Art. 5 
 
 
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso 
 
  1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove scritte e  nel  colloquio.  L'amministrazione  redige  la
graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine,  in  caso
di parita' nella graduatoria di merito, ai sensi  dell'articolo  108,
comma 2, del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  della
qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di  servizio
e della maggiore eta'. 
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria.   Il   decreto   e'
pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente  in
materia. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il testo dell'articolo 108,  comma  2  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note  alle
          premesse.