Art. 5 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso 1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove scritte e nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parita' nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di servizio e della maggiore eta'. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e' pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.
Note all'art. 5: Per il testo dell'articolo 108, comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.