Art. 2 
 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e  da  un
colloquio. 
  2. La prova scritta verte su una delle tre  tracce  proposte  dalla
commissione, tra le seguenti materie: 
    a) diritto amministrativo; 
    b) contabilita' di Stato. 
  3. Sono ammessi al colloquio  i  candidati  che  abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al  comma  2,
sulle seguenti materie: 
    a) elementi di diritto costituzionale; 
    b) elementi di diritto comunitario; 
    c) elementi di diritto civile,  con  particolare  riferimento  al
libro IV del codice civile «Delle obbligazioni»; 
    d) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle  indicate
nel bando di concorso; 
    e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse; 
    f)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile. 
  5. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).