Art. 6 
 
 
      Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica 
 
  1.  Ai  fini  dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   di
idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente  collocati  nella
graduatoria finale si  applicano  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo  2,  comma  1,  numero  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487 e' il seguente: 
              «Art. 2 (Requisiti generali).  -  1.  Possono  accedere
          agli impieghi  civili  delle  pubbliche  amministrazioni  i
          soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 
              ...(Omissis). 
              3) idoneita' fisica all'impiego.  L'amministrazione  ha
          facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  i
          vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.". 
              Per i riferimenti al decreto del Ministro  dell'interno
          11 marzo 2008, n. 78, si vedano le note alle premesse.