Art. 2 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero  di
800, l'ammissione  dei  candidati  alle  prove  d'esame  puo'  essere
subordinata al superamento di una prova preselettiva. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla vertenti  sulle  materie  oggetto  delle  prove  di
esame. 
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  4. La correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedure automatizzate. 
  5. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero  di  candidati
da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine dell'elenco  della
prova preselettiva, e' stabilito nel bando di  concorso,  sino  a  un
numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso.
Sono ammessi alle prove di esame  anche  i  concorrenti  che  abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
  6. La commissione redige l'elenco secondo l'ordine della  votazione
riportata  dai  candidati.  L'elenco  della  prova  preselettiva   e'
approvata  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento.   Con   avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   della
pubblicazione sul sito  internet  www.vigilfuoco.it  dell'elenco  dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 7,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487 e' il seguente: 
              Ā«Art. 7 (Concorso per esame). 
              (Omissis). 
              2-bis. Le prove di esame possono  essere  precedute  da
          forme  di  preselezione  predisposte   anche   da   aziende
          specializzate in selezione di  personale.  I  contenuti  di
          ciascuna   prova   sono    disciplinati    dalle    singole
          amministrazioni le quali possono  prevedere  che  le  prove
          stesse siano predisposte  anche  sulla  base  di  programmi
          elaborati da esperti in selezioneĀ».