Art. 3 
 
 
                         Titoli di servizio 
 
  1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono: 
    a)  la  frequenza,  con  profitto,  di  corsi  di   aggiornamento
professionale  organizzati  dall'amministrazione  e  di  durata   non
inferiore a una settimana o a 36 ore:  punti  0,25  per  settimana  o
periodo di 36 ore, fino a un massimo di punti 2,50; 
    b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno  5
luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00: 
      medaglia al merito di servizio - punti 0,8; 
      diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,5; 
      encomio - punti 0,25; 
      elogio - punti 0,15; 
    c)  anzianita'  di  effettivo  servizio,   esclusa   l'anzianita'
richiesta quale requisito per la partecipazione  al  concorso:  punti
1,00 per ogni anno, fino a un massimo di punti 6,00; 
    d) lodevole servizio prestato per almeno  un  anno  presso  altre
amministrazioni: punti 0,50. 
  2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del bando di
indizione del concorso. 
  3. Ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  ai  titoli  non  puo'  essere
attribuito   un   punteggio    complessivo    superiore    a    10/30
(dieci/trentesimi) o equivalente. 
  4. La valutazione dei titoli di  servizio  avviene  dopo  le  prove
scritte  e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei   relativi
elaborati. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente: 
                "Art. 8. (Concorso per titoli ed  esami).  -  1.  Nei
          casi in cui  l'assunzione  a  determinati  profili  avvenga
          mediante concorso per titoli e per  esami,  la  valutazione
          dei  titoli,  previa   individuazione   dei   criteri,   e'
          effettuata dopo le prove scritte e  prima  che  si  proceda
          alla correzione dei relativi elaborati. 
              2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
          complessivo superiore  a  10/30  o  equivalente;  il  bando
          indica i titoli valutabili ed  il  punteggio  massimo  agli
          stessi  attribuibile  singolarmente  e  per  categorie   di
          titoli. 
              3. Le prove di esame si svolgono secondo  le  modalita'
          previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 
              4. La votazione complessiva e' determinata sommando  il
          voto  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  al  voto
          complessivo riportato nelle prove d'esame.".