Art. 5 
 
 
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso 
 
  1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nella prova scritta e nel colloquio. 
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria.   Il   decreto   e'
pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente  in
materia.