Art. 5 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso 1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nel colloquio. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e' pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.