Art. 3 
 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Ai sensi  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e  successive  modificazioni,  le
prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  una  prova
orale. 
  2. Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie: 
  a) diritto amministrativo; 
  b) contabilita' di Stato. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie: 
  a) diritto costituzionale; 
  b) diritto civile; 
  c) diritto comunitario; 
  d) legislazione sociale e norme sulla prevenzione  degli  infortuni
sul lavoro; 
  e) elementi di  diritto  penale,  con  particolare  riferimento  ai
delitti contro la pubblica amministrazione; 
  f) elementi di diritto del lavoro; 
  g) elementi di diritto sindacale, con  particolare  riferimento  al
C.C.N.L. del personale della pubblica amministrazione; 
  h) lingua straniera, a scelta dal candidato,  tra  quelle  indicate
nel bando di concorso; 
  i) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse; 
  l)  ordinamento  del  Ministero   dell'interno,   con   particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile. 
  5. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente: 
              «Art. 7 (Concorso per esame). - 1. I concorsi per esami
          consistono: 
              a) per i profili professionali della settima  qualifica
          o categoria superiore: in almeno  due  prove  scritte,  una
          delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico  ed  in
          una  prova   orale,   comprendente   l'accertamento   della
          conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel
          bando. I voti  sono  espressi,  di  norma,  in  trentesimi.
          Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati   che
          abbiano riportato in ciascuna prova scritta  una  votazione
          di almeno 21/30 o equivalente.  Il  colloquio  verte  sulle
          materie oggetto delle prove scritte e sulle altre  indicate
          nel bando  di  concorso  e  si  intende  superato  con  una
          votazione di almeno 21/30 o equivalente; 
              b) per i profili professionali  della  quinta  e  sesta
          qualifica o categoria: in due prove  scritte,  di  cui  una
          pratica o a  contenuto  teorico-pratico,  e  in  una  prova
          orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che
          abbiano riportato in ciascuna prova scritta  una  votazione
          di almeno 21/30 o equivalente.  Il  colloquio  verte  sulle
          materie oggetto delle prove scritte e sulle altre  indicate
          nel bando e si intende superato con una votazione di almeno
          21/30 o equivalente. 
              2. I bandi di concorso possono stabilire che una  delle
          prove scritte per l'accesso ai profili professionali  della
          settima qualifica o categoria  superiore  consista  in  una
          serie di  quesiti  a  risposta  sintetica.  Per  i  profili
          professionali  delle  qualifiche  o  categorie  di  livelli
          inferiori al settimo, il bando di  concorso  relativo  puo'
          stabilire  che  le  prove  consistano  in   appositi   test
          bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato,  ovvero
          in prove pratiche attitudinali  tendenti  ad  accertare  la
          maturita'  e  la   professionalita'   dei   candidati   con
          riferimento alle attivita' che i medesimi sono  chiamati  a
          svolgere. 
              2-bis.Le prove di esame  possono  essere  precedute  da
          forme  di  preselezione  predisposte   anche   da   aziende
          specializzate in selezione di  personale.  I  contenuti  di
          ciascuna   prova   sono    disciplinati    dalle    singole
          amministrazioni le quali possono  prevedere  che  le  prove
          stesse siano predisposte  anche  sulla  base  di  programmi
          elaborati da esperti in selezione. 
              3. Il punteggio finale e' dato dalla somma della  media
          dei voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  o  pratiche  o
          teorico-pratiche   e   della   votazione   conseguita   nel
          colloquio.».