consiglio entro il 15 novembre  di  ogni  anno,  per  le  conseguenti
deliberazioni; 
 
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare  al
Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di  variazioni
del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo  schema  di
bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In
occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la
Giunta aggiorna lo schema di  bilancio  di  previsione  in  corso  di
approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; 
 
d) il piano esecutivo di  gestione  e  delle  performances  approvato
dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio ; 
 
f) il piano degli indicatori  di  bilancio  presentato  al  Consiglio
unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; 
 
g) lo schema di delibera di assestamento del  bilancio,  comprendente
lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  e   il   controllo   della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al  Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno; 
 
h) le variazioni di bilancio; 
 
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di
bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro  il  30
aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro  il
31 maggio da parte del Consiglio. 
 
4.3 Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali 
 
Le regioni, le province e i comuni definiscono  gli  strumenti  della
programmazione dei propri organismi e enti strumentali  (esclusi  gli
enti sanitari soggetti al titolo secondo del  presente  decreto),  in
coerenza con il presente principio e con le disposizioni del  Decreto
Legislativo n. 118 del 2011. 
 
Gli  enti  territoriali  definiscono  gli  indirizzi  strategici   ed
operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o  nel
DUP (gli enti locali)  e  possono  prevedere  che  i  loro  organismi
strumentali   non   predispongano   un    apposito    documento    di
programmazione. 
 
Costituiscono strumenti della programmazione degli  enti  strumentali
in contabilita' finanziaria: 
 
a) Il Piano delle attivita'  o  Piano  programma,  di  durata  almeno
triennale,  definito  in  coerenza  con  le   indicazioni   dell'ente
capogruppo; 
 
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 9. 
 
c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui  sono
allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n.  12  il
prospetto  delle  previsioni  di  entrata  per  titoli,  tipologie  e
categorie  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel  bilancio  di
previsione, e il prospetto delle previsioni di  spesa  per  missioni,
programmi e macroaggregati per ciascuno degli  anni  considerati  nel
bilancio di previsione; 
 
d) le variazioni di bilancio; 
 
e) Il piano degli indicatori di bilancio  (se  l'ente  appartiene  al
settore delle amministrazioni  pubbliche  definito  dall'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 
 
Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo  schema  di  cui
all'allegato n. 10,  da  approvarsi  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo  all'esercizio  di  riferimento  conclude  il  sistema  di
bilancio degli enti strumentali in contabilita' finanziaria. 
 
Costituiscono strumenti della programmazione degli  enti  strumentali
in contabilita' civilistica: 
 
a) il Piano delle attivita'  o  Piano  programma,  di  durata  almeno
triennale,  definito  in  coerenza  con  le   indicazioni   dell'ente
capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi e' aggiornato  il
piano delle attivita' con la predisposizione di una apposita  sezione
dedicata al piano industriale dei nuovi servizi; 
 
b) il budget economico almeno triennale.  Gli  enti  appartenenti  al
settore delle amministrazioni  pubbliche  definito  dall'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget  il
prospetto  concernente  la  ripartizione  della  propria  spesa   per
missioni   e    programmi,    accompagnata    dalla    corrispondente
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello,  di
cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto; 
 
c) le eventuali variazioni al budget economico; 
 
d) il piano degli indicatori di bilancio  (se  l'ente  appartiene  al
settore delle amministrazioni  pubbliche  definito  dall'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 
 
Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile  dell'anno
successivo all'esercizio  di  riferimento,  conclude  il  sistema  di
bilancio degli enti strumentali. Gli  enti  appartenenti  al  settore
delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla  redazione  di
un rendiconto finanziario in termini di cassa  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti
al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano  al  bilancio
di esercizio il prospetto concernente la ripartizione  della  propria
spesa per missioni e  programmi,  accompagnata  dalla  corrispondente
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello,  di
cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. 
 
5 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 
 
Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e' presentato  al
Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno. 
 
Nel caso in  cui  le  specifiche  normative  regionali  prevedano  un
documento programmatico di legislatura,  nel  primo  anno  del  nuovo
mandato,  quest'ultimo  documento  puo'  sostituire   il   DEFR,   se
predisposto nel rispetto del presente principio. 
 
Con   riferimento   al   periodo   di    programmazione    decorrente
dall'esercizio 2015,  le  regioni  che  non  hanno  partecipato  alla
sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del documento di
economia  e  finanza   regionale   e   adottano   il   documento   di
programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014.
Il primo documento di economia e finanza regionale  e'  adottato  con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per le regioni
in sperimentazione, che hanno adottato il DEFR 2015 -2017  nel  corso
dell'ultimo esercizio della sperimentazione. 
 
5.1 Definizione 
 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  concorrono
al perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica  definiti  in
ambito nazionale in coerenza con le procedure e i  criteri  stabiliti
dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita'. 
 
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo  i
principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
coordinamento della finanza pubblica, come previsto dall'art. 1 della
legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano  e  gli  enti
locali  determinano  gli  obiettivi  dei  propri  bilanci  annuali  e
pluriennali in coerenza con gli  obiettivi  programmatici  risultanti
dalla Documento di economia e  finanza  di  cui  all'articolo  10,  a
seguito del coordinamento previsto dall'art. 8, della legge  196/2009
e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Il Documento di economia e  finanza  regionale  (DEFR)  descrive  gli
scenari economico-finanziari internazionali, nazionali  e  regionali,
le politiche da adottare, gli obiettivi  della  manovra  di  bilancio
regionale, tenendo conto degli  obiettivi  del  Patto  di  stabilita'
interno (PSI), ed espone il quadro finanziario unitario regionale  di
tutte le risorse disponibili per il  perseguimento  degli  obiettivi,
della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti
attuativi per il periodo di riferimento. 
 
5.2 Finalita' 
 
Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio  regionale,
ha carattere  generale,  contenuto  programmatico  e  costituisce  lo
strumento a supporto del processo di previsione. 
 
I procedimenti di formazione  dei  documenti  contabili  previsionali
dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare  riferimento
agli  indirizzi  generali  definiti  all'inizio   della   legislatura
regionale. 
 
Il DEFR ha le seguenti finalita': 
 
-  decidere  i  programmi  da  realizzare  e  i  relativi   contenuti
all'interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e
le relative modalita' di finanziamento; 
 
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
 
- costituire il presupposto dell'attivita' di  controllo  strategico,
con particolare riferimento allo stato di  attuazione  dei  programmi
all'interno  delle  missioni  e  alla  relazione  al  rendiconto   di
gestione. 
 
 
5.3 Contenuti 
 
Il DEFR contiene  le  linee  programmatiche  dell'azione  di  governo
regionale per il  periodo  compreso  nel  bilancio  di  previsione  ,
necessarie per il conseguimento degli  obiettivi  di  sviluppo  della
Regione. 
 
Ogni Regione definisce i contenuti  del  DEFR,  che  dovra'  comunque
contenere almeno quanto segue: 
 
- le politiche da adottare 
 
- gli obiettivi  della  manovra  di  bilancio,  tenendo  conto  degli
obiettivi del Patto di stabilita' interno, 
 
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili  per
il  perseguimento  degli  obiettivi  della  programmazione  unitaria,
esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento, 
 
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle societa' controllate  e
partecipate. 
 
La prima sezione comprende: 
 
- il  quadro  sintetico  del  contesto  economico  e  finanziario  di
riferimento, 
 
-  la  descrizione  degli  obiettivi   strategici   con   particolare
riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica  regionale  in
campo  economico,  sociale   e   territoriale,   anche   trasversali,
articolati secondo la programmazione autonoma delle  singole  Regioni
evidenziando, laddove presenti, gli interventi  che  impattano  sugli
enti locali. 
 
La seconda sezione comprende l'analisi sulla  situazione  finanziaria
della Regione ed, in particolare, contiene: 
 
- la costruzione del quadro tendenziale  di  finanza  pubblica  della
Regione  e  degli  Enti  regionali  sulla   base   delle   risultanze
dell'esercizio precedente; 
 
- la manovra correttiva; 
 
- l'indicazione dell'articolazione della manovra  necessaria  per  il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche
da un'indicazione di massima delle  misure  attraverso  le  quali  si
prevede di raggiungere i predetti obiettivi; 
 
- gli obiettivi programmatici pluriennali di  riduzione  del  debito,
tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito  pregresso
gia' autorizzato e non contratto secondo la disciplina  vigente  fino
all'entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa
legge attuativa, nonche' del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo. 
 
I contenuti finanziari del DEFR e  della  Nota  di  aggiornamento  al
documento   strategico   di   programmazione,    sono    condizionati
all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti  a
seguito del parere che la Conferenza permanente per il  coordinamento
della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio  2009,
n.42 , elabora sulle linee guida per la ripartizione degli  obiettivi
di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella nota  di  aggiornamento
del DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della
categoria di appartenenza trasmesse al governo. In  caso  di  mancata
attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio
2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro
portata  ad  un  contenuto  meramente  programmatico  e  orientato  a
obiettivi non finanziari, e la  nota  di  aggiornamento  al  DEFR  e'
presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio. 
 
6. La Nota di aggiornamento del DEFR regionale 
 
Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la
Nota di aggiornamento del DEF. 
 
Per garantire la necessaria  coerenza  con  gli  aggiornamenti  della
finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al  Consiglio
la Nota di aggiornamento del  DEFR  annuale  entro  30  giorni  dalla
presentazione della  Nota  di  aggiornamento  del  DEF  nazionale,  e
comunque non oltre la data di presentazione del disegno di  legge  di
bilancio. 
 
7. La legge di stabilita' regionale 
 
In  connessione  con  le  esigenze  derivanti  dallo  sviluppo  della
fiscalita' regionale, le regioni adottano  una  legge  di  stabilita'
regionale, contenente il quadro di  riferimento  finanziario  per  il
periodo compreso nel bilancio di previsione. 
 
Essa  contiene  esclusivamente  norme  tese  a   realizzare   effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio  di
previsione. 
 
Essa provvede, per il medesimo periodo: 
 
a. alle variazioni delle aliquote e di  tutte  le  altre  misure  che
incidono sulla determinazione del gettito dei tributi  di  competenza
regionale, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno  cui  tale
determinazione si riferisce; 
 
b.  al  rifinanziamento,  per  un  periodo  non  superiore  a  quello
considerato  dal  bilancio  di  previsione,  delle  leggi  di   spesa
regionali, con esclusione delle  spese  obbligatorie  e  delle  spese
continuative; 
 
c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati  dal  bilancio
di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa; 
 
d. con  riferimento  alle  spese  pluriennali  disposte  dalle  leggi
regionali, alla rimodulazione delle  quote  destinate  a  gravare  su
ciascuno degli esercizi considerati  nel  bilancio  di  previsione  e
degli esercizi successivi; 
 
e. alle eventuali autorizzazioni  di  spesa  per  interventi  la  cui
realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio
di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate  alla
legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
 
f. norme che comportano aumenti di  entrata  o  riduzioni  di  spesa,
restando   escluse   quelle   a   carattere   ordinamentale    ovvero
organizzatorio; 
 
g. le norme eventualmente necessarie  a  garantire  l'attuazione  del
Patto di stabilita' interno. 
 
La legge  di  stabilita'  trae  il  riferimento  necessario,  per  la
dimostrazione  della  copertura  finanziaria   delle   autorizzazioni
annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del
bilancio a legislazione vigente. 
 
Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte
modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi
riflessi sul bilancio per attuare il DEFR. 
 
In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti  di  legge
collegati, il progetto di legge di stabilita' e il progetto di  legge
di bilancio. 
 
8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 
Se  alla  data  del   31   luglio   risulta   insediata   una   nuova
amministrazione, e i termini  fissati  dallo  Statuto  comportano  la
presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il  termine
previsto  per  la  presentazione  del  DUP,  il  DUP   e   le   linee
programmatiche   di   mandato   sono    presentate    al    Consiglio
contestualmente, in ogni caso  non  successivamente  al  bilancio  di
previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. 
 
Il DUP e' lo strumento che permette l'attivita' di  guida  strategica
ed operativa degli enti locali e consente  di  fronteggiare  in  modo
permanente, sistemico  e  unitario  le  discontinuita'  ambientali  e
organizzative. 
 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio  del  coordinamento  e
coerenza dei documenti di  bilancio,  il  presupposto  necessario  di
tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica  (SeS)  e  la
Sezione Operativa (SeO).  La  prima  ha  un  orizzonte  temporale  di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari
a quello del bilancio di previsione. 
 
Con   riferimento   al   periodo   di    programmazione    decorrente
dall'esercizio 2015, gli enti locali che non hanno  partecipato  alla
sperimentazione non  sono  tenute  alla  predisposizione  del  DUP  e
adottano il documento  di  programmazione  previsto  dall'ordinamento
vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza
regionale  e'  adottato  con  riferimento  agli   esercizi   2016   e
successivi, salvo che per gli  enti  in  sperimentazione,  che  hanno
adottato il DUP 2015 -2017  nel  corso  dell'ultimo  esercizio  della
sperimentazione. 
 
8.1. La Sezione Strategica (SeS) 
 
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di  mandato  di
cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di  riferimento,
gli  indirizzi  strategici  dell'ente.  Il   quadro   strategico   di
riferimento e' definito anche in coerenza con le linee  di  indirizzo
della programmazione  regionale  e  tenendo  conto  del  concorso  al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in  ambito
nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i  criteri  stabiliti
dall'Unione Europea. 
 
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo
di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza  pubblica,  le
principali     scelte     che     caratterizzano     il     programma
dell'amministrazione   da   realizzare   nel   corso   del    mandato
amministrativo e che possono  avere  un  impatto  di  medio  e  lungo
periodo, le politiche di mandato  che  l'ente  vuole  sviluppare  nel
raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali  e  nel  governo
delle proprie funzioni  fondamentali  e  gli  indirizzi  generali  di
programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente
locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del  mandato
in maniera sistematica e trasparente, per informare i  cittadini  del
livello di  realizzazione  dei  programmi,  di  raggiungimento  degli
obiettivi e  delle  collegate  aree  di  responsabilita'  politica  o
amministrativa. 
 
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli  indirizzi
strategici,  sono  definiti,  per  ogni  missione  di  bilancio,  gli
obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. 
 
Gli obiettivi strategici,  nell'ambito  di  ciascuna  missione,  sono
definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo  strategico  e'
individuato  anche  il  contributo  che  il  gruppo   amministrazione
pubblica puo' e deve fornire per il suo conseguimento. 
 
L'individuazione degli obiettivi strategici consegue  a  un  processo
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e
di quelle interne, sia in termini  attuali  che  prospettici  e  alla
definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
 
Con  riferimento  alle  condizioni  esterne,   l'analisi   strategica
richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: 
 
1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il  periodo  considerato
anche  alla  luce  degli  indirizzi  e  delle  scelte  contenute  nei
documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
 
2.  La  valutazione   corrente   e   prospettica   della   situazione
socio-economica del territorio di  riferimento  e  della  domanda  di
servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle
prospettive future di sviluppo socio-economico; 
 
3. I parametri economici essenziali utilizzati  per  identificare,  a
legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici
dell'ente e dei propri enti  strumentali,  segnalando  le  differenze
rispetto ai parametri  considerati  nella  Decisione  di  Economia  e
Finanza (DEF). 
 
Con  riferimento  alle  condizioni  interne,   l'analisi   strategica
richiede,  almeno,  l'approfondimento  dei  seguenti  profili  e   la
definizione dei seguenti principali  contenuti  della  programmazione
strategica e dei  relativi  indirizzi  generali  con  riferimento  al
periodo di mandato: 
 
1. organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali
tenuto conto dei fabbisogni e dei costi  standard.  Saranno  definiti
gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti  strumentali
e societa' controllate e partecipate con riferimento anche alla  loro
situazione economica e finanziaria,  agli  obiettivi  di  servizio  e
gestionali che devono perseguire e alle  procedure  di  controllo  di
competenza dell'ente; 
 
2. indirizzi generali di natura strategica relativi  alle  risorse  e
agli  impieghi  e  sostenibilita'  economico  finanziaria  attuale  e
prospettica.  A  tal  fine,  devono  essere  oggetto   di   specifico
approfondimento almeno i seguenti  aspetti,  relativamente  ai  quali
saranno definiti  appositi  indirizzi  generali  con  riferimento  al
periodo di mandato: 
 
a. gli investimenti e la  realizzazione  delle  opere  pubbliche  con
indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e  dei
riflessi per quanto riguarda la spesa  corrente  per  ciascuno  degli
anni dell'arco temporale di riferimento della SeS; 
 
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e
non ancora conclusi; 
 
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
 
d. la spesa corrente con specifico riferimento  alla  gestione  delle
funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualita' dei servizi
resi e agli obiettivi di servizio; 
 
e.  l'analisi  delle  necessita'  finanziarie   e   strutturali   per
l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 
 
f. la gestione del patrimonio; 
 
g. il reperimento e l'impiego di risorse  straordinarie  e  in  conto
capitale; 
 
h.  l'indebitamento  con  analisi  della  relativa  sostenibilita'  e
andamento tendenziale nel periodo di mandato; 
 
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed
i relativi equilibri in termini di cassa. 
 
3. Disponibilita' e gestione delle risorse umane con riferimento alla
struttura organizzativa dell'ente in tutte  le  sue  articolazioni  e
alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 
 
4. Coerenza e compatibilita' presente e futura  con  le  disposizioni
del patto di stabilita' interno e con i vincoli di finanza pubblica. 
 
Negli  enti  locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,
l'analisi strategica, per la parte esterna, puo' essere  limitata  ai
soli punti 2 e 3. 
 
Gli  effetti  economico-finanziari  delle  attivita'  necessarie  per
conseguire  gli   obiettivi   strategici   sono   quantificati,   con
progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli  altri  documenti  di
programmazione. 
 
Ogni  anno  gli  obiettivi  strategici,  contenuti  nella  SeS,  sono
verificati nello stato di attuazione e possono essere, a  seguito  di
variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e  dandone
adeguata  motivazione,  opportunamente  riformulati.  Sono   altresi'
verificati gli indirizzi generali e i contenuti della  programmazione
strategica  con  particolare  riferimento  alle  condizioni   interne
dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e  alla
sostenibilita' economico - finanziaria, come sopra esplicitati. 
 
In considerazione delle  linee  programmatiche  di  mandato  e  degli
indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende
conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato  di
cui all'art. 4 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,
quale  dichiarazione   certificata   delle   iniziative   intraprese,
dell'attivita' amministrativa e normativa e dei risultati  riferibili
alla programmazione strategica e operativa dell'ente  e  di  bilancio
durante il mandato. 
 
8.2. La Sezione Operativa (SeO) 
 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico  e  costituisce
lo strumento a supporto del processo  di  previsione  definito  sulla
base degli indirizzi generali e degli  obiettivi  strategici  fissati
nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la  programmazione
operativa dell'ente  avendo  a  riferimento  un  arco  temporale  sia
annuale che pluriennale. 
 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni  ed  agli
obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai  processi
di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. 
 
La SeO e' redatta, per il suo contenuto finanziario,  per  competenza
con riferimento all'intero  periodo  considerato,  e  per  cassa  con
riferimento al primo esercizio, si fonda  su  valutazioni  di  natura
economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari  a  quello  del
bilancio di previsione. 
 
La SeO supporta il processo  di  previsione  per  la  predisposizione
della manovra di bilancio. 
 
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi  che  l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi  strategici  definiti
nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di  riferimento
del  DUP,  sono  individuati  gli  obiettivi  operativi  annuali   da
raggiungere. 
 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti  finanziari,  sia  in
termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato,
che di cassa con riferimento al primo  esercizio,  della  manovra  di
bilancio. 
 
La SeO ha i seguenti scopi: 
 
a) definire, con riferimento all'ente  e  al  gruppo  amministrazione
pubblica, gli  obiettivi  dei  programmi  all'interno  delle  singole
missioni. Con specifico riferimento all'ente devono  essere  indicati
anche i fabbisogni di spesa e le relative modalita' di finanziamento; 
 
b) orientare e guidare le successive deliberazioni  del  Consiglio  e
della Giunta; 
 
c) costituire il presupposto dell'attivita' di controllo strategico e
dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento  allo
stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni  e  alla
relazione al rendiconto di gestione. 
 
Il contenuto minimo della SeO e' costituito: 
 
a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi
facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 
 
b) dalla dimostrazione della coerenza delle  previsioni  di  bilancio
con gli strumenti urbanistici vigenti; 
 
c) per la parte  entrata,  da  una  valutazione  generale  sui  mezzi
finanziari, individuando le fonti di  finanziamento  ed  evidenziando
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
 
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
 
e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento
degli investimenti; 
 
f) per la parte spesa, da una  redazione  per  programmi  all'interno
delle missioni, con indicazione  delle  finalita'  che  si  intendono
conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate  e
delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 
 
g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa gia'
assunti; 
 
h) dalla valutazione sulla situazione economico -  finanziaria  degli
organismi gestionali esterni; 
 
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformita'  ad
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; 
 
j)  dalla  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  a  livello
triennale e annuale; 
 
k)  dal  piano  delle   alienazioni   e   valorizzazioni   dei   beni
patrimoniali. 
 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 
 
- Parte 1, nella quale sono descritte  le  motivazioni  delle  scelte
programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo
amministrazione  pubblica,  e  definiti,  per  tutto  il  periodo  di
riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i  relativi
obiettivi annuali; 
 
- Parte 2, contenente la  programmazione  dettagliata,  relativamente
all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del
fabbisogno di personale e  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del
patrimonio. 
 
Parte 1 
 
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati,  per  ogni  singola
missione e coerentemente agli indirizzi  strategici  contenuti  nella
SeS, i programmi operativi che l'ente  intende  realizzare  nell'arco
pluriennale di riferimento della SeO del DUP. 
 
La definizione degli  obiettivi  dei  programmi  che  l'ente  intende
realizzare  deve  avvenire  in  modo  coerente  con   gli   obiettivi
strategici definiti nella SeS. 
 
Per  ogni  programma  devono  essere  definite  le  finalita'  e  gli
obiettivi annuali e  pluriennali  che  si  intendono  perseguire,  la
motivazione  delle  scelte  effettuate  ed  individuate  le   risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. 
 
Gli  obiettivi  individuati  per  ogni  programma  rappresentano   la
declinazione  annuale  e  pluriennale  degli   obiettivi   strategici
contenuti nella  SeS  e  costituiscono  indirizzo  vincolante  per  i
successivi atti di  programmazione,  in  applicazione  del  principio
della coerenza tra i documenti  di  programmazione.  L'individuazione
delle finalita' e la fissazione degli obiettivi per i programmi  deve
"guidare", negli altri strumenti di programmazione,  l'individuazione
dei progetti strumentali alla loro realizzazione e  l'affidamento  di
obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
 
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati  annualmente  a
fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario,
modificati,  dandone   adeguata   giustificazione,   per   dare   una
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti  dell'ente
e del  processo  di  formulazione  dei  programmi  all'interno  delle
missioni. 
 
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve  essere  compiuta
sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative  esistenti
e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP. 
 
In ogni caso il programma e' il cardine della  programmazione  e,  di
conseguenza, il contenuto dei programmi  deve  esprimere  il  momento
chiave della predisposizione del bilancio finalizzato  alla  gestione
delle funzioni fondamentali dell'ente. 
 
Il contenuto del programma e' l'elemento fondamentale della struttura
del sistema di bilancio ed il  perno  intorno  al  quale  definire  i
rapporti  tra  organi  di  governo,  e  tra  questi  e  la  struttura
organizzativa e delle responsabilita' di gestione dell'ente,  nonche'
per la corretta informazione sui  contenuti  effettivi  delle  scelte
dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. 
 
Nella costruzione,  formulazione  e  approvazione  dei  programmi  si
svolge l'attivita' di definizione delle  scelte  "politiche"  che  e'
propria del massimo  organo  elettivo  preposto  all'indirizzo  e  al
controllo. Si devono esprimere con chiarezza le  decisioni  politiche
che  caratterizzano  l'ente  e  l'impatto  economico,  finanziario  e
sociale che avranno. 
 
I  programmi  devono  essere  analiticamente  definiti  in  modo   da
costituire  la  base  sulla  quale  implementare   il   processo   di
definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente,
portare,  tramite  la  predisposizione  e  l'approvazione  del   PEG,
all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
 
La Sezione operativa del DUP comprende, per  la  parte  entrata,  una
valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le  fonti  di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi  ed  i
relativi vincoli. 
 
Comprende altresi' la formulazione  degli  indirizzi  in  materia  di
tributi e di tariffe dei servizi,  quale  espressione  dell'autonomia
impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi  resi
e con i relativi obiettivi di servizio. 
 
I mezzi finanziari  necessari  per  la  realizzazione  dei  programmi
all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioe': 
a) individuati quanto a tipologia; 
 
b) quantificati in relazione al singolo cespite; 
 
c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche; 
 
d) misurati in termini di gettito finanziario. 
 
Contestualmente devono essere individuate le forme di  finanziamento,
avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi  -
quindi correnti - oppure se straordinari. 
 
Il documento deve comprendere la  valutazione  e  gli  indirizzi  sul
ricorso all'indebitamento per il  finanziamento  degli  investimenti,
sulla  capacita'  di  indebitamento  e  soprattutto  sulla   relativa
sostenibilita'  in  termini  di  equilibri  di   bilancio   e   sulla
compatibilita'  con  i  vincoli  di  finanza  pubblica.   Particolare
attenzione deve essere posta sulla compatibilita' con i  vincoli  del
patto di stabilita' interno, anche in termini di flussi di cassa. 
 
Particolare attenzione va posta alle nuove  forme  di  indebitamento,
che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che
provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle  degli  anni
successivi. 
 
L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce  il  punto
di partenza della attivita' di programmazione operativa dell'ente. 
 
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata
con riferimento almeno ai seguenti aspetti: 
 
- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonche'  le
caratteristiche dei servizi dell'ente; 
 
- i bisogni per ciascun programma  all'interno  delle  missioni,  con
particolare riferimento ai servizi fondamentali; 
 
- gli orientamenti circa i contenuti degli  obiettivi  del  Patto  di
Stabilita' interno da perseguire ai sensi della normativa in  materia
e le relative disposizioni per i propri enti strumentali  e  societa'
controllate e partecipate; 
 
-  per  la  parte  entrata,  una  valutazione  generale   sui   mezzi
finanziari, individuando le fonti di  finanziamento  ed  evidenziando
l'andamento  storico  degli  stessi  ed  i   relativi   vincoli.   La
valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto  della
veridicita' della previsione,  un  trend  storico  che  evidenzi  gli
scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo
andamento degli esercizi precedenti; 
 
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
 
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il
finanziamento degli investimenti, sulla capacita' di indebitamento  e
relativa sostenibilita' in termini di equilibri di bilancio  e  sulla
compatibilita' con i vincoli di finanza pubblica; 
 
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni  pluriennali  di  spesa
gia' assunti; 
 
- la descrizione e l'analisi della situazione economico - finanziaria
degli organismi aziendali facenti parte  del  gruppo  amministrazione
pubblica e degli effetti  della  stessa  sugli  equilibri  annuali  e
pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che  si
intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali  esterni,  sia
in termini di bilancio sia in termini  di  efficienza,  efficacia  ed
economicita'. 
 
E' prioritario il finanziamento  delle  spese  correnti  consolidate,
riferite cioe' ai servizi essenziali e strutturali,  al  mantenimento
del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari. 
 
La parte  rimanente  puo'  quindi  essere  destinata  alla  spesa  di
sviluppo, intesa quale quota di risorse  aggiuntive  che  si  intende
destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attivita',
o alla creazione di un nuovo servizio. 
 
Infine, con riferimento alla previsione di spese  di  investimento  e
relative fonti di finanziamento, occorre valutare  la  sostenibilita'
negli esercizi futuri in termini di spese indotte. 
 
Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la  valutazione
degli impegni pluriennali di spesa gia' assunti a valere  sugli  anni
finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese  previste
e  derivanti  dai  progetti  gia'   approvati   per   interventi   di
investimento. 
 
Una particolare analisi dovra' essere dedicata al "Fondo  pluriennale
vincolato" sia di parte corrente, sia  relativo  agli  interventi  in
conto capitale, non  solo  dal  punto  di  vista  contabile,  ma  per
valutare tempi e modalita' della realizzazione dei programmi e  degli
obiettivi dell'amministrazione. 
 
Parte 2 
 
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori
pubblici, personale e patrimonio. 
 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti  locali  deve  essere
svolta  in  conformita'  ad  un  programma  triennale   e   ai   suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. 
 
I lavori da realizzare nel primo  anno  del  triennio  sono  compresi
nell'elenco annuale che costituisce il documento  di  previsione  per
gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
 
Ogni ente locale deve analizzare,  identificare  e  quantificare  gli
interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
 
Il programma deve in ogni modo indicare: 
 
- le priorita' e le azioni  da  intraprendere  come  richiesto  dalla
legge; 
 
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi  di
realizzazione delle opere e del collaudo; 
 
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza,  sia
di cassa, al fine  del  relativo  finanziamento  in  coerenza  con  i
vincoli di finanza pubblica. 
 
Trattando della programmazione dei lavori  pubblici  si  dovra'  fare
necessariamente riferimento al  "Fondo  pluriennale  vincolato"  come
saldo finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate  al
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente  gia'  impegnate,  ma
esigibili in  esercizi  successivi  a  quello  in  cui  e'  accertata
l'entrata. 
 
La programmazione del fabbisogno  di  personale  che  gli  organi  di
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge,  deve
assicurare le esigenze di funzionalita'  e  di  ottimizzazione  delle
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente  con
le disponibilita' finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
 
Al fine di procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
proprio  patrimonio  immobiliare  l'ente,   con   apposita   delibera
dell'organo  di  governo  individua,  redigendo  apposito  elenco,  i
singoli immobili di proprieta' dell'ente. Tra  questi  devono  essere
individuati  quelli  non  strumentali  all'esercizio  delle   proprie
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione. Sulla base delle informazioni  contenute  nell'elenco
deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e  valorizzazioni
patrimoniali" quale parte integrante del DUP. 
 
La ricognizione degli immobili e' operata sulla base, e  nei  limiti,
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 
 
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di  effetti
di natura giuridico - amministrativa previsti  e  disciplinati  dalla
legge. 
 
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti  di
programmazione relativi all'attivita' istituzionale dell'ente di  cui
il  legislatore  prevedera'  la  redazione  ed  approvazione.  Si  fa
riferimento ad esempio alla possibilita' di redigere piani  triennali
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di  cui  all'art.
16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011. 
 
8.3. Inammissibilita'  e  improcedibilita'  delle  deliberazioni  non
coerenti con il documento unico di programmazione degli enti locali. 
 
Il  regolamento  di  contabilita'  deve  disciplinare   i   casi   di
inammissibilita'  e  di  improcedibilita'  per  le  deliberazioni  di
consiglio e di giunta che non sono coerenti con  le  previsioni  e  i
contenuti programmatici del DUP degli enti locali. 
 
 
9. Il bilancio di previsione finanziario 
 
9.1 Definizione 
 
Il bilancio di previsione  finanziario  e'  il  documento  nel  quale
vengono  rappresentate  contabilmente   le   previsioni   di   natura
finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale
considerato  nei  Documenti  di  programmazione  dell'ente  (il  DEFR
regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi
di governo di  un  ente,  nell'ambito  dell'esercizio  della  propria
funzione  di  indirizzo   e   di   programmazione,   definiscono   la
distribuzione  delle  risorse  finanziarie  tra  i  programmi  e   le
attivita' che l'amministrazione  deve  realizzare,  in  coerenza  con
quanto previsto nel documento di programmazione. 
 
Il  bilancio  di  previsione  finanziario  e'  almeno  triennale.  Le
previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono  il  bilancio
di previsione finanziario annuale (al tesoriere sono  trasmesse  solo
le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai  residui
alla data di avvio dell'esercizio e dagli  stanziamenti  relativi  al
primo esercizio, completi delle articolazioni previste  nello  schema
di bilancio). 
 
Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalita': 
 
-  politico-amministrative  in  quanto  consente  l'esercizio   delle
prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di  governance
esercitano sull'organo esecutivo ed e' lo strumento fondamentale  per
la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio; 
 
- di programmazione finanziaria poiche' descrive finanziariamente  le
informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche  nel
processo di decisione politica, sociale ed economica; 
 
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso  la  funzione
autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio; 
 
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare,
della copertura  delle  spese  di  funzionamento  e  di  investimento
programmate. Per le regioni il  bilancio  di  previsione  costituisce
sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri; 
 
- informative  in  quanto  fornisce  informazioni  agli  utilizzatori
interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi
di revisione, ecc.) ed esterni (organi  di  controllo,  altri  organi
pubblici, fornitori e creditori, finanziatori,  cittadini,  ecc.)  in
merito ai programmi in corso  di  realizzazione,  nonche'  in  merito
all'andamento finanziario della amministrazione. 
 
La   classificazione   delle   spese    in    missioni,    programmi,
macroaggregati, capitoli  ed  eventualmente,  in  articoli,  prevista
dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo  n.  118/2011,  e'
posta in relazione  ai  livelli  di  governo  cui  e'  attribuita  la
responsabilita' della distribuzione delle risorse. 
 
La funzione politico  amministrativa  di  indirizzo  e  controllo  e'
svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso  l'approvazione  del
bilancio autorizzatorio  per  missioni  e  programmi  e  titoli,  che
ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi. 
 
Nell'ambito  della  destinazione  delle  risorse  tra   le   missioni
dell'ente, e nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla  legge  e  dal
documento  di  programmazione,  la  funzione  di  ripartizione  delle
risorse in considerazione della  natura  economica  della  spesa,  e'
svolta: 
 
- nelle  regioni  dalla  Giunta,  attraverso  la  ripartizione  delle
tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in  macroaggregati
e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal
regolamento  di  contabilita'),  attraverso  la  ripartizione   delle
tipologie e  dei  macroaggregati  in  capitoli  ed  eventualmente  in
articoli.  Tale  documenti  costituiscono  il  Documento  Tecnico  di
accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale; 
 
- negli enti locali dalla Giunta, attraverso  la  ripartizione  delle
tipologie di entrata  in  categorie,  capitoli  ed  eventualmente  in
articoli e dei programmi di  spesa  in  macroaggregati,  capitoli  ed
eventualmente  in  articoli.  Tale  documento  costituisce  il  piano
esecutivo di gestione. 
 
Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il  PEG
degli enti locali, si provvede anche ad attribuire  ai  titolari  dei
centri di responsabilita' amministrativa  le  risorse  necessarie  al
raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il  PEG
costituisce anche il fondamentale strumento di  determinazione  degli
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente  alle
dotazioni necessarie, ai  responsabili  dei  programmi  previsti  nel
bilancio. 
 
Nel rispetto del principio contabile generale  n.  1  dell'annualita'
del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego  del  metodo  scorrevole
nella redazione del bilancio  di  previsione  finanziario.  Pertanto,
ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione: 
 
-  con  l'inserimento  delle  previsioni  relative  ad  un  ulteriore
esercizio; 
 
- adeguando le previsioni relative a tutti gli  esercizi  considerati
nel bilancio, in considerazione delle indicazioni  del  documento  di
programmazione aggiornato,  dei  risultati  presunti  della  gestione
dell'esercizio precedente, anche con riferimento  agli  impegni  gia'
assunti, all'evoluzione normativa; 
 
- con l'indicazione, per tutti i programmi di  spesa  considerati  in
ciascuno degli esercizi in  cui  il  bilancio  e'  articolato,  degli
"impegni gia' assunti" alla data di elaborazione del documento. 
 
9.2 La procedura di approvazione del  bilancio  di  previsione  delle
regioni 
 
Entro il 31 ottobre di ogni anno, e  comunque  non  oltre  30  giorni
dalla presentazione del disegno di bilancio dello  Stato,  la  giunta
approva lo schema della delibera  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione finanziario relativa almeno  al  triennio  successivo,  da
sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema  di
delibera di approvazione del bilancio, la Giunta  trasmette,  a  fini
conoscitivi, anche la proposta di articolazione  delle  tipologie  in
categorie e dei programmi in macroaggregati; 
 
In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento  la  Giunta
aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso  di
approvazione, unitamente al Documento di programmazione. 
 
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio
di previsione  riguardante  le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa
riguardanti almeno il triennio successivo. 
 
Il bilancio comprende le previsioni di  competenza  e  di  cassa  del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi ed e' redatto, secondo gli schemi  previsti
dall'allegato 9  del  presente  decreto,  i  relativi  riepiloghi,  i
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli  equilibri
di bilancio, e i seguenti allegati: 
 
a)   il   prospetto   esplicativo   del   presunto    risultato    di
amministrazione; 
 
b)  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per   missioni   e
programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
 
c) il prospetto concernente la  composizione  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'; 
 
d)  il  prospetto  dimostrativo   del   rispetto   dei   vincoli   di
indebitamento; 
 
e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
 
f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera
b); 
 
g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
 
h) la nota integrativa; 
 
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio,
la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e  dei
programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni  considerati  nel
bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento. 
 
Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati,  nel  rispetto
dello schema indicato nell'allegato 12: 
 
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli,  tipologie  e
categorie, 
 
b)il prospetto delle previsioni di spesa per  missioni,  programmi  e
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati  nel  bilancio  di
previsione. 
 
Contestualmente   all'approvazione   del   Documento    tecnico    di
accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo  quanto
previsto dal regolamento di contabilita'),  approva  la  ripartizione
delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente  in
articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel  bilancio,  che
costituisce il bilancio finanziario gestionale. 
 
I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario. 
 
Al bilancio  gestionale  e'  allegato  il  prospetto  riguardante  le
previsioni di competenza e di cassa dei  capitoli  di  entrata  e  di
spesa della gestione  sanitaria  accentrata  articolato,  per  quanto
riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e  per
quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il
bilancio gestionale della  regione  risulta  articolato  in  modo  da
distinguere la gestione  ordinaria  dalla  gestione  sanitaria,  tale
allegato non e' necessario. 
 
Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva
all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui
il regolamento della  regione  prevede  l'approvazione  del  bilancio
finanziario gestionale da parte del segretario, per "contestualmente"
si   intende   entro   i   cinque   giorni   lavorativi    successivi
all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento. 
 
Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento  tecnico
di  accompagnamento  e  il  bilancio   gestionale   sono   pubblicati
contestualmente nel sito internet della regione.  Nel  sito  internet
dell'ente  sono  pubblicate  anche  le  variazioni  del  bilancio  di
previsione, le variazioni del documento tecnico  di  accompagnamento,
il  bilancio  di  previsione  assestato,  il  documento  tecnico   di
accompagnamento assestato e  il  bilancio  gestionale  assestato.  Il
sistema informativo dell'ente  garantisce  l'invio  alla  banca  dati
unitaria di cui all'articolo 13 della legge  n.  196  del  2009,  del
bilancio di previsione finanziario, completo di allegati,  unitamente
alle previsioni del documento  tecnico  di  accompagnamento  e  delle
previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo  l'articolazione
del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati
anche nel sito internet della regione. 
 
9.3 La procedura di approvazione del  bilancio  di  previsione  degli
enti locali 
 
Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo  schema  della
delibera di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario
relativa   almeno   al    triennio    successivo,    da    sottoporre
all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di
approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo,
anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati; 
 
In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento  la  Giunta
aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso  di
approvazione, unitamente al Documento di programmazione. 
 
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio
di previsione  riguardante  le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa
riguardanti almeno il triennio successivo. 
 
Il bilancio comprende le previsioni di  competenza  e  di  cassa  del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi ed e' redatto, secondo gli schemi  previsti
dall'allegato 9  del  presente  decreto,  i  relativi  riepiloghi,  i
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli  equilibri
di bilancio, e i seguenti allegati: 
 
a)   il   prospetto   esplicativo   del   presunto    risultato    di
amministrazione; 
 
b)  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per   missioni   e
programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
 
c) il prospetto concernente la  composizione  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'; 
 
d)  il  prospetto  dimostrativo   del   rispetto   dei   vincoli   di
indebitamento; 
 
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di  contributi  e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali,  per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
 
f) il  prospetto  delle  spese  previste  per  lo  svolgimento  delle
funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli  anni  considerati
nel bilancio di previsione; 
 
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato  deliberati  e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce
il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati  nel  sito
internet dell'ente locale; 
 
h) le risultanze dei  rendiconti  e  dei  bilanci  consolidati  delle
unioni  di   comuni   e   dei   soggetti   considerate   nel   gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  relativi  al   penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si  riferisce.  Se  tali
documenti contabili sono integralmente pubblicati nei  siti  internet
degli enti, ne e' allegato l'elenco con  l'indicazione  dei  relativi
siti web istituzionali; 
 
i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione
del bilancio, con  la  quale  i  comuni  verificano  la  quantita'  e
qualita' di aree e fabbricati  da  destinarsi  alla  residenza,  alle
attivita' produttive e terziarie - ai sensi  delle  leggi  18  aprile
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che
potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con
la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo  di  cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
 
j) le deliberazioni con le quali sono  determinati,  per  l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi  locali
e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale,
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi; 
 
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione  di
deficitarieta' strutturale prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia; 
 
l) il prospetto  della  concordanza  tra  bilancio  di  previsione  e
obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno 
 
m) la nota integrativa; 
 
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio,
la Giunta approva  la  ripartizione  delle  tipologie  in  categorie,
capitoli  e,  eventualmente,  in  articoli,  e   dei   programmi   in
macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per  ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio,  che  costituisce  il  Piano
esecutivo di gestione, cui e' allegato il  prospetto  concernente  la
ripartizione  delle  tipologie  in  categorie  e  dei  programmi   in
macroaggregati. 
 
Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva
all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. 
 
I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario. 
 
Il bilancio di  previsione  finanziario  e  il  PEG  sono  pubblicati
contestualmente  nel  sito  internet  dell'ente.  Nel  sito  internet
dell'ente  sono  pubblicate  anche  le  variazioni  del  bilancio  di
previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano  esecutivo
di gestione assestato. 
 
Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla  banca  dati
unitaria di cui all'articolo 13 della legge  n.  196  del  2009,  del
bilancio di previsione finanziario, completo di allegati,  unitamente
alle previsioni del documento  tecnico  di  accompagnamento  e  delle
previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo  l'articolazione
del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati
anche nel sito internet della regione. 
 
9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario 
 
Il bilancio di  previsione  espone  separatamente  l'andamento  delle
entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un
triennio, definito in base  alla  legislazione  statale  e  regionale
vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed  e'  elaborato
in termini di competenza finanziaria e di cassa  con  riferimento  al
primo esercizio e  in  termini  di  competenza  finanziaria  per  gli
esercizi successivi. 
 
Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in  titoli  e
tipologie, secondo le modalita' individuate dal glossario  del  piano
dei conti per le voci corrispondenti. 
 
Le spese del bilancio di previsione sono classificate in  missioni  e
programmi  secondo  le  modalita'  individuate  dal  glossario  delle
missioni e dei programmi. 
 
I titoli e le tipologie, le missioni e  i  programmi  che  presentano
importi pari a 0 possono non essere indicati nel  bilancio.  In  ogni
caso, il sistema informativo contabile dell'ente deve essere in grado
di trasmettere in via telematica  il  bilancio,  completo  anche  che
delle previsioni degli importi presentano valori pari a 0 alla  banca
dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
I programmi di spesa sono articolati nei  seguenti  titoli  di  spesa
che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati  nel
bilancio: 
 
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 
 
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
 
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI. 
 
Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione
99 "Servizi  per  conto  terzi",  possono  essere  previsti  anche  i
seguenti titoli: 
 
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
 
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. 
 
Per ciascuna unita' di voto, costituita dalla tipologia di entrata  e
dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica: 
 
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o  passivi  alla  chiusura
dell'esercizio precedente a quello del triennio cui  il  bilancio  si
riferisce; 
 
b) l'importo definitivo delle previsioni di  competenza  e  di  cassa
dell'anno precedente  il  triennio  cui  si  riferisce  il  bilancio,
risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.  Nel
bilancio di previsione riguardante il triennio  2014-2016,  gli  enti
locali non indicano le previsioni definitive di cassa del 2013; 
 
c) l'ammontare delle entrate che si  prevede  di  accertare  o  delle
spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli  esercizi  cui  il
bilancio si riferisce; 
 
d) l'ammontare delle entrate che si prevede  di  riscuotere  e  delle
spese di cui si  autorizza  il  pagamento  nel  primo  esercizio  del
triennio, senza distinzioni tra  riscossioni  e  pagamenti  in  conto
competenza e in conto residui. 
 
Ciascun programma di spesa, distintamente per  i  titoli  in  cui  e'
articolato, indica: 
 
- la quota dello stanziamento  che  corrisponde  ad  impegni  assunti
negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio  (la
voce "di cui gia' impegnato"); 
 
- la quota di stanziamento relativa al fondo  pluriennale  vincolato,
che corrisponde alla somma delle spese che si  prevede  di  impegnare
nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese
che  sono  gia'  state  impegnate  negli  esercizi   precedenti   con
imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura e'  costituita
da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal
fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate. 
 
Le previsioni di competenza finanziaria sono  elaborate  in  coerenza
con il principio generale n. 16, e  rappresentano  le  entrate  e  le
spese che si prevede saranno esigibili  in  ciascuno  degli  esercizi
considerati, anche se la relativa obbligazione e' sorta  in  esercizi
precedenti. 
 
L'esigibilita' di ciascuna obbligazione e' individuata  nel  rispetto
del  principio  applicato  della  contabilita'  finanziaria,  di  cui
all'allegato n. 4.2 al presente decreto. 
 
La previsione  delle  entrate  rappresenta  quanto  l'amministrazione
ritiene di  poter  ragionevolmente  accertare  in  ciascun  esercizio
contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei  principi  contabili
generali  dell'attendibilita'  e  della  congruita',  e   rappresenta
contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo
esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie  al
finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento. 
 
Anche le previsioni  di  spesa  sono  predisposte  nel  rispetto  dei
principi contabili  generali  della  veridicita'  e  della  coerenza,
tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni  descritte  nel
documento  di   programmazione,   comprese   quelle   in   corso   di
realizzazione rappresentate dagli impegni gia' assunti a  seguito  di
obbligazioni giuridicamente perfezionate,  esigibili  negli  esercizi
considerati. 
 
Gli stanziamenti di  spesa  di  competenza  sono  quantificati  nella
misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' o interventi che
sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad  obbligazioni
esigibili negli esercizi considerati nel  bilancio  di  previsione  e
sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali
ed agli obiettivi  concretamente  perseguibili  nel  periodo  cui  si
riferisce il bilancio di  previsione  finanziario,  restando  esclusa
ogni  quantificazione  basata  sul  criterio  della   spesa   storica
incrementale. 
 
Particolare  attenzione  deve   essere   dedicata   alle   fonti   di
finanziamento, come i mutui passivi, che  per  loro  natura  incidono
sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi
passivi e rimborsi di capitale. 
 
Se tutte le entrate  e  le  spese  esigibili  fossero  effettivamente
riscosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio
annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e  non
si dovrebbero formare residui attivi e passivi. 
 
Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere riscosse e
pagate, a causa di ritardi  nell'esecuzione  di  quanto  dovuto,  gli
stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli  stanziamenti
di cassa. Gli stanziamenti di  cassa  comprendono  le  previsioni  di
riscossioni  e  pagamenti  in   c/residui   e   sono   elaborate   in
considerazione  dei  presumibili  ritardi  nella  riscossione  e  nei
pagamenti delle obbligazioni gia' esigibili. 
 
Al  riguardo  si  ricorda   che,   a   seguito   del   riaccertamento
straordinario dei residui effettuato in attuazione  dell'articolo  3,
comma 7, del presente decreto, i  residui  sono  costituiti  solo  da
obbligazioni giuridiche esigibili. 
 
L'adozione del principio della competenza  potenziata,  che  richiede
l'imputazione delle obbligazioni giuridiche all'esercizio in  cui  le
stesse  sono  esigibili,  non  consente  la  formazione  di   residui
derivanti "da accantonamenti contabili"  di  risorse  in  assenza  di
obbligazioni giuridiche  perfezionate.  Nel  rispetto  del  principio
della competenza potenziata, l'accantonamento contabile di risorse e'
effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa  che  non  e'
possibile impegnare e pagare (che pertanto non danno luogo a  residui
passivi). Le conseguenti economie di spesa  danno  luogo  alla  quota
"accantonata"  del  risultato  di  amministrazione,  utilizzabile   a
seguito  del  verificarsi  degli  eventi  che  hanno  determinato  la
costituzione dell'accantonamento. 
 
Con riferimento a ciascun esercizio considerato nel  bilancio,  prima
degli stanziamenti riguardanti le  entrate,  sono  iscritte  le  voci
relative al fondo pluriennale vincolato. 
 
L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra  le  entrate
di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo
degli stanziamenti di  spesa  complessivi  dell'esercizio  precedente
riguardanti il fondo  pluriennale.  Solo  con  riferimento  al  primo
esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le
entrate puo' risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di
spesa dell'esercizio  precedente,  nel  caso  in  cui  sia  possibile
stimare o far  riferimento,  sulla  base  di  dati  di  preconsuntivo
all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al  periodo
di riferimento del bilancio di  previsione,  degli  impegni  imputati
agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 
 
Nel bilancio di previsione 2014-2016, con  riferimento  all'esercizio
2014, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata
e' pari a 0 se il bilancio  di  previsione  e'  approvato  prima  del
riaccertamento straordinario dei residui  previsto  dall'articolo  3,
comma 7, del presente  decreto.  Se  il  bilancio  di  previsione  e'
approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui
l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto  in  entrata  e'
pari alla differenza, se  positiva,  tra  i  residui  passivi  al  31
dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi  successivi  e  i
residui attivi al 31  dicembre  2013  cancellati  e  reimputati  agli
esercizi successivi. 
 
Dopo le voci relative al fondo  pluriennale  vincolato,  prima  degli
stanziamenti riguardanti le entrate, nel primo esercizio  considerato
nel bilancio e' iscritto l'importo  relativo  all'eventuale  utilizzo
dell'avanzo  di  amministrazione,   con   indicazione   della   quota
utilizzata  prima  dell'approvazione  del  rendiconto.  Tale  importo
corrisponde a quello indicato nell'allegato riguardante il  risultato
di amministrazione presunto. Le modalita' di utilizzo  del  risultato
di amministrazione vincolato sono indicate  dal  principio  applicato
della contabilita' finanziaria 9.2. 
 
Nel caso in cui in  cui  il  risultato  di  amministrazione  non  sia
sufficiente a comprendere le quote vincolate e accantonate, l'ente e'
in disavanzo di amministrazione.  Tale  disavanzo  e'  iscritto  come
posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione. 
 
9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario 
 
Gli stanziamenti di spesa  del  bilancio  di  previsione  finanziario
riguardanti gli esercizi finanziari  cui  il  bilancio  si  riferisce
hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli  impegni  ed  ai
pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti  i  rimborsi
delle anticipazioni di tesoreria e le  partite  di  giro/servizi  per
conto  di  terzi  i  cui  stanziamenti  non  comportano  limiti  alla
gestione. 
 
Hanno  natura  autorizzatoria  anche  gli  stanziamenti  di   entrata
riguardanti le accensione di prestiti. 
 
A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione  del
bilancio  la  giunta,  nelle  more  della  necessaria  variazione  di
bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria  degli  stanziamenti
di tutti gli esercizi considerati  del  bilancio,  al  solo  fine  di
garantire  gli  equilibri  di  bilancio.  Con  riferimento   a   tali
stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. 
 
Ad esempio, in caso di eventi imprevisti, quale il venir  meno  o  la
riduzione dei  dividendi  o  il  taglio  di  trasferimenti  a  favore
dell'ente,  che  fanno  prevedere   un   disavanzo   della   gestione
finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio  e  delle  misure
necessarie a ripristinare il pareggio, la  giunta  puo'  limitare  la
natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per  i  quali
si prevede lo squilibrio, non ancora impegnati, al  fine  di  evitare
l'assunzione  di   obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   che
potrebbero  irrigidire  la  gestione  ed   impedire   l'adozione   di
interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio. 
 
Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di
tutti gli esercizi considerati nel bilancio: 
 
- possono essere assunte  obbligazioni  concernenti  spese  correnti,
imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione
successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni  pluriennali
o necessarie per garantire la continuita' dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei  documenti
di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento
degli equilibri di bilancio,  anche  con  riferimento  agli  esercizi
successivi al primo; 
 
-  possono  essere  assunte   obbligazioni   concernenti   spese   di
investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel  bilancio
di previsione successivi al primo, a condizione di  aver  predisposto
la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva  spesa
dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione,  anche  se
la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale  del
piano delle opere pubbliche  di  cui  all'articolo  128  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006. La copertura finanziaria delle spese  di
investimento   e'   costituita   da   risorse   accertate   esigibili
nell'esercizio in corso di gestione o la cui  esigibilita'  e'  nella
piena discrezionalita' dell'ente o di altra pubblica amministrazione,
dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  o,  fino  all'esercizio
2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento: 
 
- in caso di esercizio provvisorio la gestione  e'  effettuata  sulla
base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo  bilancio
di previsione approvato; 
 
- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di  previsione  possono
essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio  nel  corso
dell'esercizio, secondo le stesse modalita'  previste  per  il  primo
esercizio.   In   particolare,   le   variazioni   riguardanti    gli
accantonamenti  al  fondo   pluriennale   vincolato   devono   essere
effettuate anche con  riferimento  agli  stanziamenti  relativi  agli
esercizi successivi al fine di  garantire  sempre  l'equivalenza  tra
l'importo complessivo degli  stanziamenti  di  spesa  riguardanti  il
fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti  il
fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio
considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato  di  entrata
del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del  fondo
pluriennale vincolato di  spesa  risultante  dal  consuntivo  (o  dal
preconsuntivo nelle more del consuntivo). 
 
9.6 Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
 
Il quadro generale riassuntivo reca  l'esposizione  delle  previsioni
complessive  del  bilancio  in  termini  di  competenza  e  di  cassa
classificate per titoli, ed e' costituito da un prospetto  a  sezioni
divise nel quale sono indicate: 
 
a) per le entrate gli importi  di  cascun  titolo,  il  totale  delle
entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale
delle entrate  (costituito  dalla  somma  di  tutti  i  titoli  delle
entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo
delle entrate di cassa e' costituito dalla  somma  del  totale  delle
entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di
competenza e' costituito dalla somma del totale delle entrate con  il
fondo  pluriennale  vincolato   e   l'utilizzo   del   risultato   di
amministrazione); 
 
b) per le spese gli importi di ciascun titolo  di  spesa,  il  totale
delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle
spese), il totale delle spese (costituito  dalla  somma  di  tutti  i
titoli delle spese e il totale complessivo  delle  spese  (il  totale
complessivo di cassa e' sempre uguale al totale delle  spese,  mentre
il totale complessivo di competenza e'  costituito  dalla  somma  del
totale  di  spesa  con  l'eventuale  disavanzo   di   amministrazione
riportato in bilancio per la copertura). 
 
Il quadro generale riassuntivo  del  bilancio  fornisce  una  visione
sintetica e globale dell'intera  gestione  dell'ente,  relativa  alle
operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio. 
 
Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate,  anche  se  di
importo pari a 0. 
 
9.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 
 
La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto  e'
un allegato al bilancio di previsione  che  evidenzia  le  risultanze
presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello  cui  si
riferisce il bilancio di previsione,  e  consente  l'elaborazione  di
previsioni coerenti con tali risultati. In  particolare,  la  tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione  presunto  consente  di
verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla
relativa copertura. 
 
La prima parte del prospetto consente di  determinare  l'importo  del
risultato  di   amministrazione   per   approssimazioni   successive,
attraverso: 
 
a)  l'indicazione   del   risultato   di   amministrazione   iniziale
dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio,  che
costituisce  un  dato  certo,  determinato   dall'ultimo   consuntivo
approvato; 
 
b)  il  calcolo  del  risultato  di  amministrazione   dell'esercizio
precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui  si
predispone lo  schema  di  bilancio,  determinato  sulla  base  delle
registrazioni contabili alla data di  elaborazione  dello  schema  di
bilancio; 
 
c) la stima degli impegni e degli  accertamenti  che  si  prevede  di
registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni  dei
residui attivi e passivi che si prevede  di  effettuare  in  sede  di
riaccertamento. Sulla base di tali  dati  e  dell'importo  del  fondo
pluriennale vincolato di spesa  definitivamente  stanziato  in  spesa
dell'esercizio  precedente  (se  il   bilancio   di   previsione   e'
predisposto  nel  corso  dell'esercizio  cui  si  riferisce,  si   fa
riferimento  all'importo  del  fondo  pluriennale  cui  corrispondono
impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del
preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce  il  bilancio  di
previsione. 
 
Se il bilancio di previsione e' approvato successivamente  alla  data
del 31 dicembre dell'esercizio  precedente,  la  parte  di  cui  alla
lettera  c)  e'  compilata  solo  per  la  voce  relativa  al   fondo
pluriennale vincolato formatosi nell'esercizio  precedente  a  quello
cui si riferisce il bilancio di previsione 
 
La seconda  parte  del  prospetto  rappresenta  la  composizione  del
risultato di amministrazione presunto al 31  dicembre  dell'esercizio
precedente a quello cui  si  riferisce  il  bilancio  di  previsione,
costituita: 
 
1) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo
precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo  la
classificazione  prevista  dal  principio  applicato  9.2.   L'elenco
analitico  dei  vincoli  e'   riportato   nella   nota   integrativa,
distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e   dai   principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente; 
 
2) dalla quota del  risultato  di  amministrazione  accantonata.  Gli
accantonamenti  dell'avanzo  sono  il   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita', l'accantonamento per i residui  perenti  (solo  per  le
regioni) e altri eventuali accantonamenti per passivita' potenziali; 
 
3) dalla  quota  del  risultato  di  amministrazione  destinata  agli
investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti  dalle
entrate in c/capitale senza vincoli  di  specifica  destinazione  che
ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili  solo
a seguito dell'approvazione del rendiconto; 
 
4) l'eventuale quota libera dell'avanzo di  amministrazione  presunto
utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto,  quando
ne sia dimostrata la  sua  effettiva  consistenza  e,  quindi,  nella
misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in
cui l'importo della quota libera risulti negativo, si e' in  presenza
di  un  disavanzo  di  amministrazione,  da  recuperare  secondo   le
modalita'  previste  nel  principio   n.   9.2   della   contabilita'
finanziaria. 
 
La terza parte del prospetto indica l'importo della  quota  vincolata
del  risultato  presunto  di  amministrazione  applicata   al   primo
esercizio del bilancio di  previsione  finanziario.  Al  riguardo  si
rinvia  al  principio  applicato  9.2  riguardante  il  risultato  di
amministrazione. L'elenco analitico dei vincoli  utilizzati  e  degli
accantonamenti  impiegati  e'  riportato  nella   nota   integrativa,
distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti  dalla  legge  e  dai
principi   contabili,   dai   trasferimenti,   da   mutui   e   altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. 
 
9.8  Il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni   e
programmi, del fondo pluriennale vincolato 
 
Al  bilancio  di  previsione  sono  allegati  almeno  tre   prospetti
concernenti  la  composizione  del   fondo   pluriennale   vincolato,
predisposti con  riferimento  a  ciascun  esercizio  considerato  nel
bilancio di previsione. 
 
Al riguardo e' importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato
e' cumulato, in quanto  l'importo  iscritto  in  entrata  in  ciascun
esercizio  riporta  tutte  le   risorse   rinviate   dagli   esercizi
precedenti, sia quelle relative agli impegni  imputati  all'esercizio
cui si riferisce il  bilancio,  sia  quelle  relative  agli  esercizi
successivi. 
 
Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente  di  rappresentare
contabilmente con trasparenza e attendibilita': 
 
a) la  distanza  temporale  intercorrente  tra  l'acquisizione  delle
risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso  in  cui
le risorse siano  costituite  da  prestiti,  il  fenomeno,  purtroppo
frequente presso gli enti  locali,  dell'acquisizione  di  liquidita'
vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo
lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari; 
 
b) il procedimento di  programmazione  e  realizzazione  delle  spese
pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e
richiedono  un  periodo   di   tempo   ultrannuale   di   attuazione,
evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per  la
realizzazione   di   interventi   pluriennali,   (si    pensi    alla
indispensabilita' di tale previsione nel caso di indebitamento  o  di
utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). 
 
Con riferimento all'esercizio per il quale  e'  predisposto,  ciascun
prospetto evidenzia: 
 
a) l'articolazione per missioni e programmi  del  fondo  iscritto  in
entrata del bilancio dell'esercizio cui  il  prospetto  si  riferisce
(nell'entrata del bilancio il fondo e' articolato in due  sole  voci,
riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale); 
 
b) la quota del fondo di  cui  alla  lettera  a),  destinato  a  dare
copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti  e  imputati
all'esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per
differenza, l'importo del fondo proveniente dal passato destinato  ad
essere rinviato agli esercizi successivi; 
 
c) la quota del fondo pluriennale che si prevede di  accantonare  nel
corso dell'esercizio cui il  prospetto  si  riferisce,  rappresentata
dall'ammontare degli impegni imputati agli esercizi successivi che si
prevede di assumere nel corso dell'esercizio finanziati  con  risorse
accertate nell'esercizio.  Nei  prospetti  riguardanti  gli  esercizi
successivi, tale parte del prospetto puo' non essere  compilata.  Nei
prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione
di  tali  colonne  presuppone  che   l'ente   prevede   di   assumere
accertamenti e impegni con imputazione agli esercizi successivi  solo
nel primo esercizio  considerato  nel  bilancio  e  non  anche  negli
esercizi successivi. 
 
La prima colonna del prospetto indica la ripartizione tra i programmi
di spesa del fondo pluriennale vincolato proveniente  dagli  esercizi
precedenti. Il totale di tale colonna, corrisponde alla  somma  delle
due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione,  riguardanti
il  fondo  pluriennale  vincolato  (di  parte  corrente  e  in  conto
capitale). 
 
Nel prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  pluriennale
vincolato del primo esercizio del bilancio di previsione, gli importi
della prima colonna rappresentano la previsione dell'importo che, per
ciascun  programma,  il  fondo  pluriennale   vincolato   avra'   nel
rendiconto della gestione dell'esercizio precedente. Tale importo non
dovrebbe essere superiore agli stanziamenti di spesa  riguardanti  il
fondo pluriennale del bilancio dell'esercizio precedente, in  quanto,
se nel corso dell'esercizio gli impegni sono imputati  correttamente,
il fondo non dovrebbe essere oggetto di significativi  incrementi  in
occasione del riaccertamento ordinario dei residui. 
 
Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre,  nella
prima colonna sono indicati gli importi che, per  ciascun  programma,
risultano  indicati  nelle  voci  di  spesa  riguardanti   il   fondo
pluriennale  vincolato   nel   consuntivo   (o   nel   preconsuntivo)
dell'esercizio precedente. 
 
Come evidenziato  nel  paragrafo  9.4  del  presente  principio,  nel
bilancio di previsione 2015-2017, con riferimento all'esercizio 2015,
l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto  in  entrata  e'
pari a 0  se  il  bilancio  di  previsione  e'  approvato  prima  del
riaccertamento straordinario dei residui  previsto  dall'articolo  3,
comma 7, del presente  decreto.  Se  il  bilancio  di  previsione  e'
approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui
l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto  in  entrata  e'
pari alla differenza, se  positiva,  tra  i  residui  passivi  al  31
dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi  successivi  e  i
residui attivi al 31  dicembre  2014  cancellati  e  reimputati  agli
esercizi successivi. Al fine della ripartizione di tale importo nella
prima colonna del prospetto concernente la composizione, per missioni
e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2015 e' necessario  fare
riferimento  agli  stanziamenti  corrispondenti  a  quelli  in   cui,
nell'esercizio  2015  e  negli  esercizi   successivi,   sono   stati
reimputati gli impegni cancellati dall'elenco dei residui passivi  al
31  dicembre  2014,  esclusi  quelli  finanziati  dagli  accertamenti
vincolati cancellati dall'elenco dei residui attivi  al  31  dicembre
2014 e re imputati (in quanto per tali impegni non si forma il  fondo
pluriennale vincolato). A  fronte  di  ogni  impegno  reimputato  non
finanziato  da  entrate  riaccertate  e   reimputate,   deve   essere
valorizzato l'importo del fondo nella prima colonna del prospetto. 
 
Nel prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  pluriennale
vincolato, gli importi della prima  colonna  corrispondono  a  quelli
dell'ultima colonna del prospetto relativo all'esercizio  precedente,
al netto della colonna "imputazione ancora non definita". 
 
La seconda colonna del prospetto indica la quota del  fondo  iscritta
in  entrata  costituita  dalle  "Spese   impegnate   negli   esercizi
precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio N". 
 
Al fine di garantire una  corretta  gestione  del  fondo  pluriennale
vincolato  e'  fondamentale  che  il  sistema  informativo  contabile
dell'ente sia in grado di individuare,  per  ciascun  programma,  gli
impegni finanziati dal fondo  pluriennale  vincolato,  distinguendoli
per esercizio di  imputazione.  Tra  le  tecniche  che  e'  possibile
adottare, la piu' semplice e' una sorta di estensione delle procedure
previste per la "prenotazione della spesa",  che  prevede,  all'avvio
delle procedure di spesa riguardanti  un  particolare  programma,  la
prenotazione sia dello stanziamento del fondo pluriennale in corso di
esercizio sia degli stanziamenti di spesa degli esercizi  successivi.
A seguito della formalizzazione dell'obbligazione,  gli  stanziamenti
di spesa sono impegnati e la prenotazione del  fondo  pluriennale  e'
confermata con  l'iscrizione  degli  estremi  dell'impegno  (importo,
numero e data dell'impegno, esercizio di imputazione). 
 
In tal modo risulta possibile: 
 
- ai fini della predisposizione del consuntivo, distinguere la  quota
del fondo che e' stata effettivamente  utilizzata,  dalle  quote  non
utilizzate che costituiscono economia di  spesa  e  confluiscono  nel
risultato di amministrazione; 
 
-  ai  fini  della  predisposizione  del  bilancio   di   previsione,
distinguere la parte del fondo proveniente dall'esercizio  precedente
destinata a  dare  copertura  agli  impegni  assunti  negli  esercizi
precedenti ed imputati all'esercizio cui si  riferisce  il  bilancio,
dalla parte del fondo destinata a dare copertura agli impegni assunti
negli esercizi precedenti con imputazione agli  esercizi  successivi.
Tale seconda quota del fondo deve essere ristanziata nella spesa  del
bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Ad essa deve essere
aggiunta un'ulteriore quota derivante dalla gestione dell'esercizio; 
 
- garantire l'aggiornamento delle  scritture  riguardanti  il  fondo,
attraverso il ribaltamento, all'inizio di ciascun esercizio, di tutte
le informazioni riguardanti gli  impegni  correlati  alla  quota  del
fondo di cui alla lettera b) ristanziata in bilancio. 
 
Al fine di determinare gli importi da iscrivere nella seconda colonna
del  prospetto  riguardante  la  composizione  del  fondo  del  primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, se il  bilancio  e'
approvato prima del 31 dicembre e' necessario considerare: 
 
a) gli impegni assunti negli esercizi precedenti  gia'  rendicontati,
imputati agli esercizi  successivi  a  quello  cui  si  riferisce  il
prospetto  e  finanziati  con   il   fondo   pluriennale   vincolato,
oggettivamente determinabili; 
 
b) gli impegni assunti nel corso dell'esercizio precedente  a  quello
cui si riferisce il prospetto, imputati agli  esercizi  successivi  a
quelli cui si riferisce  il  prospetto  e  finanziati  con  il  fondo
pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili; 
 
c) gli impegni che si prevede di assumere nel resto dell'esercizio in
corso con imputazione  agli  esercizi  successivi  a  quelli  cui  si
riferisce  il  prospetto  e  finanziati  con  il  fondo   pluriennale
vincolato. 
 
Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il  31  dicembre,  gli
importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto  riguardante
la  composizione  del  fondo  del  primo  esercizio  considerato  nel
bilancio di previsione, sono  determinati  sulla  base  dei  dati  di
consuntivo e di preconsuntivo anche con riferimento alla lettera c). 
 
La seconda colonna dei  prospetti  riguardanti  la  composizione  del
fondo  degli  esercizi  successivi  considerati   nel   bilancio   di
previsione e' compilata con  le  stesse  modalita'  indicate  per  il
prospetto relativo  al  primo  esercizio,  indicate  nell'ipotesi  di
bilancio approvato prima del  31  dicembre,  considerando  anche  gli
impegni che si prevede di  assumere  negli  esercizi  successivi  con
imputazione all'esercizio cui il prospetto si riferisce. 
 
La terza colonna del prospetto e' compilata, per  ciascun  programma,
come differenza tra la prima e la seconda. 
 
Le  successive  colonne  indicano  gli   impegni   che,   nel   corso
dell'esercizio cui si riferisce il prospetto, si prevede di  assumere
ed imputare a  ciascuno  degli  esercizi  successivi,  finanziati  da
entrate vincolate che si prevede di accertare nel corso del  medesimo
esercizio. Nel prospetto riguardante  ciascun  esercizio  considerato
nel bilancio e' possibile accantonare nel fondo pluriennale vincolato
le risorse riguardanti investimenti in corso di  definizione  che  si
prevede di avviare nel corso di tale esercizio, per i  quali  non  e'
possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese. 
 
Considerato  che  la  programmazione  e  la  previsione  delle  opere
pubbliche e' fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche  e
sul  relativo  elenco  annuale,  che  richiedono,  tra  l'altro,   la
formulazione del cronoprogramma (previsione dei  SAL)  relativo  agli
interventi di investimento  programmati,  l'eventuale  previsione  di
investimenti non ancora definiti deve essere  adeguatamente  motivata
nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso  ancora
possibile  porre  in  essere  la   programmazione   necessaria   alla
definizione del cronoprogramma della spesa. 
 
L'ultima colonna indica l'importo complessivo del  fondo  pluriennale
vincolato stanziato nella spesa del bilancio  dell'esercizio  cui  il
prospetto si riferisce, ed e' pari alla  somma  degli  importi  delle
colonne dalla terza alla settima. 
 
9.9 Il prospetto concernente la composizione  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' 
 
Al  bilancio  di  previsione  sono  allegati  almeno  tre  prospetti,
concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita',
predisposti con  riferimento  a  ciascun  esercizio  considerato  nel
bilancio di previsione. 
 
Tali allegati, anche per garantire la confrontabilita'  dei  bilanci,
rappresentano  la  composizione   del   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita' a livello di tipologie, indipendentemente dal livello di
analisi che l'ente autonomamente  sceglie  per  valutare  le  proprie
entrate. 
 
E' importante ribadire che il prospetto non  svolge  la  funzione  di
dimostrare la metodologia seguita per calcolare il  fondo.  Pertanto,
le percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle  individuate
per determinare l'ammontare del fondo in applicazione  del  principio
3.3 della contabilita' finanziaria, ma sono il risultato del rapporto
tra l'accantonamento effettuato per ciascuna  tipologia  e  l'importo
della corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione. 
 
In ogni caso, al fine di consentire una valutazione della  congruita'
del  fondo,  per  alcune  tipologie  di  entrata  e'  prevista  anche
l'indicazione dell'importo della tipologia al netto delle entrate per
le quali non e' previsto l'obbligo di accantonare risorse nel  fondo,
quali,  ad  esempio,  i  trasferimenti   da   altre   amministrazioni
pubbliche. 
 
Con  riferimento  all'esercizio  per  il  quale  e'  predisposto,  il
prospetto, nella prima colonna riporta il codice della voce del piano
dei conti corrispondente alla tipologia considerata e  nella  seconda
colonna riporta la denominazione con l'evidenza delle quote  che  non
richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto  considerate  entrate
di sicura esigibilita'. 
 
Nella colonna (a) devono essere indicati gli stanziamenti di bilancio
dell'esercizio di riferimento. 
 
Nella colonna (b) deve essere indicato l'accantonamento  obbligatorio
al fondo determinato, nel rispetto del principio contabile  applicato
della contabilita' finanziaria 3.3. 
 
Nella colonna (c) deve essere indicato l'accantonamento effettivo  di
bilancio   che   non   deve   essere   inferiore   all'accantonamento
obbligatorio al  fondo  di  cui  alla  colonna  (b)  ma  puo'  essere
superiore per libera scelta  prudenziale  dell'ente  che  deve  darne
motivazione nella relazione al bilancio. 
 
L'accantonamento effettivo di bilancio, come risulta dal totale della
colonna (c), deve corrispondere all'importo degli  accantonamenti  al
fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziati  nel  bilancio  di
previsione nel titolo  secondo  della  spesa  (con  riferimento  alle
entrate di dubbia e difficile  esazione  del  titolo  quarto)  e  nel
titolo primo (per le altre entrate di dubbia e difficile esazione). 
 
9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio 
 
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di  verificare  gli
equilibri interni  al  bilancio  di  previsione  per  ciascuno  degli
esercizi in cui e' articolato. 
 
Infatti, il bilancio di previsione, oltre  ad  essere  deliberato  in
pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e  le  spese,
comprensivo  dell'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  o   del
recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del  fondo
pluriennale vincolato, e a garantire un fondo  di  cassa  finale  non
negativo, deve prevedere: 
 
- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria
tra le spese correnti incrementate dalle spese per  trasferimenti  in
c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di  ammortamento  dei
mutui  e  degli  altri  prestiti,  con  l'esclusione   dei   rimborsi
anticipati, e le entrate correnti, costituite dai  primi  tre  titoli
dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al  rimborso  dei
prestiti,  dal  fondo  pluriennale  vincolato  di  parte  corrente  e
dall'utilizzo  dell'avanzo   di   competenza   di   parte   corrente.
All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto
capitale destinate al finanziamento  di  spese  correnti  in  base  a
specifiche  disposizioni  di  legge  o  dei  principi   contabili   e
l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo  si
segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle
operazioni di acquisto/alienazione  di  titoli  obbligazionari  e  di
concessione/riscossione crediti,  a  seguito  dell'adozione  del  cd.
principio  della  competenza  finanziaria  potenziata  non  e'   piu'
automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri
incrementi delle attivita' finanziarie di importo superiore  rispetto
alle  riduzioni  di  attivita'  finanziarie  esigibili  nel  medesimo
esercizio, il  saldo  negativo  deve  essere  finanziato  da  risorse
correnti. Pertanto,  il  saldo  negativo  delle  partite  finanziarie
concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale  saldo
positivo  delle  attivita'  finanziarie,  e'  destinato  al  rimborso
anticipato  dei  prestiti  e  al  finanziamento  degli  investimenti,
determinando,   per   la   quota   destinata    agli    investimenti,
necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte  corrente.
Considerato  che  le  concessioni  crediti  degli  enti  locali  sono
costituite solo da anticipazioni di liquidita' che, per  loro  natura
sono chiuse entro l'anno, il problema  del'equilibrio  delle  partite
finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per
finanziare investimenti, il  cui  prospetto  degli  equilibri  dedica
un'apposita sezione anche alle partite finanziarie; 
 
-  l'equilibrio  in  conto  capitale   in   termini   di   competenza
finanziaria,  tra  le  spese  di  investimento  e  tutte  le  risorse
acquisite per il loro  finanziamento,  costituite  dalle  entrate  in
conto capitale, dall'accensione di prestiti,  dal  fondo  pluriennale
vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di  competenza  in
c/capitale, e da quelle risorse  di  parte  corrente  destinate  agli
investimenti dalla legge o dai principi contabili.  Per  le  regioni,
fino  all'esercizio  2015,  la  copertura   degli   investimenti   e'
costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti. 
 
La definizione degli equilibri di bilancio  e'  destinata  ad  essere
integrata al fine di dare attuazione alla legge rinforzata n. 243 del
2013 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti  territoriali,
prevede il rispetto di ulteriori equilibri in termini  di  competenza
finanziaria e di cassa. 
 
9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione 
 
9.11.1  La  nota  integrativa  allegata  al  bilancio  di  previsione
presenta un contenuto minimo costituito da: 
 
a) i criteri  di  valutazione  adottati  per  la  formulazione  delle
previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti
gli accantonamenti per le spese potenziali  e  al  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita', dando illustrazione dei crediti per i quali  non
e' previsto l'accantonamento a tale fondo; 
 
b)  l'elenco  analitico  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del
risultato di amministrazione presunto al 31  dicembre  dell'esercizio
precedente, distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai
principi   contabili,   dai   trasferimenti,   da   mutui   e   altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
 
c)  l'elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate   e
accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi   contabili,   dai
trasferimenti, da mutui e altri  finanziamenti,  vincoli  formalmente
attribuiti dall'ente; 
 
d) l'elenco degli interventi programmati per  spese  di  investimento
finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 
 
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo  pluriennale
vincolato  comprendono  anche  investimenti  ancora   in   corso   di
definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione   necessaria    alla    definizione    dei    relativi
cronoprogrammi; 
 
f)  l'elenco  delle  garanzie  principali  o   sussidiarie   prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
vigenti; 
 
g) gli  oneri  e  gli  impegni  finanziari  stimati  e  stanziati  in
bilancio, derivanti da  contratti  relativi  a  strumenti  finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata; 
 
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando  che
i relativi bilanci consuntivi  sono  consultabili  nel  proprio  sito
internet  fermo  restando  quanto  previsto  per  gli   enti   locali
dall'articolo 172, comma 1, lettera a)  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267; 
 
i) l'elenco delle partecipazioni possedute  con  l'indicazione  della
relativa quota percentuale; 
 
j) altre informazioni  riguardanti  le  previsioni,  richieste  dalla
legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio. 
 
9.11.2  La  prima  parte  della  nota  integrativa  riguarda  criteri
adottati per la determinazione degli stanziamenti  di  entrata  e  di
spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.  Per
le entrate una particolare attenzione  e'  dedicata  alle  previsioni
riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle
disposizioni normative vigenti, con separata  indicazione  di  quelle
oggetto di  prima  applicazione  e  di  quelle  recanti  esenzioni  o
riduzioni, con l'indicazione della  natura  delle  agevolazioni,  dei
soggetti  e  delle  categorie  dei  beneficiari  e  degli   obiettivi
perseguiti. 
 
Per la spesa, relativamente al  contenuto  di  ciascun  programma  di
spesa, la nota integrativa illustra i criteri di  formulazione  delle
previsioni, con riguardo, in particolare: 
 
-  alle  varie  tipologie  di  spesa  e   ai   relativi   riferimenti
legislativi, con  indicazione  dei  corrispondenti  stanziamenti  del
bilancio triennale; 
 
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi  spese  e
ai fondi rischi, con particolare  riferimento  al  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'. 
 
9.11.3 La nota analizza altresi' l'articolazione e la  relazione  tra
le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo
si  ricorda  che  le  entrate  sono  distinte  in  ricorrenti  e  non
ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata  sia  prevista  a
regime ovvero limitata ad uno  o  piu'  esercizi,  e  le  spese  sono
distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se  la  spesa  sia
prevista a regime o limitata ad uno o piu' esercizi. 
 
Sono, in  ogni  caso,  da  considerarsi  non  ricorrenti  le  entrate
riguardanti: 
 
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
 
b) condoni; 
 
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; 
 
d) entrate per eventi calamitosi; 
 
e) alienazione di immobilizzazioni; 
 
f) le accensioni di prestiti; 
 
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente
definitivi "continuativi" dal provvedimento  o  dalla  norma  che  ne
autorizza l'erogazione. 
 
Sono,  in  ogni  caso,  da  considerarsi  non  ricorrenti,  le  spese
riguardanti: 
 
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, 
 
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e societa'  e  gli  altri
trasferimenti in c/capitale, 
 
c) gli eventi calamitosi, 
 
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, 
 
e) gli investimenti diretti, 
 
f) i contributi agli investimenti. 
 
9.11.4 Nel caso in cui il bilancio di previsione  preveda  l'utilizzo
delle quote vincolate  del  risultato  di  amministrazione,  l'elenco
analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del  risultato
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio  precedente
e i relativi utilizzi e' costituito dalla seguente tabella. 
 
Al riguardo si ricorda  che  l'utilizzo  delle  quote  vincolate  del
risultato  di  amministrazione  e'  sempre  consentito,  secondo   le
modalita' di  cui  al  principio  applicato  9.2,  anche  nelle  more
dell'approvazione del rendiconto della  gestione,  mentre  l'utilizzo
delle quote accantonate e' ammesso solo a  seguito  dell'approvazione
del  rendiconto  o  sulla  base   dell'approvazione   del   prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla
base dei dati di preconsuntivo. 
 
1)  Elenco  analitico  delle  risorse  vincolate  rappresentate   nel
prospetto del risultato di amministrazione presunto. 
 
    

=====================================================================
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |Uti- |
|    |      |     |      |     |    |     |     |Can- |       |liz- |
|    |      |     |      |     |Ac- |     |     |cel- |       | zo  |
|    |      |     |      |     |cer-|     |     |lazi.|       | ri- |
|    |      |     |      |     | ta |     |     |del- |       |sor- |
|    |      |     |      |     |men-|     |     |l'ac-|       | se  |
|    |      |     |      |     | ti |     |     |cer- |       |vin- |
|    |      |     |      |     |pre-|     |Fon- | ta  |       |cola-|
|    |      |     |      |     |sun-|     | do  |men- |  Ri-  | te  |
|    |      |     |      | Ri- | ti |     |plur.|to o | sorse |pre- |
|    |      |     |      |sor- | e- |Impe |vinc.|eli- | vin-  |sun- |
|Cap.|      |     |      | se  |ser-| gni |pres.| mi- | cola- | te  |
| di |      |Capi-|      |vinc.|ci- |pres.| al  |naz. |te pre-|nel- |
|en- |      |tolo |      |al 1/|zio | e-  | 31/ | del | sunte |l'e- |
|tra-|      | di  |      | 1/  |N-1 |serc.| 12/ |vin- |al 31/ |serc.|
| ta |Descr.|spesa|Descr.| N-1 |(2) | N-1 | N-1 |colo |12/N-1 |  N  |
+====+======+=====+======+=====+====+=====+=====+=====+=======+=====+
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |(f)=(a)|     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     | +(b)  |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     | -(c)  |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     | -(d)  |     |
|    |      |     |      | (a) |(b) | (c) | (d) | (e) | -(e)  | (g) |
+-------------------------------------------------------------------+
|Vincoli                                                      |     |
|derivanti dalla                                              |     |
|legge                                                        |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale vincoli derivanti|     |    |     |     |     |       |     |
|dalla legge (l)         |    0|   0|    0|    0|     |      0|    0|
+-------------------------------------------------------------------+
|Vincoli derivanti da                                         |     |
|Trasferimenti                                                |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale vincoli derivanti|     |    |     |     |     |       |     |
|da trasferimenti (t)    |    0|   0|    0|    0|     |      0|    0|
+-------------------------------------------------------------------+
|Vincoli derivanti da                                         |     |
|finanziamenti                                                |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale vincoli derivanti|     |    |     |     |     |       |     |
|da finanziamenti (f)    |    0|   0|    0|    0|     |      0|    0|
+-------------------------------------------------------------------+
|Vincoli formalmente                                          |     |
|attribuiti dall'ente                                         |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale vincoli          |     |    |     |     |     |       |     |
|formalmente attribuiti  |     |    |     |     |     |       |     |
dall'ente (e)            |     |    |     |     |     |       |     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Altri vincoli                                                      |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
|    |      |     |      |     |    |     |     |     |       |     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale altri            |     |    |     |     |     |       |     |
|vincoli (v)             |     |    |     |     |     |       |     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale risorse vincolate|     |    |     |     |     |       |     |
|(1) (I)+(t)+(f)+(e)+(v) |    0|   0|    0|    0|     |      0|    0|
+-------------------------------------------------------------------+
|Quota del risultato di  |     |    |     |     |     |       |     |
|amministrrazione        |     |    |     |     |     |       |     |
|accantonata al fondo    |     |    |     |     |     |       |     |
|residui perenti         |     |    |     |     |     |       |     |
|riguardante le spese    |     |    |     |     |     |       |     |
|vincolate (solo per le  |     |    |     |     |     |       |     |
|regioni)                |     |    |     |     |     |      0|     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Quota del risultato di  |     |    |     |     |     |       |
amministrazione          |     |    |     |     |     |       |
|accantonato al fondo    |     |    |     |     |     |       |
|crediti di dubbia       |     |    |     |     |     |       |
|esigibilita' riguardanti|     |    |     |     |     |       |
|le risorse vincolate (3)|     |    |     |     |     |       |
+-------------------------------------------------------------+
|Quota del risultato di  |     |    |     |     |     |       |
|amministrazione         |     |    |     |     |     |       |
|accantonato per altri   |     |    |     |     |     |       |
|fondi rischi riguardanti|     |    |     |     |     |       |
|le risorse vincolate    |     |    |     |     |     |       |
+-------------------------------------------------------------+
|Totale risorse vincolate|     |    |     |     |     |       |
|al netto degli          |     |    |     |     |     |       |
|accantonamenti,         |     |    |     |     |     |       |
|rappresentato           |     |    |     |     |     |       |
|nell'allegato           |     |    |     |     |     |       |
|riguardante il risultato|     |    |     |     |     |       |
|di amministrazione      |     |    |     |     |     |       |
|presunto                |     |    |     |     |     |      0|
+-------------------------------------------------------------+

    
(*) Analoga tabella e' compresa anche nella relazione della  gestione
al rendiconto. 
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more  dell'approvazione
del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio e'  utilizzabile
nei  limiti  di  quanto  previsto  nel  principio   applicato   della
contabilita' finanziaria. 
(2) Nei casi in cui la legge o i principi contabili prevedono  che  i
vincoli sono  determinati  facendo  riferimento  all'accertamento  al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' o al  netto  di  altri
fondi, indicare l'accertamento netto vincolato. In  tutti  gli  altri
casi indicare l'accertamento complessivo delle entrate vincolate. 
3) Non comprende la quota del fondo riguardante accertamenti  di  cui
alla nota 2) 
 
La stessa tabella aggiornata, unitamente alle tabelle n. 2) e  3)  di
seguito riportate: 
 
a) e' allegata al prospetto aggiornato riguardante  il  risultato  di
amministrazione  presunto,  predisposto  sulla  base   di   dati   di
preconsuntivo, previsto dal principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria n. 9.1 in caso di  utilizzo  della  quota  vincolata  del
risultato di amministrazione attraverso una  variazione  di  bilancio
nelle  more  dell'approvazione  del  rendiconto.  Tale  prospetto  e'
necessariamente approvato entro il 31 gennaio dell'esercizio  cui  il
bilancio  si  riferisce,  se  il  bilancio  di   previsione   prevede
l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione; 
 
b)  e'  riportata  nella  relazione  sulla   gestione   allegata   al
rendiconto. (eliminando il riferimento  alla  natura  presunta  delle
voci). 
 
Per vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi  contabili  si
intendono i vincoli previsti dalle  legge  statali  e  regionali  nei
confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei
confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la  legge  dispone  un
vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse  a  favore
di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.
Esemplificazioni di vincoli derivanti  dai  principi  contabili  sono
indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria 9.2 
 
Con riferimento ai vincoli di destinazione  delle  entrate  derivanti
dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella  colonna
b)  e'  indicato  il  totale  degli  accertamenti  delle  entrate  da
sanzioni, dedotto lo stanziamento  definitivo  al  fondo  crediti  di
dubbia  esigibilita'/fondo  svalutazione  crediti  riguardante   tale
entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario;: 
 
Per vincoli derivanti dai trasferimenti si  intendono  gli  specifici
vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una
determinata spesa. E' necessario  distinguere  le  entrate  vincolate
alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al
finanziamento di una generale categoria  di  spese,  quali  la  spesa
sanitaria o la spesa UE. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i
vincoli  specifici  che  la  destinazione  generica   delle   risorse
acquisite, si sottolinea che la disciplina  prevista  per  l'utilizzo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione  non  riguarda
le cd. risorse destinate. 
 
Per vincoli derivanti da mutui e  altri  finanziamenti  si  intendono
tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla  realizzazione  di
specifici investimenti, salvo  i  mutui  contratti  dalle  regioni  a
fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora
accertato; 
 
Per vincoli formalmente  attribuiti  dall'ente  si  intendono  quelli
previsti  dal  principio  applicato  9.2,   derivanti   da   "entrate
straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui
l'amministrazione   ha   formalmente   attribuito    una    specifica
destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle
entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non
ha rinviato la  copertura  del  disavanzo  di  amministrazione  negli
esercizi successivi, ha  provveduto  nel  corso  dell'esercizio  alla
copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli  enti
locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel  caso
in cui sia stata  accertata,  nell'anno  in  corso  e  nei  due  anni
precedenti l'assenza dell' equilibrio  generale  di  bilancio)".  Con
particolare riferimento alle regioni si rappresenta che: 
 
a) le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione  in  caso
di disavanzo  da  indebitamento  autorizzato  con  legge  non  ancora
accertato; 
 
b) i vincoli attribuiti dalla regione con  propria  legge  regionale,
sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e  non
"vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili". 
 
Nel bilancio di previsione 2015, le regioni che hanno ancora  residui
perenti,  aggiungono  alla  tabella  una  colonna,  prima  di  quella
riguardante  l'utilizzo  presunto  delle   risorse   vincolate,   per
rappresentare  il  "di  cui"  dell'importo  delle  risorse  vincolate
presunte alla data del 31 dicembre N-1, costituito da residui perenti
(comprende sia lo stock  dei  residui  mandati  in  perenzione  negli
esercizi precedente e non ancora reiscritto e una stima degli  ultimi
residui che si prevede di mandare in perenzione in sede di rendiconto
2014). 
 
In caso di esercizio provvisorio e di approvazione  del  bilancio  di
previsione dopo l'approvazione  del  rendiconto,  l'elenco  analitico
delle risorse accantonate e dei relativi utilizzi e' costituito dalla
seguente tabella: 
 
2) Elenco  analitico  delle  risorse  accantonate  rappresentate  nel
prospetto del risultato di amministrazione presunto  elaborato  sulla
base di dati di preconsuntivo(*) 
    

=====================================================================
|           |          |          | Utilizzo | Accanto-  | Risorse  |
|           |          |          | accanto- |  namenti  |  accan-  |
|           |          | Risorse  | namenti  | stanziati |  tonate  |
|           |          |  accan-  | nell'e-  |  nell'e-  | presunte |
|Capitolo di| descri-  |tonate al | sercizio | sercizio  |al 31/12/ |
|   spesa   |  zione   | 1/1/ N-1 |   N-1    |    N-1    |   N-1    |
+===========+==========+==========+==========+===========+==========+
|           |          |          |          |           | (d)=(a)- |
|           |          |   (a)    |   (b)    |    (c)    | (b)+(c)  |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |   (2)    |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |   (2)    |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |          |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |          |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |          |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |          |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |          |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |          |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |          |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|           |          |          |          |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|  Totale   |          |          |          |           |          |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+

    
(*) Analoga tabella e' compresa anche nella relazione della  gestione
al rendiconto. 
  (1) La  nota  integrativa  comprende  anche  l'elenco  dei  residui
perenti delle regioni, con separata indicazione dei residui perenti a
valere di risorse vincolate 
  (2) Indicare l'utilizzo del fondo che si prevede di  effettuare  in
occasione  del  riaccertamento  ordinario  (o  straordinario  )   dei
residui. 
 
3) Analisi delle risorse destinate  agli  investimenti  rappresentate
nel prospetto del risultato  di  amministrazione  presunto  elaborato
sulla base di dati di preconsuntivo (*). 
    

====================================================================
|     |      |     |      | Ri- |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |sor- |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      | se  |     |      |     |        | Ri-  |
|     |      |     |      | de- |     |      |     |        |sorse |
|     |      |     |      |sti- |     |      |     |        | de-  |
|     |      |     |      | na- |     |      |Fondo|        | sti- |
|     |      |     |      | te  | Ac- |      |plu- |        | nate |
|     |      |     |      |agli |cert.|      |rien.|        | agli |
|     |      |     |      | in- |Pres.|      |vinc.|  Can-  | in-  |
|Capi-|      |Capi-|      | ve- | e-  | Impe |pres.| cella- | ve-  |
|tolo |      |tolo |      |stim.|ser- | gni  | al  | zione  |stim. |
| di  |      | di  |      | al  | ci- |pres. | 31/ |dell'ac-|  al  |
| en- | De-  |spe- | De-  |1/1/ | zio |eserc.| 12/ |  cer-  |31/12/|
|trata|scriz.| sa  |scriz.| N-1 | N-1 | N-1  | N-1 |  tam.  | N-1  |
+=====+======+=====+======+=====+=====+======+=====+========+======+
|     |      |     |      |     |     |      |     |        | (f)= |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        | (a)  |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        | +(b) |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        | -(c) |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        | -(d) |
|     |      |     |      | (a) | (b) | (c)  | (d) |  (e)   | -(e) |
+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
|     |      |     |      |     |     |      |     |        |      |
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|                   Totale|     |     |      |     |        |     0|
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|Quota del risultato di   |     |     |      |     |        |      |
|amministrrazione         |     |     |      |     |        |      |
|accantonata al fondo     |     |     |      |     |        |      |
|residui perenti          |     |     |      |     |        |      |
|riguardante le spese     |     |     |      |     |        |      |
|vincolate (solo per le   |     |     |      |     |        |      |
|regioni)                 |     |     |      |     |        |      |
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|Quota del risultato di   |     |     |      |     |        |      |
|amministrazione          |     |     |      |     |        |      |
|accantonato al fondo     |     |     |      |     |        |      |
|crediti di dubbia        |     |     |      |     |        |      |
|esigibilita' riguardanti |     |     |      |     |        |      |
|le risorse vincolate (3) |     |     |      |     |        |      |
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|Quota del risultato di   |     |     |      |     |        |      |
|amministrazione          |     |     |      |     |        |      |
|accantonato per altri    |     |     |      |     |        |      |
|fondi rischi riguardanti |     |     |      |     |        |      |
|le risorse vincolate     |     |     |      |     |        |      |
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|Totale risorse destinate |     |     |      |     |        |      |
|agli investimenti al     |     |     |      |     |        |      |
|netto degli              |     |     |      |     |        |      |
|accantonamenti,          |     |     |      |     |        |      |
|rappresentato            |     |     |      |     |        |      |
|nell'allegato riguardante|     |     |      |     |        |      |
|il risultato di          |     |     |      |     |        |      |
|amministrazione presunto |     |     |      |     |        |      |
+------------------------------------------------------------------+

    
(*) Analoga tabella e' compresa anche nella relazione della  gestione
al rendiconto. 
(1)  Le  risorse  destinate  agli  investimenti   costituiscono   una
componente del  risultato  di  amministrazione  utilizzabile  solo  a
seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 
 
Con l'esclusione delle regioni, nei primi tre esercizi,  a  decorrere
dal  2015,  al  fine  di  consentire  l'adeguamento  delle  procedure
informatiche,  le  tre  tabelle  riguardanti  gli  elenchi  analitici
possono non fare riferimento  ai  capitoli  del  bilancio  gestionale
(PEG) ma all'oggetto dell'entrata  e  della  spesa  (contributi  agli
investimenti, mutui, entrate da  sanzioni  al  codice  della  strada,
ecc.). 
 
9.11.5 La nota integrativa, con riferimento ai contratti  relativi  a
strumenti finanziari derivati o da  contratti  di  finanziamento  che
includono una componente derivata, deve  indicare  gli  oneri  e  gli
impegni finanziari stimati  e  stanziati  in  bilancio  per  ciascuna
operazione in derivati. 
 
A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate: 
 
a) -informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura; 
 
b) il loro fair value alla data di predisposizione  del  bilancio  di
previsione, determinato secondo le modalita'  previste  dall'articolo
1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394; 
 
c) il valore nominale e il fair value alla  data  di  predisposizione
del bilancio di previsione, della passivita' sulla quale  insiste  il
derivato stesso e il relativo tasso di interesse; 
 
d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi  di
entrata e  di  spesa  riguardanti  ciascun  derivato,  relativi  agli
esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati
per l'elaborazione di tali previsioni 
 
e) il tasso costo  finale  sintetico  presunto  a  carico  dell'Ente,
calcolato, per  ciascun  esercizio  cui  il  bilancio  si  riferisce,
secondo la seguente formulazione:  (TFSCFS=  «[(Interessi  su  debito
sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 3652 )]». 
Gli importi relativi agli interessi  e  ai  differenziali  swap  sono
calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio, 
 
Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la  definizione
di strumento  finanziari  derivato  si  fa  riferimento  ai  principi
contabili riconosciuti in ambito interinazionale e compatibili con la
disciplina in materia dell'Unione europea. 
 
10. Il piano esecutivo di gestione (enti locali) 
 
10.1 Finalita' e caratteristiche 
 
Il piano esecutivo di gestione (PEG) e' il documento che permette  di
declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa  contenuta
nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 
I  contenuti  del  PEG,  fermi   restando   i   vincoli   posti   con
l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante  di  un
processo iterativo  e  partecipato  che  coinvolge  la  Giunta  e  la
dirigenza dell'ente. 
 
Il PEG rappresenta lo strumento  attraverso  il  quale  si  guida  la
relazione tra organo  esecutivo  e  responsabili  dei  servizi.  Tale
relazione  e'  finalizzata  alla  definizione  degli   obiettivi   di
gestione,  alla  assegnazione  delle  risorse  necessarie   al   loro
raggiungimento e alla successiva valutazione. 
 
Il piano esecutivo di gestione: 
 
- e' redatto per competenza e per  cassa  con  riferimento  al  primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione; 
 
- e' redatto per competenza con  riferimento  a  tutti  gli  esercizi
considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 
 
- ha natura previsionale e finanziaria; 
 
- ha contenuto programmatico e contabile; 
 
- puo' contenere dati di natura extracontabile; 
 
- ha carattere  autorizzatorio,  poiche'  definisce  le  linee  guida
espresse dagli amministratori rispetto all'attivita' di gestione  dei
responsabili dei servizi e poiche' le previsioni finanziarie in  esso
contenute costituiscono limite agli  impegni  di  spesa  assunti  dai
responsabili dei servizi; 
 
-  ha  un'estensione  temporale  pari  a  quella  del   bilancio   di
previsione; 
 
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le  responsabilita'
di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse. 
 
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo  108,  comma
1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo  10  del
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   sono   unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione. 
 
Il PEG facilita  la  valutazione  della  fattibilita'  tecnica  degli
obiettivi definiti  a  livello  politico  orientando  e  guidando  la
gestione,  grazie  alla  definizione   degli   indirizzi   da   parte
dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle  risorse
e sul raggiungimento dei risultati. 
 
Inoltre costituisce un presupposto del controllo  di  gestione  e  un
elemento portante dei sistemi di valutazione. 
 
Il PEG chiarisce e integra le responsabilita' tra servizi di supporto
(personale,   servizi   finanziari,    manutenzioni    ordinarie    e
straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e
servizi la cui  azione  e'  rivolta  agli  utenti  finali.  Favorendo
l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno
di un dato centro di responsabilita' favorisce,  di  conseguenza,  il
controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente. 
 
10.2 Struttura e contenuto 
 
Il PEG assicura un collegamento con: 
 
- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione  dei
responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; 
 
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e
degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; 
 
- le entrate e le  uscite  del  bilancio  attraverso  l'articolazione
delle stesse al quarto livello del piano finanziario; 
 
-  le  dotazioni   di   risorse   umane   e   strumentali,   mediante
l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali. 
 
Nel PEG devono  essere  specificatamente  individuati  gli  obiettivi
esecutivi dei quali  occorre  dare  rappresentazione  in  termini  di
processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 
 
a) la puntuale programmazione operativa; 
 
b) l'efficace governo delle attivita' gestionali e dei relativi tempi
di esecuzione; 
 
c) la chiara  responsabilizzazione  per  i  risultati  effettivamente
conseguiti. 
 
Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel  SeO
del DUP sono destinate,  insieme  a  quelle  umane  e  materiali,  ai
singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici  obiettivi  di
ciascun programma. 
 
Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici
obiettivi facendo riferimento al quarto  livello  di  classificazione
del piano dei conti finanziario. 
 
Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato  atteso  verso
il quale indirizzare le  attivita'  e  coordinare  le  risorse  nella
gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. 
 
Le attivita'  devono  necessariamente  essere  poste  in  termini  di
obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione  circa  il
risultato da raggiungere. 
 
La struttura  del  PEG  deve  essere  predisposta  in  modo  tale  da
rappresentare la struttura  organizzativa  dell'ente  per  centri  di
responsabilita'  individuando  per  ogni  obiettivo  o   insieme   di
obiettivi appartenenti  allo  stesso  programma  un  unico  dirigente
responsabile. 
 
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un  collegamento
con il periodo triennale considerato  dal  bilancio  finanziario.  In
tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui  attivi  e
passivi. 
 
Gli obiettivi gestionali, per  essere  definiti,  necessitano  di  un
idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori.  Essi
consistono  in  parametri  gestionali  considerati   e   definiti   a
preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti,
a consuntivo, dall'attivita' svolta. 
 
Il PEG contribuisce alla veridicita'  e  attendibilita'  della  parte
previsionale  del  sistema  di  bilancio,  poiche'  ne  chiarisce   e
dettaglia i contenuti programmatici e contabili. 
 
10.3 Approvazione del PEG 
 
Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di  cui
all'articolo 108,  comma  4,  del  testo  unico  degli  enti  locali,
avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi,  propongono  all'organo  esecutivo  il  PEG   per   la   sua
definizione ed approvazione. 
 
Il  PEG  deve   essere   approvato   dalla   Giunta   contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione. Per  contestualmente  si
intende la prima seduta di  giunta  successiva  all'approvazione  del
bilancio da parte del Consiglio. 
 
10.4 Obbligatorieta' del PEG 
 
Il PEG e' uno strumento obbligatorio per le Province e per  i  Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni  e'
facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata. 
 
11. Il Piano degli indicatori di bilancio 
 
E' lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e  dei  risultati
di bilancio ed integra i documenti di programmazione. 
 
Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  le
regioni e gli enti regionali e con decreto del Ministero dell'interno
per gli enti locali e i loro enti strumentali, e' definito un sistema
di indicatori  di  bilancio  semplici,  misurabili  e  riferibili  ai
programmi  di  bilancio,  costruiti  secondo  criteri  e  metodologie
comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione del  bilanci
delle amministrazioni territoriali. 
 
Gli enti locali allegato il piano degli  indicatori  al  bilancio  di
previsione, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio. 
 
Il piano e' divulgato  attraverso  pubblicazione  sul  sito  internet
istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza,
valutazione e merito",  accessibile  dalla  pagina  principale  (home
page). 
 
In riferimento a ciascun programma il piano degli  indicatori  attesi
indica gli obiettivi che l'ente  si  propone  di  realizzare  per  il
triennio della programmazione  finanziaria,  individuati  secondo  la
medesima definizione tecnica,  unita'  di  misura  di  riferimento  e
formula di calcolo per tutti gli enti. 
 
E' facolta' di ogni  ente  introdurre  nel  proprio  Piano  ulteriori
indicatori  rispetto   a   quelli   comuni   previsti   dai   decreti
ministeriali. 
 
Gli indicatori appartenenti al set minimo individuato per le Regioni,
gli Enti Locali e per gli Enti e Organismi Strumentali avranno uguale
definizione tecnica, unita' di misura di  riferimento  e  formula  di
calcolo. 
 
Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo  e'
allegato il Piano dei risultati. L'analisi dei risultati conseguiti e
le motivazioni degli scostamenti  e'  svolta  nella  relazione  sulla
gestione allegata al rendiconto per gli enti locali e in  un'apposita
relazione allegata al piano dei risultati da parte delle regioni.. 
 
Annualmente il Piano e' aggiornato tramite la specificazione di nuovi
obiettivi e indicatori e per scorrimento, in relazione agli obiettivi
gia' raggiunti o oggetto di ripianificazione. 
 
Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18,  comma
4, non e' obbligatoria la predisposizione del piano degli indicatori. 
 
 
 
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 1 Il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha definito il  ciclo  di
programmazione  in  ambito  europeo  attraverso  l'introduzione   del
semestre  europeo  che,  al  fine  di  garantire   il   coordinamento
preventivo delle politiche  economiche  e  di  bilancio  degli  Stati
membri,   la   trasmissione   alla   Commissione   degli    obiettivi
programmatici di finanza pubblica e  le  politiche  economiche  e  di
bilancio di ciascun Paese, in una fase antecedente la loro attuazione
a livello di singolo Stato. Per questa ragione,  entro  la  fine  del
mese di aprile, ciascun Paese trasmette  alle  autorita'  europee  il
Programma di Stabilita' (PS) e  il  Programma  Nazionale  di  Riforma
(PNR). Il semestre europeo concentra il  ciclo  della  programmazione
nel primo semestre di ciascun  anno,  lasciando  alla  seconda  parte
dell'esercizio l'adozione delle misure programmate, ed e'  articolato
secondo il seguente schema:
    
- nel mese di  gennaio,  la  Commissione  europea  elabora  l'analisi
annuale sulla crescita in cui fornisce l'indagine  sulle  prospettive
macroeconomiche e formula  le  proposte  strategiche  per  l'economia
europea15; 
- nel mese di marzo, la Commissione europea  predispone  un  rapporto
sulla base  del  quale  il  Consiglio  europeo  indica  i  principali
obiettivi di politica economica per l'Unione europea e l'Area euro  e
le possibili strategie di riforma per conseguire tali obiettivi (c.d.
linee guida); 
-  nel  mese  di  aprile,  gli  Stati  membri,  tenuto  conto   delle
indicazioni fornite, comunicano alla Commissione i  propri  obiettivi
di medio termine e  le  principali  azioni  di  riforma  che  intende
adottare con  l'aggiornamento  del  Programma  di  stabilita'  e  del
Programma nazionale di riforma; 
- nei mesi di giugno e luglio, il Consiglio Europeo  e  il  Consiglio
dei Ministri finanziari, sulla base della valutazione  dei  Programmi
di stabilita', forniscono indicazioni specifiche per  ciascun  Paese.
Il Consiglio, nel caso in cui ritenga necessaria una  modifica  degli
obiettivi  di  medio  termine  e  le  misure  indicate  per  il  loro
conseguimento, invitera' lo Stato  membro  a  rivedere  il  programma
presentato; 
- nei mesi successivi, ciascuno  Stato  membro,  tenuto  conto  delle
raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio e della  Commissione,
predispone il bilancio e le misure di politica economica  finalizzate
al loro conseguimento. 
Il programma di stabilita' deve indicare gli obiettivi  programmatici
di finanza pubblica almeno per un triennio, nominali  e  strutturali;
l'obiettivo di debito pubblico; le analisi di sensitivita' del debito
a differenti  scenari  di  crescita  e  di  tassi  di  interesse,  la
ripartizione per  livelli  di  governo  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, un'articolazione per i principali aggregati di  entrate  ed
uscite del bilancio pubblico e il dettaglio della manovra  necessaria
a conseguire gli obiettivi in ciascun anno del periodo di previsione. 
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 2 Indicare il numero effettivo di giorni in caso  di  estinzione  in
    
corso di anno.