Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  genere.  Essa   e'
presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed  e'  composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle  prove
di  esame,  non  inferiore  a  quattro,  dei  quali  almeno  uno  non
appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e'
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per  le  prove  di
lingua straniera e di informatica,  il  giudizio  e'  espresso  dalla
commissione con l'integrazione, ove  occorra,  di  un  esperto  delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio  nel  Dipartimento,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  2. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente al ruolo dei collaboratori e  dei  sostituiti  direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno  di  equivalente  qualifica  in   servizio   presso   il
Dipartimento. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 9, comma 4, del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
          seguente: 
              4.  Il  presidente  ed  i  membri   delle   commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso.".