Art. 6 Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 2, comma 1, numero 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente: «Art. 2 (Requisiti generali). - 1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: ...(Omissis). 3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.". Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si vedano le note alle premesse.