Art. 2 Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio. 2. La prova scritta verte su una delle tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie: a) diritto amministrativo; b) contabilita' di Stato. 3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto comunitario; c) elementi di diritto civile, con particolare riferimento al libro IV del codice civile «Delle obbligazioni»; d) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso; e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 5. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).