Art. 2 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'economia 
               e delle finanze e disposizioni relative 
 
  1. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2013,  n.  148,
le parole: «59.000 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«99.000 milioni di euro». 
  2. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  148,
le parole: «10.000 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«11.000 milioni di euro». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2  della  citata
          legge n. 148  del  2013,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  2.   Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 
                1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle
          spese del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per
          l'anno finanziario 2014, in conformita'  all'annesso  stato
          di previsione (Tabella n. 2). 
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli  stati
          di previsione delle varie amministrazioni statali  i  fondi
          da  ripartire  iscritti  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   per   l'anno
          finanziario 2014,  nell'ambito  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»,  programma  «Fondi   da   assegnare»,   nonche'
          nell'ambito  della  missione  «Diritti  sociali,  politiche
          sociali e  famiglia»,  programma  «Protezione  sociale  per
          particolari categorie». 
                3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di quelli per  regolazioni  debitorie,  e'  stabilito,  per
          l'anno 2014, in 99.000 milioni di euro. 
                4. I limiti di  cui  all'articolo  6,  comma  9,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi
          assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno
          finanziario 2014, rispettivamente in 5.000 milioni di  euro
          per le garanzie di durata sino a  ventiquattro  mesi  e  in
          12.000 milioni di euro per le garanzie di durata  superiore
          a ventiquattro mesi. 
                5. La SACE Spa e' altresi'  autorizzata,  per  l'anno
          finanziario  2014,  a  rilasciare  garanzie   e   coperture
          assicurative   relativamente   alle   attivita'   di    cui
          all'articolo 11-quinquies, comma 4,  del  decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30
          per cento di ciascuno dei limiti indicati al  comma  4  del
          presente articolo. 
                6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a   provvedere,   con   propri   decreti,   al
          trasferimento tra i  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno  finanziario  2014  delle   somme   complessivamente
          iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri  per
          il servizio del debito statale», nell'ambito della missione
          «Debito pubblico» del  medesimo  stato  di  previsione,  in
          relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al
          mercato. 
                7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli  26,
          27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  inseriti
          nel programma «Fondi di riserva  e  speciali»,  nell'ambito
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabiliti, rispettivamente, in 900  milioni  di  euro,
          1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro,  550  milioni
          di euro e 11.000 milioni di euro. 
                8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge
          31  dicembre  2009,  n.   196,   sono   considerate   spese
          obbligatorie quelle descritte  nell'elenco  n.  1,  annesso
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
                9.Le spese per le quali puo' esercitarsi la  facolta'
          prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                10. Gli importi di compensazione  monetaria  riscossi
          negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea  sono
          versati nell'ambito della voce «Accisa e  imposta  erariale
          su altri prodotti» dello stato di previsione  dell'entrata.
          Corrispondentemente,   la   spesa   per    contributi    da
          corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
          delle «risorse proprie», di cui  alla  decisione  2000/597/
          CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre  2000,  e  alla
          decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno
          2007, nonche' per importi  di  compensazione  monetaria  e'
          imputata  al  programma   «Partecipazione   italiana   alle
          politiche di bilancio  in  ambito  UE»,  nell'ambito  della
          missione «L'Italia in Europa e nel mondo»  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno finanziario 2014, sul conto di tesoreria denominato:
          «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». 
                11. Gli importi di compensazione monetaria  accertati
          nei mesi di novembre e dicembre  2013  sono  riferiti  alla
          competenza dell'anno 2014 ai fini della  correlativa  spesa
          da  imputare  nell'ambito  del  programma  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
          cui al comma 10. 
                12. Le somme iscritte nello stato di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   per   l'anno
          finanziario 2014,  nei  pertinenti  programmi  relativi  ai
          seguenti fondi da  ripartire,  non  utilizzate  al  termine
          dell'esercizio, sono conservate nel conto dei  residui  per
          essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo   da
          ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  e  Fondo   da
          ripartire  per  fronteggiare  le  spese   derivanti   dalle
          eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per
          le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga  al
          divieto di assunzione. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato  a  ripartire  tra  i   pertinenti
          programmi delle  amministrazioni  interessate,  con  propri
          decreti, le somme conservate  nel  conto  dei  residui  dei
          predetti Fondi. 
                13. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione al programma «Rimborsi del debito  statale»,
          nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno finanziario 2014, delle somme  affluite  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
          il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
                14. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
          la mobilita'  sanitaria  in  attuazione  dell'articolo  12,
          comma 3, lettera b), del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato a  provvedere,
          con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  al   programma
          «Concorso  dello  Stato  al   finanziamento   della   spesa
          sanitaria»,   nell'ambito   della    missione    «Relazioni
          finanziarie con le autonomie territoriali» dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno finanziario 2014, delle  somme  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
                15. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione al  programma  «Promozione  e  garanzia  dei
          diritti  e  delle  pari  opportunita'»,  nell'ambito  della
          missione «Diritti sociali, politiche  sociali  e  famiglia»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  finanziario  2014,  delle  somme
          affluite  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per
          contributi destinati  dall'Unione  europea  alle  attivita'
          poste in essere dalla Commissione  nazionale  per  le  pari
          opportunita' tra uomo e donna. 
                16. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a   provvedere,   con   propri   decreti,   al
          trasferimento delle somme  occorrenti  per  l'effettuazione
          delle elezioni politiche, amministrative e dei  membri  del
          Parlamento europeo spettanti all'Italia e per  l'attuazione
          dei  referendum  dal  programma   «Fondi   da   assegnare»,
          nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi  degli
          stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia  e
          delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari
          esteri e dell'interno per lo stesso anno  finanziario,  per
          l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
          componenti i seggi elettorali, a  nomine  e  notifiche  dei
          presidenti di seggio, a compensi per lavoro  straordinario,
          a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
          premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze
          di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
          a rimborsi per facilitazioni di viaggio  agli  elettori,  a
          spese di ufficio, a spese  telegrafiche  e  telefoniche,  a
          fornitura di carta e stampa di  schede,  a  manutenzione  e
          acquisto    di    materiale    elettorale,    a    servizio
          automobilistico   e    ad    altre    esigenze    derivanti
          dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
                17. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a trasferire, con propri  decreti,  per  l'anno
          2014, ai capitoli del titolo III  (Rimborso  di  passivita'
          finanziarie)    degli    stati    di    previsione    delle
          amministrazioni  interessate   le   somme   iscritte,   per
          competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del
          debito  statale»,  nell'ambito   della   missione   «Debito
          pubblico»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  in  relazione  agli  oneri
          connessi  alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
          rinegoziazione dei mutui con  onere  a  totale  o  parziale
          carico dello Stato. 
                18.  Nell'elenco  n.  5,  annesso   allo   stato   di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono indicate le spese per le  quali  possono  effettuarsi,
          per l'anno  finanziario  2014,  prelevamenti  dal  fondo  a
          disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4,  della  legge
          1°  dicembre  1986,  n.   831,   iscritto   nel   programma
          «Prevenzione e repressione delle frodi e  delle  violazioni
          agli  obblighi   fiscali»,   nell'ambito   della   missione
          «Politiche economico-finanziarie e  di  bilancio»,  nonche'
          nel programma  «Concorso  della  Guardia  di  finanza  alla
          sicurezza pubblica»,  nell'ambito  della  missione  «Ordine
          pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione. 
                19. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del
          Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera  c)  del
          comma  1  dell'articolo  937  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, da mantenere  in  servizio  nell'anno  2014,  ai  sensi
          dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito  in  70
          unita'. 
                20. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare, con propri  decreti,  variazioni
          compensative, in termini di  competenza  e  cassa,  tra  lo
          stanziamento  di  bilancio  relativo  al  «Fondo  sanitario
          nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da
          erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
          compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  in
          relazione   alle   deliberazioni   annuali   del   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446. 
                21. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, le variazioni compensative di bilancio  occorrenti
          per trasferire, al  pertinente  programma  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle
          commissioni che gestiscono il  Fondo  integrativo  speciale
          per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
                22. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi  le  somme
          iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle  imprese
          per interventi  di  sostegno»  e  «Interventi  di  sostegno
          tramite  il  sistema  di  fiscalita'»,  nell'ambito   della
          missione «Competitivita' e sviluppo  delle  imprese»  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  ai  fini  dell'utilizzo  dei  fondi  relativi  al
          rimborso degli oneri di servizio pubblico  sostenuti  dalle
          imprese   pubbliche,   rispettivamente   disciplinati   dai
          contratti di servizio  e  di  programma  stipulati  con  le
          amministrazioni   pubbliche,   nonche'   per   agevolazioni
          concesse  in  applicazione   di   specifiche   disposizioni
          legislative. 
                23. Le somme iscritte  nel  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate  dal  CIPE
          con propria delibera alle  amministrazioni  interessate  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999,
          n.  144,  per  l'anno  finanziario  2014,  destinate   alla
          costituzione  di   unita'   tecniche   di   supporto   alla
          programmazione, alla valutazione e  al  monitoraggio  degli
          investimenti  pubblici,  sono   versate   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati  di
          previsione delle amministrazioni medesime. 
                24.   In   relazione   alle   necessita'    derivanti
          dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione  del
          debito statale, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e'  autorizzato  ad   effettuare,   con   propri   decreti,
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215,  2216,
          2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli  stanziamenti
          dei capitoli 2242 e 2247  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   per   l'anno
          finanziario 2014, iscritti  nel  programma  «Oneri  per  il
          servizio del debito statale». Per le medesime necessita' il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in
          termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  dei
          capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541  e  9590  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma
          «Rimborsi del debito statale». 
                25. In relazione alle necessita' gestionali derivanti
          dalle  diverse  variabili  connesse  al  finanziamento  del
          bilancio dell'Unione europea a titolo di  risorse  proprie,
          il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in
          termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  dei
          capitoli  2751  e  2752  dello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   per   l'anno
          finanziario  2014,  iscritti  nell'ambito  della   missione
          «L'Italia  in   Europa   e   nel   mondo»   nel   programma
          «Partecipazione italiana  alle  politiche  di  bilancio  in
          ambito UE». 
                26. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          compensative di bilancio, anche tra i titoli  della  spesa,
          negli  stati  di  previsione  dei  Ministeri   interessati,
          occorrenti per l'attuazione delle disposizioni  recate  dal
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  in  materia  di
          federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario. 
                27. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a provvedere, con propri  decreti,  per  l'anno
          finanziario 2014, alla riassegnazione ad apposito  capitolo
          di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nella misura  stabilita  con
          proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce
          «Entrate  derivanti  dal  controllo  e  repressione   delle
          irregolarita' e degli illeciti» dello stato  di  previsione
          dell'entrata, dalla  societa'  Equitalia  Giustizia  Spa  a
          titolo di utili  relativi  alla  gestione  finanziaria  del
          fondo di cui all'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                28. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  per  l'anno
          finanziario  2014,  variazioni  compensative,   anche   tra
          programmi diversi, in  termini  di  residui,  competenza  e
          cassa,  tra  gli  stanziamenti  di  bilancio  relativi   ai
          capitoli interessati dalla riorganizzazione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  prevista  dal  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3  settembre
          2012. 
                29. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con
          propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti
          dei capitoli destinati  al  pagamento  dei  premi  e  delle
          vincite dei giochi  pronostici,  delle  scommesse  e  delle
          lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle
          relative riscossioni. 
                30. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione  al  programma  «Analisi,   monitoraggio   e
          controllo della finanza pubblica e politiche di  bilancio»,
          nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie
          e di bilancio» dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2014,
          delle somme versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del
          Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in
          liquidazione  coatta  amministrativa   e   della   gestione
          commissariale  denominata  «Particolari   e   straordinarie
          esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,  della  citta'   di
          Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.».