Art. 3 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
                della ricerca e disposizioni relative 
 
  1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2013,  n.  148,  dopo  il
comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le  variazioni  di
bilancio  compensative,  in  termini  di  competenza  e   di   cassa,
occorrenti per il riparto della somma di cui all'articolo 5, comma 3,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  in  applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 ottobre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7  della  citata
          legge n. 148  del  2013,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                "Art.  7.   Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
          disposizioni relative 
                1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle
          spese del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, per l'anno finanziario 2014, in  conformita'
          all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a ripartire, con propri  decreti,  su  proposta
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel  conto
          capitale del programma «Fondi  da  assegnare»,  nell'ambito
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca. 
                3. Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle
          risorse di bilancio,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i
          capitoli «Somma da assegnare per il pagamento  della  mensa
          scolastica», nonche' tra i capitoli relativi al «Fondo  per
          il funzionamento delle istituzioni  scolastiche»,  iscritti
          nei pertinenti programmi  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca. 
                4. L'assegnazione autorizzata a favore del  Consiglio
          nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario  2014,  e'
          comprensiva della somma, determinata nella  misura  massima
          di 2.582.284  euro,  a  favore  dell'Istituto  di  biologia
          cellulare per attivita' internazionale  afferente  all'area
          di Monterotondo. 
                5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione  delle  somme   affluite   all'entrata   del
          bilancio  dello  Stato  in  relazione  all'articolo  9  del
          decreto-legge 17  giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  421,  al
          pertinente programma «Ricerca scientifica e  tecnologia  di
          base»   dello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
                6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza
          e di cassa,  tra  lo  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  gli
          stati di previsione dei Ministeri interessati in  relazione
          al trasferimento di fondi riguardanti il  finanziamento  di
          progetti per la ricerca. 
                6-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini
          di competenza e di cassa, occorrenti per il  riparto  della
          somma di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.