Art. 2 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di 800, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. 3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedure automatizzate. 5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine dell'elenco della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino a un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 6. La commissione redige l'elenco secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. L'elenco della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente: Ā«Art. 7 (Concorso per esame). (Omissis). 2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezioneĀ».